DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti
amministrativi.
 
 Vigente al: 25-8-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare  l'articolo
23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 26 gennaio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  in  conformita'  a
quanto stabilito nel capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 
  2.  I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti   per
l'esercizio   del   diritto   di   accesso   sono   adottati    dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso  ai
documenti amministrativi istituita ai sensi  dell'articolo  27  della
legge. 
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi  e'
esercitabile  nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico  interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da   chiunque   abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
corrispondente  a  una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' richiesto l'accesso.
  2.  Il  diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi  materialmente  esistenti al momento della richiesta e
detenuti  alla  stessa  data  da una pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 22,  comma 1,  lettera e),  della  legge,  nei confronti
dell'autorita'  competente  a formare l'atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente.  La  pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
                               Art. 3.
                    Notifica ai controinteressati
  1.    Fermo    quanto   previsto   dall'articolo 5,   la   pubblica
amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta  di  accesso, se
individua   soggetti   controinteressati,   di  cui  all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli
stessi,  mediante  invio  di  copia  con  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  o  per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale  forma  di  comunicazione.  I  soggetti  controinteressati  sono
individuati  tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all'articolo 7, comma 2.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1,   i   controinteressati   possono  presentare  una  motivata
opposizione,  anche  per  via  telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso  tale  termine,  la  pubblica  amministrazione provvede sulla
richiesta,  accertata  la  ricezione  della  comunicazione  di cui al
comma 1.
                               Art. 4.
  Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
  1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al
presente  regolamento  si  applicano  anche  ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi.
                               Art. 5.
                          Accesso informale
  1.  Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza  di  controinteressati  il diritto di accesso puo' essere
esercitato  in  via  informale  mediante  richiesta,  anche  verbale,
all'ufficio   dell'amministrazione   competente   a   formare  l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
  2.  Il  richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto
della    richiesta    ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano
l'individuazione,  specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'
e,  ove  occorra,  i  propri  poteri  di  rappresentanza del soggetto
interessato.
  3.  La  richiesta,  esaminata immediatamente e senza formalita', e'
accolta   mediante  indicazione  della  pubblicazione  contenente  le
notizie,  esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalita' idonea.
  4.  La  richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'
presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del   procedimento   amministrativo   ed   e'   trattata   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 5, della legge.
  5.  La  richiesta  di  accesso  puo' essere presentata anche per il
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
  6.  La  pubblica  amministrazione, qualora in base al contenuto del
documento   richiesto  riscontri  l'esistenza  di  controinteressati,
invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
                               Art. 6.
                   Procedimento di accesso formale
  1.   Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del    richiedente,    sulla   sua   identita',   sui   suoi   poteri
rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni  e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del
documento  o  sull'esistenza  di controinteressati, l'amministrazione
invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui
l'ufficio rilascia ricevuta.
  2.  La  richiesta  formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla
stessa   immediatamente   trasmessa  a  quella  competente.  Di  tale
trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
  3.  Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
  4.  Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi nel termine di
trenta  giorni,  ai  sensi  dell'articolo 25,  comma 4,  della legge,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente
o  dalla  ricezione  della  medesima  nell'ipotesi  disciplinata  dal
comma 2.
  5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,
entro   dieci   giorni,  ne  da'  comunicazione  al  richiedente  con
raccomandata  con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
  6.  Responsabile  del  procedimento  di accesso e' il dirigente, il
funzionario  preposto  all'unita'  organizzativa  o  altro dipendente
addetto  all'unita'  competente  a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
                               Art. 7.
         Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
  1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di accesso contiene
l'indicazione   dell'ufficio,   completa   della   sede,  presso  cui
rivolgersi,  nonche'  di  un  congruo  periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
  2.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento
comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti nello
stesso  richiamati  e  appartenenti  al  medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
  3.   L'esame   dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato
nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
  4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere
asportati  dal  luogo  presso  cui  sono  dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
  5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona
da  lui  incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona
di  cui  vanno  specificate  le  generalita',  che  devono essere poi
registrate  in  calce  alla  richiesta.  L'interessato  puo' prendere
appunti  e  trascrivere  in  tutto  o  in  parte i documenti presi in
visione.
  6.   In   ogni   caso,   la   copia  dei  documenti  e'  rilasciata
subordinatamente   al   pagamento   degli  importi  dovuti  ai  sensi
dell'articolo 25  della  legge secondo le modalita' determinate dalle
singole  amministrazioni.  Su  richiesta  dell'interessato,  le copie
possono essere autenticate.
                               Art. 8.
      Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
  1.  I  provvedimenti  generali organizzatori di cui all'articolo 1,
comma 2, riguardano in particolare:
    a) le  modalita'  di  compilazione  delle  richieste  di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
    b) le  categorie di documenti di interesse generale da pubblicare
in  luoghi  accessibili  a  tutti  e  i  servizi  volti ad assicurare
adeguate  e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la   predisposizione  di  indici  e  la  indicazione  dei  luoghi  di
consultazione;
    c) l'ammontare  dei diritti e delle spese da corrispondere per il
rilascio  di  copie  dei  documenti di cui sia stata fatta richiesta,
fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
    d) l'accesso    alle    informazioni   contenute   in   strumenti
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la  perdita  accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
                               Art. 9.
                  Non accoglimento della richiesta
  1.  Il  rifiuto,  la  limitazione  o  il  differimento dell'accesso
richiesto  in  via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento  di  accesso,  con  riferimento specifico alla normativa
vigente,  alla  individuazione delle categorie di cui all'articolo 24
della  legge,  ed  alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
puo' essere accolta cosi' come proposta.
  2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per
assicurare    una   temporanea   tutela   agli   interessi   di   cui
all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche
esigenze  dell'amministrazione,  specie  nella  fase preparatoria dei
provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
  3.  L'atto  che  dispone  il differimento dell'accesso ne indica la
durata.
                              Art. 10.
                  Disciplina dei casi di esclusione
  1.  I  casi  di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il
regolamento  di  cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche'
con  gli  atti  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 24.
  2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della
legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2.
                              Art. 11.
                      Commissione per l'accesso
  1.  Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di
piena  conoscibilita'  dell'azione amministrativa, la Commissione per
l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
    a) esprime  pareri  per finalita' di coordinamento dell'attivita'
organizzativa  delle  amministrazioni  in  materia  di  accesso e per
garantire  l'uniforme  applicazione  dei  principi, sugli atti che le
singole  amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2,
della  legge,  nonche',  ove  ne  sia  richiesta, su quelli attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
    b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
  2.  Il  Governo  puo'  acquisire  il  parere  della Commissione per
l'accesso   ai   fini   dell'emanazione   del   regolamento   di  cui
all'articolo 24,  comma 6,  della  legge,  delle  sue modificazioni e
della  predisposizione  di normative comunque attinenti al diritto di
accesso.
  3.  Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti
concernenti   la   disciplina   del   diritto   di  accesso  previsti
dall'articolo 24,  comma 2,  della  legge. A tale fine, i soggetti di
cui  all'articolo 23  della legge trasmettono per via telematica alla
Commissione  per  l'accesso  i  suddetti  atti e ogni loro successiva
modificazione.
                              Art. 12.
     Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
  1.   Il   ricorso   alla   Commissione   per   l'accesso  da  parte
dell'interessato  avverso  il  diniego espresso o tacito dell'accesso
ovvero  avverso  il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il
ricorso   del   controinteressato   avverso   le  determinazioni  che
consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
--  Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso
puo'  essere  trasmesso  anche  a mezzo fax o per via telematica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
  2.  Il  ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le
modalita'  di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta
giorni  dalla  piena  conoscenza  del provvedimento impugnato o dalla
formazione  del  silenzio  rigetto  sulla  richiesta  d'accesso.  Nel
termine    di   quindici   giorni   dall'avvenuta   comunicazione   i
controinteressati   possono   presentare  alla  Commissione  le  loro
controdeduzioni.
  3. Il ricorso contiene:
    a) le generalita' del ricorrente;
    b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
    c) la sommaria esposizione dei fatti;
    d) l'indicazione  dell'indirizzo  al  quale  dovranno  pervenire,
anche   a  mezzo  fax  o  per  via  telematica,  le  decisioni  della
Commissione.
  4. Al ricorso sono allegati:
    a) il  provvedimento  impugnato, salvo il caso di impugnazione di
silenzio rigetto;
    b) le  ricevute  dell'avvenuta  spedizione,  con raccomandata con
avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.
  5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non
gia'  individuati  nel  corso  del  procedimento, notifica ad essi il
ricorso.
  6.  Le  sedute  della  Commissione  sono  valide con la presenza di
almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei  presenti.  La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione  del  ricorso  o  dal  decorso  del  termine  di cui al
comma 2.  Scaduto  tale  termine, il ricorso si intende respinto. Nel
caso  in  cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione
dei  dati  personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi
inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
  7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
    a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
    b) dichiara  inammissibile  il  ricorso  proposto da soggetto non
legittimato     o     comunque    privo    dell'interesse    previsto
dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
    c) dichiara  inammissibile  il ricorso privo dei requisiti di cui
al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
    d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
  8.  La  decisione  di  irricevibilita'  o  di  inammissibilita' del
ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso
e  quella  di  proporre  il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni  o  il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
  9.  La  decisione  della  Commissione e' comunicata alle parti e al
soggetto  che  ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso
termine  di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto
che  ha  adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale
provvedimento   confermativo   motivato   previsto  dall'articolo 25,
comma 4, della legge.
  10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto
compatibile,    al    ricorso    al    difensore    civico   previsto
dall'articolo 25, comma 4, della legge.
                              Art. 13.
                     Accesso per via telematica
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera e),  della  legge,  assicurano che il diritto d'accesso possa
essere  esercitato  anche  in  via  telematica. Le modalita' di invio
delle   domande   e  le  relative  sottoscrizioni  sono  disciplinate
dall'articolo 38   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre   2000,   n.   445,  e  successive  modificazioni,  dagli
articoli 4   e   5   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio  2005,  n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
                              Art. 14.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Salvo  quanto  disposto  per  le  regioni e gli enti locali dal
comma 2,  le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano ai
soggetti  indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da
tali  soggetti  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da
tale  data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito,
se  non  nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria in
quelli  di  cui  all'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base
ad esso.
  2.  Alle  regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,
comma 2,  l'articolo 7,  commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto
non  attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto   all'accesso   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m),    della   Costituzione   e   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 22,  comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali
adeguano  alle  restanti  disposizioni  del  presente  regolamento  i
rispettivi  regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua  entrata  in  vigore,  ferma  restando  la  potesta' di adottare,
nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure   organizzative   necessarie   per  garantire  nei  rispettivi
territori  i  livelli  essenziali  delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
  3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
                              Art. 15.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati  gli  articoli da  1  a  7  e  9  e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352. E' altresi'
abrogato  l'articolo 8  di detto decreto dalla data entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
  2.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147