DECRETO 1 febbraio 2001, n. 44

  Regolamento  concernente  le  "Istruzioni  generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
 
 Vigente al: 25-8-2012  
 

TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

               IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE .
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Visto  l'articolo  21  della  legge  15  marzo  1997, n. 59 e, in
particolare, i commi 1, 5 e 14;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  concernente  il  regolamento  in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche;
    Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    Visto  il  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni e integrazioni,
    Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo
1, comma 3;
    Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
reso in data 5 ottobre 2000;
    Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n 9746 del 2 novembre 2000;

                               ADOTTA

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       (Finalita' e principi)

   1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni scolastiche cui e' stata
attribuita  personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
   2.  Le  risorse  assegnate  dallo  Stato, costituenti la dotazione
finanziaria  di  istituto  sono utilizzate, a norma dell'articolo 21,
comma  5,  della  legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro
vincolo  di  destinazione  che  quello prioritario per lo svolgimento
delle  attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di orientamento
proprie  dell'istituzione  interessata,  come previste ed organizzate
nel   piano  dell'offerta  formativa  (P.O.F.),  nel  rispetto  delle
competenze  attribuite  o  delegate  alle  regioni e agli enti locali
dalla   normativa  vigente.  Le  istituzioni  scolastiche  provvedono
altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti
da  entrate  proprie  o  da  altri  finanziamenti  dello Stato, delle
regioni,  di  enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre
che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
                               Art. 2
               (Anno finanziario e programma annuale)

   1.  L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre;   dopo   tale   termine   non   possono  essere  effettuati
accertamenti  di  entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
   2.  La  gestione  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche  si
esprime  in  termini  di  competenza  ed  e'  improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della
trasparenza,    annualita',    universalita',   integrita',   unita',
veridicita'.  E'  vietata  la  gestione  di  fondi  al  di  fuori del
programma  annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e
all'articolo 21.
   3. L'attivita' finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla  base  di  un  unico  documento  contabile annuale - di seguito
denominato  "programma"  -  predisposto dal dirigente scolastico - di
seguito  denominato  "dirigente"  - e proposto dalla Giunta esecutiva
con  apposita  relazione e con il parere di regolarita' contabile del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o
di  circolo,  di  seguito  denominati  "Consiglio  di  istituto".  La
relativa  delibera  e'  adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15
dicembre  dell'anno  precedente quello di riferimento, anche nel caso
di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori
dei  conti  entro  i cinque giorni antecedenti la data fissata per la
deliberazione stessa.
   4.  Nella  relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e
la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta  formativa  (P.O.F.)  e sono sinteticamente illustrati i
risultati  della  gestione  in  corso  alla data di presentazione del
programma,  rilevati  dalle  schede  di  cui al comma 6, e quelli del
precedente esercizio finanziario.
   5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la  loro  provenienza nonche' gli stanziamenti di spesa aggregati per
le  esigenze  del  funzionamento amministrativo e didattico generale,
per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali   e/o   di  disposizioni  di  legge,  per  le  spese  di
investimento  e  per  i  singoli  progetti da realizzare Le spese non
possono  superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso
in  cui  in  istituti  di istruzioni secondaria superiore funzionino,
unitamente   ad  altri  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore,   corsi   di   studio  che  richiedano  beni  strumentali,
laboratori  ed  officine  d'alto  valore  artistico o tecnologico, le
maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purche'  coerenti  con  il  piano  dell'offerta  formativa  (P.O.F.),
confluiscono in uno specifico progetto.
   6.  Ad  ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto
dal  dirigente  per  l'attuazione  del  piano  dell'offerta formativa
(P.O.F.),  e'  allegata  una scheda illustrativa finanziaria, redatta
dal  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi, di seguito
denominato  "direttore",  nelle quale sono riportati l'arco temporale
in  cui  l'iniziativa  deve  essere  realizzata,  nonche'  i beni e i
servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve
essere  indicata  la  fonte  di  finanziamento,  la spesa complessiva
prevista  per  la  sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun  anno  finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare
queste  ultime  in  relazione  all'andamento  attuativo del progetto,
mediante  il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle
somme  non  impegnate  al  31 dicembre dell'esercizio di riferimento,
anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
   7.  Ai  fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico   regionale   provvede   a   comunicare  alle  istituzioni
scolastiche,  anche  sulla  base  dei  finanziamenti  assegnati per i
precedenti  esercizi,  una  dotazione  certa  di risorse finanziarie,
fatte  salve  le  eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione
della legge di bilancio dello Stato.
   8.    L'approvazione   del   programma   comporta   autorizzazione
all'accertamento  delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle
spese  ivi  previste.  Le  entrate  accertate ma non riscosse durante
l'esercizio  e  le  spese  impegnate  e  non  pagate  entro  la  fine
dell'esercizio   costituiscono,  rispettivamente,  residui  attivi  e
passivi.
   9.  Il  programma  e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro  quindici  giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
                               Art. 3
                     (Avanzo di amministrazione)

   1.  Nel  programma,  e'  iscritto,  come  prima  posta di entrata,
l'avanzo  di  amministrazione  presunto al 31 dicembre dell'esercizio
che precede quello di riferimento.
   2.  Al programma e' allegata una tabella dimostrativa del predetto
avanzo di amministrazione.
   3.  In  apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di
spesa    correlati   all'utilizzazione   del   presunto   avanzo   di
amministrazione.  Detti  stanziamenti  possono  essere impegnati solo
dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilita' finanziaria e nei
limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
                               Art. 4
                         (Fondo di riserva)

   1.  Nel  programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della
dotazione finanziaria ordinaria.
   2.  Il  fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per
aumentare  gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente,
per  spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
   3.  Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere
sul fondo di riserva.
   4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del  dirigente,  salva  ratifica  del  Consiglio  d'istituto  per  la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30
giorni.
                               Art. 5
                          (Partite di giro)

   1.  Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che
si  effettuano  per  conto  di  terzi  le quali, costituendo al tempo
stesso  un  debito  ed  un  credito per l'istituzione scolastica, non
incidono  sulle  risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione
del fondo di cui all'articolo 17.
                               Art. 6
                (Verifiche e modifiche al programma)

   1.  Il  consiglio  d'istituto  verifica,  entro  il  30 giugno, le
disponibilita'   finanziarie   dell'istituto   nonche'  lo  stato  di
attuazione  del  programma,  al  fine  delle modifiche che si rendano
necessarie,   sulla   base  di  apposito  documento  predisposto  dal
dirigente.
   2. Il Consiglio, altresi', con deliberazione motivata, su proposta
della  giunta  esecutiva  o  del  dirigente, puo' apportare modifiche
parziali   al   programma   in   relazione  anche  all'andamento  del
funzionamento   amministrativo  e  didattico  generale  ed  a  quello
attuativo dei singoli progetti.
   3.  Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
   4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad  entrate  finalizzate,  e  gli  storni, conseguenti a delibere del
Consiglio  di  istituto,  possono  essere  disposte  con  decreto del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
   5.  Durante  l'ultimo  mese dell'esercizio finanziario non possono
essere  apportate  variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare.  6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche
di  cui  al  comma  1,  predispone  apposita  relazione sulle entrate
accertate  e  sulla  consistenza  degli  impegni assunti, nonche' dei
pagamenti eseguiti.

CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

                               Art. 7
                       (Attivita' gestionale)

   1.   Spetta   al   dirigente   la   realizzazione   del  programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui
all'articolo  25-bis  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come  integrato  dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo
le modalita' ivi indicate.
   2.  Il  dirigente,  sulla  base  delle  codifiche  stabilite nella
modulistica  di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento
amministrativo   e  didattico  generale,  ai  compensi  spettanti  al
personale  dipendente  per  effetto  di  norme  contrattuali  e/o  di
disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei
limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma
annuale  e  delle  disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal
fine,  le  schede  di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente
aggiornate   a   cura  del  direttore,  con  riferimento  alle  spese
sostenute.
   3.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  di un progetto richieda
l'impiego  di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il
dirigente  puo'  ordinare  la spesa eccedente, nel limite massimo del
10%  della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del
fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
                               Art. 8
                       (Esercizio provvisorio)

   1.  Nei  casi  in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal  Consiglio  di  istituto  prima dell'inizio dell'esercizio cui lo
stesso  si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria
nel  limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di
spesa  definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per
la  prosecuzione  dei  progetti gia' approvati e per il funzionamento
didattico  e  amministrativo  generale.  Qualora il programma non sia
stato  approvato  entro  45  giorni  dall'inizio  dell'esercizio,  il
dirigente  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Ufficio  scolastico
regionale,   cui  e'  demandato  il  compito  di  nominare,  entro  i
successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto
adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
                               Art. 9
                     (Riscossione delle entrate)

   1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio
di  cassa  a  norma  dell'articolo  16, previa emissione di reversali
d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
   2.  L'istituto  cassiere,  conformemente  a  quanto previsto nella
convenzione di cui all'articolo 16, non puo' rifiutare la riscossione
di  somme  destinate  all'istituzione scolastica, ancorche' non siano
state  emesse  le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo
la   riscossione,   la   regolarizzazione  contabile  all'istituzione
scolastica.
   3.  La  riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi   di  qualsiasi  natura  poste  a  carico  degli  alunni  e'
effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
   4.  Le  somme  versate sul conto corrente postale sono trasferite,
con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario
presso  l'istituto  cassiere. Sul predetto conto corrente postale non
possono essere ordinati pagamenti.
                               Art. 10
                       (Riversali di incasso)

   1.  Le  reversali  sono  firmate dal dirigente e dal direttore. Il
loro contenuto e' il seguente:
   a)  l'ordine  rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa
somma di denaro;
   b)  il  numero  progressivo,  l'esercizio finanziario e la data di
emissione;  l'importo  in cifre e lettere della somma da riscuotere e
la  sua  provenienza  contraddistinta  da apposito codice; la causale
della  riscossione;  il  nome  ed  il  cognome o la denominazione del
debitore.
                               Art. 11
  (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

   1.  Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme
dovute   dall'istituzione   scolastica   a  seguito  di  obbligazioni
giuridicamente  perfezionate.  Gli  impegni assunti possono riferirsi
soltanto  all'esercizio  in  corso;  essi  non  possono  eccedere  lo
stanziamento dello specifico aggregato.
   2.  Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'articolo  2,  comma  6,  possono  essere assunti impegni a carico
dell'esercizio  successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare
la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
   3. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente.
   4.  La  liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto  importo  dovuto  e del soggetto creditore, e' effettuata
dal  direttore,  previo  accertamento, nel caso di acquisto di beni e
servizi  o  di esecuzione di lavori, della regolarita' della relativa
fornitura  o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
   5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere  o  effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata
contabilizzazione.
                               Art. 12
                       (Mandati di pagamento)

   1.  I  mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto e' il seguente:
   a)   l'ordine   rivolto   all'istituto   cassiere  di  pagare  una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
   b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e
in  lettere  della  somma da pagare, la causale del pagamento, i dati
anagrafici  o  identificativi  e i dati fiscali del creditore o della
persona  abilitata  a  rilasciare  quietanza, il progetto al quale la
spesa  si  riferisce,  la  codifica  della  spesa come prevista nella
modellistica di cui all'articolo 30;
   c)  nel  caso  in  cui  riguardi  il  pagamento delle retribuzioni
fondamentali  e  accessorie,  l'indicazione  delle ritenute che su di
esse gravano.
   2.  Ogni  mandato  di  pagamento e' sempre corredato dei documenti
giustificativi  relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
   3.  Sulle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di  beni  soggetti ad
inventario  e'  annotata  l'avvenuta  presa  in  carico con il numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
                               Art. 13
                (Modalita' di estinzione dei mandati)

   1. I mandati sono estinti mediante:
   a)   accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato  al
creditore;
   b)   accreditamento   o  versamento  su  conto  corrente  postale,
intestato al creditore;
   c)  vaglia  postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
   d)  su  richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
   2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento,  che  sostituiscono  la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro
e la firma dell'istituto cassiere.
                               Art. 14
                  (Pagamento con carta di credito)

   1.   L'utilizzazione   della   carta   di   credito,   nel  limite
dell'assegnazione  allo  scopo  disposta  nel programma annuale e con
l'osservanza  delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla  spesa,  e'  consentita, qualora non sia possibile o conveniente
ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  per  l'esecuzione delle spese
relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla   rappresentanza   dell'istituto   scolastico   in   Italia  e
  all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
   2.  Titolare  della  carta di credito e' il dirigente, il quale ne
puo'  altresi'  autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti
in servizio presso l'istituzione scolastica.
   3.  Per  i  pagamenti  cosi'  effettuati, il direttore provvede al
riscontro  contabile  entro  5  giorni  dal  ricevimento dei relativi
estratti conto.
   4.  I  rapporti  con  gli  istituti  di  credito  o con altri enti
emittenti   le  carte  di  credito  sono  disciplinati  con  apposita
convenzione,  da  inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di
cui all'articolo 16.
                               Art. 15
            (Conservazione dei mandati e delle reversali)

   1.  Gli  originali  delle  reversali  e dei mandati, corredati dei
documenti  giustificativi,  sono conservati e ordinati per progetti e
per   il   funzionamento   amministrativo-didattico  generale  presso
l'ufficio  di  segreteria delle singole istituzioni e conservati agli
atti per non meno di dieci anni.

CAPO III
SERVIZI DI CASSA

                               Art. 16
                     (Affidamento del servizio)

   1.  Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli    pubblici,   anche   esteri   e   privati,   di   proprieta'
dell'istituzione  scolastica,  e'  affidato  ad  un unico istituto di
credito  ovvero  ad  altri  soggetti  abilitati  per  legge,  in essi
compresa  la  "Poste  italiane S.p.a", mediante apposita convenzione,
stipulata  dal  dirigente  alle  migliori  condizioni del mercato per
quanto  concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto,
comparate,  in  caso  di  sostanziale  parita',  con  altri  benefici
concessi  dal  predetto  istituto,  sulla  base  di  uno  schema tipo
predisposto  dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
   2.   L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato  mediante  le
procedure  ad  evidenza  pubblica  con  modalita'  che  rispettino  i
principi della concorrenza.
   3.  Resta salva la possibilita' di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
                               Art. 17
                     (Fondo per le minute spese)

   1.  Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene
anticipato,  con  apposito  mandato  in conto di partite di giro, dal
dirigente  al  direttore,  nel  limite  stabilito  dal  Consiglio  di
istituto in sede di approvazione del programma annuale.
   2.  Ogni  volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi,
il  direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che
sono  a  lui  rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al
funzionamento  amministrativo  e didattico generale e ai progetti. Il
rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
   3.  Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni
di  cassa  da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo
29, comma 1, lettera f).

CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO

                               Art. 18
                         (Conto consuntivo)

   1.  Il  conto  consuntivo  si  compone del conto finanziario e del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
   a)  l'elenco  dei  residui attivi e passivi, con l'indicazione del
nome  del  debitore  o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;
   b)  la  situazione  amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio  dell'esercizio;  le somme riscosse e quelle pagate, tanto
in  conto  competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
   c)  il  prospetto  delle  spese per il personale e per i contratti
d'opera;
   d) il rendiconto dei singoli progetti;
   e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
   f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
   2.  Il  conto  finanziario,  in  relazione  all'aggregazione delle
entrate  e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2,
comma  3,  comprende:  le  entrate di competenza dell'anno accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare.
   3.  Il  conto  del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali    attivi   e   passivi   all'inizio   ed   al   termine
dell'esercizio,   e   le   relative  variazioni,  nonche'  il  totale
complessivo   dei   crediti   e   dei  debiti  risultanti  alla  fine
dell'esercizio.
   4.  Il  prospetto  delle  spese per il personale e per i contratti
d'opera,  conseguenti  allo  svolgimento  ed  alla  realizzazione dei
progetti,  evidenzia  la  consistenza  numerica  del  personale e dei
contratti  d'opera,  l'entita'  complessiva  della  spesa  e  la  sua
articolazione,  in  relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
   5.  Il  conto consuntivo, e' predisposto dal direttore entro il 15
marzo  ed  e'  sottoposto  dal  dirigente  all'esame del Collegio dei
revisori  dei  conti,  unitamente  ad  una  dettagliata relazione che
illustra  l'andamento  della gestione dell'istituzione scolastica e i
risultati  conseguiti  in relazione agli obiettivi programmati. Esso,
corredato  della  relazione  del  collegio dei revisori dei conti, e'
sottoposto,  entro  il  30  aprile, all'approvazione del Consiglio di
istituto.
   6.  Il  conto  consuntivo  approvato  dal Consiglio di istituto in
difformita'  dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti,
e'  trasmesso,  entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale,
corredato  di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni   e  delibere,  nonche'  di  una  dettagliata  e  motivata
relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
   7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo  entro  45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne
da'  comunicazione  al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'Ufficio  scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta
per il relativo adempimento.
   8.  Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
   9.  Tale  conto  e'  affisso  all'albo dell'istituzione scolastica
entro  quindici  giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
                               Art. 19
               (Armonizzazione dei flussi informativi)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche  adottano le misure organizzative
necessarie  per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attivita'   amministrativa,   collegando   le   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le
connesse responsabilita' dirigenziali.
   2.  Le  rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate
sono    utilizzate    dall'istituzione   scolastica   interessata   e
dall'Ufficio scolastico regionale.

CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

                               Art. 20
                (Aziende agrarie e aziende speciali)

   1.   La   gestione   dell'azienda   agraria   o  speciale  annessa
all'istituzione  scolastica  costituisce  una specifica attivita' del
programma   annuale,   della   quale   il   programma  stesso  indica
riassuntivamente  le  entrate, le spese, comprensive dei costi di cui
al comma 3, e le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo.
   2.  La  predetta  gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur
soddisfacendo  alle  esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento  all'insegnamento  di tecniche della gestione aziendale e
della contabilita' agraria.
   3.  La  relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare:  l'indirizzo  economico produttivo; gli obiettivi che si
intendono  perseguire;  le attivita' didattiche che possono svolgersi
con   l'utilizzazione   delle  superfici  e  delle  risorse  umane  e
strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese
complessive  che  l'azienda  prevede  rispettivamente di riscuotere e
sostenere  e,  qualora  non  sia  possibile prevedere il pareggio, le
risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda
o  dall'eventuale  avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto
dal  comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo.
La  dimostrazione  delle  entrate  e delle spese e' resa nella scheda
illustrativa  finanziaria  da  predisporre  a  norma dell'articolo 2,
comma 6.
   4.  La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico.  Qualora  ricorrano  speciali  circostanze  la  direzione
dell'azienda  puo'  essere  affidata,  dal  dirigente,  ad un docente
particolarmente   competente,   che  sottopone  all'approvazione  del
dirigente  stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la
gestione economica.
   5.  Al  fine  di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione  di cui al comma 2 l'attivita' didattica, che puo' riferirsi
a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su
una  superficie  limitata  dell'azienda  stessa,  predeterminata  dal
dirigente.  Gli  eventuali utili rinvenienti dalla predetta attivita'
sono  destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al
miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le
stesse  attivita'  non producano utili, i relativi costi sono posti a
carico del programma dell'istituzione scolastica.
   6.  Le  scritture  contabili  dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia  e  con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
In   relazione   alle   dimensioni   ed   alle  capacita'  produttive
dell'azienda  puo'  essere  aperto,  presso l'istituto di credito che
gestisce  il  servizio  di  cassa dell'istituzione scolastica a norma
dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa
dell'azienda.
   7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello   stato  patrimoniale,  e'  destinato,  prioritariamente,  alla
copertura di eventuali perdite di gestione.
   8.  Ove  non  sia  possibile  provvedere  a  norma del comma 7, la
perdita   di  gestione  puo'  essere  coperta,  previa  delibera  del
consiglio   di   istituto,   mediante   prelevamento  dall'avanzo  di
amministrazione.  Qualora  la  perdita di gestione sia dovuta a cause
permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento
strutturale  dell'azienda,  il  consiglio  di  istituto ne dispone la
chiusura,  con  la  destinazione  delle  necessarie attrezzature alle
attivita' didattiche.
   9.  Il  rendiconto  dell'azienda  deve dare la dimostrazione della
gestione  finanziaria,  nonche'  dei  risultati  economici conseguiti
nell'anno.  Il  rendiconto  si compone dello stato patrimoniale e del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a)
un  prospetto  del  movimento  nella  consistenza del bestiame; b) un
prospetto  riassuntivo  del  movimento  delle  derrate  e  scorte  di
magazzino;   c)   una   relazione   illustrativa   del   responsabile
dell'azienda  sui  risultati  conseguiti.  Al rendiconto dell'azienda
speciale  sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera
c)  del  precedente  periodo  ed  un  prospetto sulla consistenza dei
prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
   10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i  produttori  agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo
2l35 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
                               Art. 21

(Proventi derivanti dalla vendita  di  beni  e da servizi a favore di
                               terzi)

   1.  Le istituzioni scolastiche, organizza per la vendita di beni o
servizi  a  favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera
e),  prevedono  espressamente,  nel  programma annuale, uno specifico
progetto  la  cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le
entrate  e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2,
comma  4,  deve  indicare i criteri di amministrazione e le modalita'
della  gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio
di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
   2.  Le  predette  attivita' e servizi sono oggetto di contabilita'
separata   da   quella   dell'istituzione  scolastica.  Nella  scheda
finanziaria   deve   essere   prevista,   a  favore  dell'istituzione
scolastica,   una   quota   di  spese  generali,  di  ammortamento  e
deperimento  delle  attrezzature,  nonche'  l'eventuale  eccedenza di
entrate,  rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo
di  amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti
finanziari   sono   rilevati,   nella   contabilita'  della  medesima
istituzione,  in  specifiche  voci di entrata e di spesa classificate
"attivita' per conto terzi".
   3.  Qualora  i  proventi  non  coprano  tutti  i costi previsti il
consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di
beni e delle attivita' a favore di terzi.
   4.  Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi  nella  misura  e  con le modalita' previste dall'ordinamento
tributario.
                               Art. 22
    (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)

   1.  La  gestione delle attivita' convittuali costituisce specifico
progetto  del  programma  annuale  da  realizzare,  di  norma, con le
entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato da una
scheda  finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative
al funzionamento delle attivita'.
   2.  La  gestione  delle  attivita'  convittuali  e'  improntata al
principio   della   economicita'   e   dell'utilizzo  ottimale  delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
   3.  In  caso di squilibri finanziari della gestione dell'attivita'
conflittuale  che  persistano  per  piu'  di tre esercizi finanziari,
l'istituzione  scolastica,  previa consultazione con l'ente locale di
riferimento  e  con  delibera  del  consiglio  d'istituto, dispone la
cessazione  dell'attivita',  destinando  le  strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
   4.  Al  fine  della  gestione  ottimale  delle  strutture e di una
maggiore  valorizzazione  delle risorse professionali, fatto salvo il
normale  funzionamento  delle  attivita' istituzionali, l'istituzione
puo'  svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le modalita'
ed  i  limiti  previsti  dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono
destinati  a  ridurre  la  retta  dei convittori nonche' a coprire la
quota  di  spese  generali  imputabile  a  dette attivita' e servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI

                               Art. 23
                               (Beni)

   1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle istituzioni
scolastiche  si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
Codice  civile.  I beni sono descritti negli inventari in conformita'
alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
   2.  Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali  che  sono  concessi  in  uso  alle  istituzioni scolastiche e
iscritti   in   distinti  inventari,  si  osservano  le  disposizioni
impartite dagli enti medesimi.
                               Art. 24
                             (Inventari)

   1.  I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico,  con  numerazione  progressiva  ed  ininterrotta  e  con
l'indicazione  di  tutti  gli  elementi  che  valgano a stabilirne la
provenienza  il  luogo in cui si trovano la quantita' o il numero, lo
stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
   2. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale
e' stato iscritto in inventario.
   3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore  storico-artistico,  i  libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
   4.  Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo  cioe'  tutti  quei  materiali  che, per l'uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
   5.  Non si inventariano altresi' pur dovendo essere conservati nei
modi   di   uso   o   con   le  modalita'  previste  dal  regolamento
dell'istituzione,   i  bollettini  ufficiali,  le  riviste  ed  altre
pubblicazioni  periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle
biblioteche di classe.
   6.  Qualsiasi  variazione,  in  aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti   ad   inventario   e'   annotata   in  ordine  cronologico,
nell'inventario di riferimento.
   7.  L'inventario  e'  tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilita'   del  consegnatario,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 27.
   8.  Quando  il  direttore  cessa  dal suo ufficio, il passaggio di
consegne   avviene   mediante  ricognizione  materiale  dei  beni  in
contraddittorio  con  il  consegnatario  subentrante, in presenza del
dirigente  e  del  presidente del Consiglio di istituto. L'operazione
deve risultare da apposito verbale.
   9.  Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed  almeno  ogni  dieci  anni  al  rinnovo  degli  inventari  e  alla
rivalutazione dei beni.
                               Art. 25
                    (Valore di beni inventariati)

   1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore che
corrisponde:  al  prezzo  di  fattura,  per  i  beni  acquistati, ivi
compresi  quelli  acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di
eventuali  operazioni  di  locazione  finanziaria  o  di noleggio con
riscatto;  al  prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al
prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
   2.  I  titoli  del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo
di  borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario - se il prezzo e' inferiore al valore nominale - o al
loro  valore  nominale  -  qualora  il  prezzo  sia  superiore -, con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
                               Art. 26
               (Eliminazione dei beni dell'inventario)

   1.  Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore,
o   reso   inservibile  all'uso,  e'  eliminato  dall'inventario  con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo
di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
   2.  Al  suddetto  provvedimento  e'  allegata copia della denuncia
presentata  alla  locale  autorita'  di  pubblica  sicurezza, qualora
trattasi  di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla
commissione  di  cui  all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale
reso inservibile all'uso.
                               Art. 27

(Custodia del materiale   didattico,   tecnico   e  scientifico,  dei
                    laboratori e delle officine)

   1.   La  custodia  del  materiale  didattico,  e  scientifico  dei
gabinetti,   dei   laboratori  e  delle  officine  e'  affidata,  dal
direttore,  su  indicazione  vincolante  del dirigente, ai rispettivi
docenti,  mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti  dal  direttore  e dal docente interessato, che risponde
della  conservazione  del  materiale affidatogli. L'operazione dovra'
risultare da apposito verbale.
   2.  Qualora piu' docenti debbano valersi delle stesse collezioni o
dei  vari  laboratori,  la  direzione  e'  attribuita  ad  un docente
indicato   dal   dirigente.   Il   predetto   docente,  quando  cessa
dall'incarico,  provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
                               Art. 28
                       (Le opere dell'ingegno)

   1.  Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno  prodotte  nello svolgimento delle attivita' scolastiche
rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
   2.  E'  sempre  riconosciuto  agli  autori  il diritto morale alla
paternita'  dell'opera,  nei  limiti  della  sezione seconda del Capo
terzo  del  Titolo  primo  della  legge  22  aprile  1941,  n. 633, e
successive modificazioni.
   3.  Lo  sfruttamento  delle  opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attivita' curriculari e' deliberato dal consiglio di istituto.
   4.  Lo  sfruttamento  delle  opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle   attivita'   non  curriculari  e'  egualmente  deliberato  dal
consiglio  di  istituto.  Tuttavia,  i coautori possono autonomamente
intraprendere  le  iniziative  dirette  allo  sfruttamento economico,
qualora  il  consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative
in  tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli
autori dell'opera.
   5.  E'  riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione  paritaria  ai  proventi  dello sfruttamento economico
dell'opera.
   6.   Il   dirigente   dell'istituzione  scolastica  provvede  agli
adempimenti  prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell'istituto,  nonche'  per  il  suo  esercizio,  osservate,  quando
occorre, le norme di cui all'articolo 33.
   7.  Nel  caso  della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano   per   originalita',   il   dirigente   dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per
l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso
la distribuzione in rete del programma.

TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA

                               Art. 29
                       (Scritture contabili )

   1. I documenti contabili obbligatori sono:
   a) il programma annuale;
   b) il giornale di cassa;
   c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
   d) il registro del conto corrente postale;
   e) gli inventari;
   f) il registro delle minute spese;
   g)  il  registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31,
comma 3;
   h) il conto consuntivo.
   2.  Nel  giornale  di  cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento  e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.
   3.  Nei  registri  partitari  si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni  individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo
2,  comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno
e quelle di incasso o di pagamento.
   4.  I  documenti  di  cui  al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati  od  a  fogli  mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore.
A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine
di cui i documenti sono composti.
   5. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali e' responsabile il direttore.
                               Art. 30
             (Modulistica e contabilita' informatizzata)

   1.  Il  Ministero  della  pubblica istruzione stabilisce i modelli
necessari per assicurare l'omogeneita' dei documenti contabili di cui
all'articolo     29,     nonche'     dei    sistemi    di    gestione
amministrativo-contabile,     finanziaria    e    patrimoniale,    di
rendicontazione  e  di  riscontro,  di monitoraggio dei dati relativi
alla  gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione
dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del
comma  1  del  medesimo  articolo  29, la suddetta predisposizione e'
compiuta  d'intesa  con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
   2.  Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito
del  proprio  sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente
con  la  modellistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie
informatiche, della contabilita' scolastica.
   3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco
dei  fornitori  di  beni  e  servizi,  con l'indicazione dei relativi
crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata
e  di  spesa;  l'analisi  delle  spese  distinte  per tipologia. Esso
contiene   meccanismi   di  segnalazione  automatica  di  anomalie  e
disfunzioni  che  consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno
da parte dei revisori.
   4.  Il pacchetto, che e' costantemente aggiornato, e' accompagnato
da  un  manuale  per  la  sua  utilizzazione  guidata,  eventualmente
compreso   nel  pacchetto  stesso,  con  illustrazione  di  tutte  le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
   5.  La  contabilita'  in  partita doppia, utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali, e' tenuta secondo programmi forniti
dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

                               Art. 31
                        (Capacita' negoziale)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche,  anche attraverso gli accordi di
rete   di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte
salve  le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonche'
dalle presenti disposizioni.
   2.  Nell'ambito  dell'autonomia  negoziale  di  cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con
esclusione  dei  contratti  aleatori  e,  in  genere delle operazioni
finanziarie  speculative,  nonche' della partecipazione a societa' di
persone  e  societa'  di  capitali,  fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di societa' a
responsabilita' limitata.
   3.  I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni  di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma, mediante
scambio  di  corrispondenza  secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
   4.  E'  fatto  divieto  alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni  o  mansioni proprie del personale in servizio nella scuola,
fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e
dall'articolo 40.
                               Art.32
     (Funzioni e poteri del dirigente nella attivita' negoziale)

   1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge
l'attivita'   negoziale   necessaria   all'attuazione  del  programma
annuale,  nel  rispetto  delle deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte ai sensi dell'articolo 33.
   2.  Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita'
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell'articolo  25-bis,  comma  5,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore
compete,  comunque,  l'attivita' negoziale connessa alle minute spese
di cui all'articolo 17.
   3.  Il  dirigente,  nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si
avvale della attivita' istruttoria del direttore.
   4.  Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il  personale
dell'istituto  specifiche  competenze professionali indispensabili al
concreto   svolgimento   di   particolari   attivita'  negoziali,  il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri  di  cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), puo' avvalersi
dell'opera di esperti esterni.
                               Art. 33
   (Interventi del Consiglio di istituto nell'attivita' negoziale)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati; eredita' e donazioni;
b) alla    costituzione    o    compartecipazione    a    fondazioni;
   all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione  di  mutui  e  in  genere  ai  contratti  di durata
   pluriennale;
d) ai   contratti   di   alienazione,   trasferimento,  costituzione,
   modificazione  di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
   istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
   beni  pervenuti  per  effetto  di  successioni  a causa di morte e
   donazioni,  della  mancanza  di condizioni ostative o disposizioni
   modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla  partecipazione  della scuola ad iniziative che comportino il
   coinvolgimento  di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o
   privati;
h) all'eventuale  individuazione del superiore limite di spesa di cui
   all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2.  Al  Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione  dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente, delle seguenti attivita' negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione  di locali beni o siti informatici appartenenti alla
   istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni  relative  a  prestazioni del personale della scuola e
   degli  alunni  per  conto  terzi; e) alienazione di beni e servizi
   prodotti  nell'esercizio  di  attivita' didattiche o programmate a
   favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti  di  prestazione  d'opera  con  esperti  per particolari
   attivita'   ed   insegnamenti;   h)   partecipazione   a  progetti
   internazionali.
3.  Nei  casi  specificamente  individuati  dal  comma 1, l'attivita'
negoziale  e'  subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto.  In  tali  casi,  il  dirigente  non puo' inoltre recedere,
rinunciare  o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio
di  istituto.  In  tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere,  rinunciare  e  transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'istituzione scolastica.
                               Art. 34
               (Procedura ordinaria di contrattazione)

   1.  Per  la  attivita'  di  contrattazione  riguardanti  acquisti,
appalti  e  forniture  il  cui valore complessivo ecceda il limite di
spesa  di  euro  2000  oppure  il  limite preventivamente fissato dal
Consiglio  d'istituto,  quando  non risulti altrimenti disposto dalle
norme  di  cui  al  capo  secondo  del  presente titolo, il dirigente
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte
di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque,
quanto previsto dal comma 5.
   2.  L'invito  a  presentare  un'offerta  deve  contenere, oltre ai
criteri  di  aggiudicazione,  l'esatta  indicazione delle prestazioni
contrattuali,  nonche'  i  termini  e le modalita' di esecuzione e di
pagamento.
   3.  L'osservanza  dell'obbligo  di  cui  al  presente  articolo e'
esclusa  quando  non  sia  possibile  acquisire da altri operatori il
medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
   4.   E'  sempre  possibile  il  ricorso  alle  procedure  di  gara
disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato.
   5.  Le  istituzioni  scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione  Europea  in  materia  di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
   6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono  la  forma  pubblica,  sono  esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente da lui delegato.
                               Art. 35
(Pubblicita', attivita' informative   e   trasparenza  dell'attivita'
                            contrattuale)

   1.   Copia   dei   contratti  e  delle  convenzioni  conclusi  con
l'ordinaria  contrattazione  e' messa a disposizione del Consiglio di
istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
   2.  Una  relazione  sull'attivita'  negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione   scolastica   e'  presentata  alla  prima  riunione
successiva  del  Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella
stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
   3.   E'  assicurato  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  degli
interessati  alla  documentazione  inerente  l'attivita' contrattuale
svolta  o  programmata,  ai  sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   4.    Il   direttore   provvede   alla   tenuta   della   predetta
documentazione.
   5.  Il  rilascio  delle  copie  della documentazione in favore dei
membri  del  Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto
e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
                               Art. 36
                             (Collaudo)

   1.  I  lavori,  le  forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale,  da  eseguirsi,  entro  60  giorni  dalla  loro  ultimazione,
consegna  o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di
adeguata  competenza  tecnica.  A  tal  fine,  il dirigente nomina un
collaudatore  singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo e'
redatto apposito verbale.
   2.  Per  le  forniture  di  valore  inferiore  a EURO 2000, l'atto
formale  di  collaudo  e' sostituito da un certificato che attesta la
regolarita'  della  fornitura,  rilasciato  dal  dirigente  o, su sua
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
   3.  Per  i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici,
e'   redatto   dal   direttore   apposito   certificato  di  regolare
prestazione.
   4.  Il  saldo  del  pagamento dei lavori puo' essere disposto solo
dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui
al  comma  2.  Alla  stessa  data  il  dirigente  puo' procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
   5.  Per  il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto,  al  riguardo,  dalla  normativa sui lavori pubblici, salvo
quanto previsto dal comma 1.

CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

                               Art. 37
                       (Disposizione generale)

   1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo
nei  casi  espressamente  contemplati, nonche' in quelli che, pur non
rientrando  nelle  singole  previsioni,  sono  assimilabili  al  caso
regolato.
                               Art. 38

(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
                             scolastica)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche,  nell'esercizio  dei  compiti di
formazione  ed  educativi,  hanno  facolta'  di svolgere attivita' di
servizi  per  conto  terzi,  nonche'  di  alienare  i  beni  prodotti
nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate.
   2.  La vendita avviene con le modalita' stabilite dal Consiglio di
istituto,  che  provvede  a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura  e  le  garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.
                               Art. 39
                (Concessione di beni in uso gratuito)

   1.  La  istituzione  scolastica,  per  assicurare  il diritto allo
studio,  su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e degli
alunni  maggiorenni,  puo'  concedere, in uso gratuito, beni mobili e
libri,  nonche'  programmi  software,  di  cui sia licenziataria, con
autorizzazione alla cessione d'uso.
   2.  La  istituzione  scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto.
   3.  La  concessione in uso non puo' determinare, per l'istituzione
scolastica,  l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del
bene  ed  e'  subordinata  alla  assunzione di responsabilita' per la
utilizzazione  del  bene da parte del beneficiario ovvero se minore o
interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
   4  La  concessione  e' sempre revocabile e non puo' mai estendersi
oltre i periodi di tempo predeterminati.
                               Art. 40

(Contratti di prestazione d'opera  per  l'arricchimento  dell'offerta
                             formativa)

   1.   La   istituzione   scolastica  puo'  stipulare  contratti  di
prestazione   d'opera   con  esperti  per  particolari  attivita'  ed
insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l'arricchimento  dell'offerta
formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e di sperimentazione.
   2.  Il  Consiglio  di  istituto,  sentito il collegio dei docenti,
disciplina  nel  regolamento  di istituto le procedure e i criteri di
scelta  del  contraente,  al  fine  di  garantire  la  qualita' della
prestazione,  nonche'  il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attivita' e all'impegno professionale richiesto.
                               Art. 41
                   (Contratti di sponsorizzazione)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  concludere  accordi  di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
   2.  E'  accordata  la  preferenza  a  soggetti  che, per finalita'
statutarie,  per  le  attivita'  svolte  ovvero per altre circostanze
abbiano  in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita'
nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
   3.  E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti  le  cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
                               Art. 42
            (Contratti di fornitura di siti informatici)

   1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione,
da   parte   dell'istituzione   scolastica,   di   un  proprio  sito,
raggiungibile  attraverso  l'accesso a reti informatiche, deve essere
garantita  la  identificazione  del  fruitore  responsabile  di  ogni
accesso. All'uopo e' fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una
chiave  di  accesso  individuale  ai  responsabili  nei  singoli casi
dell'accesso alla rete.
   2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto,  ai  fini  della  valutazione  di convenienza, anche del costo
della fornitura del servizio di utenza telefonica.
   3.   Possono   essere  stipulate  convenzioni  con  operatori  che
assicurino  la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal
caso,  la valutazione di convenienza e' operata tenendo conto di tale
possibilita'.
                               Art. 43
       (Contratti di concessione in uso dei siti informatici).

   1.  E'  in  facolta'  della  istituzione  scolastica  ospitare sul
proprio  sito  informatico  istituzioni di volontariato, associazioni
tra  studenti,  collegamenti  verso  altre istituzioni scolastiche, o
enti di interesse culturale.
   2.  E'  sempre  assicurata  la parita' di accesso e la liberta' di
espressione.
   3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attivita' e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
   4.  Possono  essere  stipulati  contratti  di sponsorizzazione del
sito,   subordinatamente   al   rispetto   delle  condizioni  di  cui
all'articolo 41.
   5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di  cui  al  presente  articolo,  deve  essere  sempre  riservata  al
dirigente  la  facolta'  di  disattivare  il  collegamento  quando le
attivita'  siano  in  contrasto,  anche  di  fatto,  con  la funzione
educativa e culturale della scuola.
                               Art. 44
                       (Contratti di comodato)

   1.  L'istituzione  scolastica puo' ricevere in comodato da enti ed
istituzioni,  soggetti  pubblici  o privati, beni da utilizzare nello
svolgimento della attivita' educativa e formativa.
   2.  Qualora  il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi
di  cui  al  comma  1,  e  necessiti  di  lavori  di adeguamento o di
particolari  condizioni  od  impieghi  di  personale,  la  durata del
comodato  deve  essere  tale  da  rendere  economicamente conveniente
l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
                               Art. 45
                        (Contratti di mutuo)

   1.  L'impegno  complessivo  annuale  per il rimborso dei mutui non
puo'  eccedere,  sommato  all'impegno  per  canoni  di  contratti  di
locazione  finanziaria,  il  quinto  della  media  dei  trasferimenti
ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
   2. La durata massima dei mutui e' quinquennale.
   3.   In   relazione   agli  assegnati  finanziamenti  di  progetti
comunitari  e  di  formazione  integrata  superiore,  dei  quali  sia
pervenuta  formale  comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere,   in   attesa   della   materiale   erogazione  dei  fondi,
anticipazioni   bancarie   alle   condizioni  stabilite  da  apposita
convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.
                               Art. 46
               (Manutenzione degli edifici scolastici)

   1.  Nei  casi  in  cui  la  manutenzione  ordinaria  degli edifici
scolastici  e  delle  loro  pertinenze  e'  delegata alle istituzioni
scolastiche  dall'ente  locale,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4,
della  legge  11  gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi
lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione
scolastica   fornisce   all'ente  locale  competente  la  conseguente
rendicontazione.  2. L'istituzione scolastica puo' anticipare i fondi
necessari  all'esecuzione  di  lavori urgenti e indifferibili dandone
immediata  comunicazione  all'ente  locale  competente,  ai  fini del
rimborso.
                               Art. 47
                (Contratti di locazione finanziaria)

   1.  Le  istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza
da  operarsi  a  cura  del  dirigente  hanno  facolta'  di  stipulare
contratti  di locazione finanziaria per la realizzazione di finalita'
istituzionali,  con esclusione dell'acquisizione della disponibilita'
di beni immobili.
   2.  E'  sempre  vietata  la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria   su   beni   precedentemente   alienati   al  concedente
dall'istituto scolastico o da terzi.
   3.   Quando   l'istituzione  scolastica  non  abbia  interesse  ad
esercitare  il  potere  di  riscatto  del  bene, puo' determinarsi ad
esercitarlo   allorche',  a  seguito  di  richieste  provenienti  dal
personale   dell'istituzione   stessa   o  da  studenti,  vi  sia  la
possibilita'  di trasferirlo ai predetti soggetti previa applicazione
delle  procedure  di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a
quello  di  riscatto.  In  tal  caso  le procedure di cui al predetto
articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.
                               Art. 48
    (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

   1.   La   istituzione   scolastica,   nell'ambito   delle  risorse
finanziarie  disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo
Stato,  dagli  enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con
la  continuita'  dell'erogazione  del servizio educativo e formativo,
puo' stipulare contratti di gestione finanziaria finalista.
   2.   Tali   contratti  possono  essere  stipulati  unicamente  con
istituzioni  professionali  di settore, abilitate all'esercizio delle
attivita' bancarie e finanziarie.
   3.  La  attivita'  contrattuale  di  cui  al  comma  1 deve essere
finalizzata   alla   conservazione   e   all'incremento   di  risorse
finanziarie  non  immediatamente  impiegabili,  da  destinarsi ad una
specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
   4.   I   contratti   di   gestione  devono  sempre  assicurare  la
conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a
quello  dei  titoli  di Stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
   5.  I  contratti  di  gestione  devono prevedere forme di riscatto
anticipato,  a  condizione  che sia sempre garantita la conservazione
del  capitale  e  degli  interessi  medio-tempore maturati, decurtati
degli importi dovuti a titolo di commissione.
                               Art. 49
                  (Compravendita di beni immobili)

   1.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 33,l'alienazione di beni
immobili  di  proprieta'  dell'istituto  e'  sempre  disposta  con le
procedure  di  gara disciplinate dalle norme generali di contabilita'
dello Stato.
   2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
   3.  Le  istituzioni  scolastiche  possono acquistare beni immobili
esclusivamente  con  fondi derivanti da attivita' proprie, da legati,
eredita' e donazioni.
                               Art. 50
        (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

   1.  La  utilizzazione  temporanea dei locali dell'istituto forniti
dall'ente  locale  competente  puo'  essere  concessa  a  terzi,  con
l'osservanza  dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che
cio'  sia  compatibile  con  la  destinazione dell'istituto stesso ai
compiti educativi e formativi.
   2.  Con  la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia
del  bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' e
delle   destinazioni  del  bene  proprietario  dalle  spese  connesse
all'utilizzo.
   3.   L'edificio   scolastico   puo'   essere   concesso  solo  per
utilizzazioni   precarie   e   previa   stipulazione   da  parte  del
concessionario,  di  una polizza per la responsabilita' civile con un
istituto assicurativo.
                               Art. 51
          (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

   1.  Qualora  nell'esplicazione delle attivita' scolastiche vengano
prodotti   rifiuti   che  per  legge  devono  essere  assoggettati  a
trattamento   speciale,   il  dirigente  provvede  a  concludere  gli
opportuni  accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei
al trattamento di rifiuti.
   2.  E'  consentito  il ricorso a ditte operanti sul libero mercato
solo  ove  non  sia  possibile  fruire  del  servizio  di smaltimento
pubblico.
                               Art. 52
  (Vendita di materiali fuori uso e di beni non piu' utilizzabili)

   1.  I  materiali  di  risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e
quelli  non  piu'  utilizzati  sono  ceduti  dall'istituzione  previa
determinazione  del  loro  valore, calcolato sulla base del valore di
inventario,  dedotti  gli  ammortamenti, ovvero sulla base del valore
dell'usato  per  beni  simili,  individuato  da  apposita commissione
interna.
   2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della
scuola  e  comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute
entro  il  termine  assegnato.  L'aggiudicazione e' fatta al migliore
offerente.
   3.  Nel  caso  in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e,
in mancanza, essere distrutti.
   4.   I  soli  beni  non  piu'  utilizzati  possono  essere  ceduti
direttamente  a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o
ad altri enti pubblici.

CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI

                               Art. 53
                            (Fondazioni)

   1.  Possono  essere  istituite fondazioni mediante conferimento di
beni   di  valore  storico  non  piu'  utilizzati  per  finalita'  di
insegnamento,  ivi  compresi  i  beni  librari, le opere prodotte nel
corso  delle attivita' didattiche, i beni provenienti da successioni,
donazioni, legati.
   2.   Le   finalita'  delle  fondazioni  sono  di  conservazione  e
valorizzazione  dei  beni  conferiti,  nonche'  di  promozione  della
conoscenza  del  patrimonio  artistico e culturale, anche mediante la
creazione  e  gestione  di  spazi  espositivi  e biblioteche, nonche'
mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
   3.  Nell'atto  di  fondazione  devono  essere  previste  norme che
assicurino   l'unita'   di  indirizzo  gestionale  tra  l'istituzione
scolastica e la fondazione.
                               Art. 54
                          (Borse di studio)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche,  ferma  la competenza degli enti
locali  in  materia  di  diritto  allo  studio, possono integrare con
proprie   risorse,   gestite   anche  mediante  i  contratti  di  cui
all'articolo  48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare
borse  di  studio  annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di
preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta,
per i profili didattici, del collegio dei docenti.
                               Art. 55
                    (Donazioni eredita', legati)

   1.  Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati
ed  eredita'  anche  assoggettate a disposizioni modali, a condizione
che  le  finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus
non contrastino con le finalita' istituzionali.
   2.  Nel  caso  di  donazioni,  legati ed eredita' finalizzati alla
ristrutturazione   di   edifici   di   proprieta'  dell'ente  locale,
l'istituzione   concorda   con   l'ente   stesso   le   modalita'  di
utilizzazione delle risorse.
   3.  Nel  caso  di  legati  eredita'  e  donazioni finalizzate alla
concessione  di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono
ove  possibile  ai  contratti  di  gestione finalizzata delle risorse
finanziarie  di  cui  all'articolo 48, al fine di mantenere il valore
del capitale.
   4.   L'istituzione   scolastica   puo'   motivatamente  rinunciare
all'accettazione di legati.
   5.   La   durata  della  locazione  dei  beni  immobili  pervenuti
all'istituzione  scolastica  per  effetto  di  successioni a causa di
morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni.
   6.   Il   contratto   deve   contenere  una  clausola  di  recesso
contrattuale  che  assicuri  la disponibilita' del bene per le mutate
esigenze   dell'istituzione  scolastica  riconosciute  nel  programma
annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
                               Art. 56
           (Progetti integrati di istruzione e formazione)

   1.  Al  fine  di  realizzare  progetti  integrati  di istruzione e
formazione,  che  richiedono  la  collaborazione  con  altre  agenzie
formative   pubbliche  e  private,  anche  partecipando  a  programmi
regionali,   nazionali  o  comunitari,  le  istituzioni  scolastiche,
singolarmente  o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo
7  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
possono:
   a)   stipulare   convenzioni  con  universita',  regioni  ed  enti
pubblici;
   b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
   c)  partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private  che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di
particolari progetti di formazione.
   2.  Le  intese  di  collaborazione  con  soggetti pubblici, per la
gestione   di   percorsi   formativi   integrati  sono  regolate  con
convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri
soggetti  risorse  finanziarie  per  assicurare  la gestione unitaria
delle  attivita',  la rendicontazione delle spese avviene all'interno
del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni
dal  termine  di  detta  rendicontazione,  invia  agli altri soggetti
finanziatori copia della medesima.
   3.  Le  intese  di  collaborazione  con agenzie formative private,
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze
di  ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrative da ciascuno
e l'ammnontare delle risorse da impiegare allo scopo.
   4.  Le  intese  di  cui  al  precedente comma possono prevedere la
gestione  unitaria  delle  risorse  finanziarie,  affidate ad uno dei
soggetti  partecipanti  all'intesa,  da  attuarsi  mediante un organo
paritetico  responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un
suo  delegato.  Entro  15  giorni  dalla chiusura dell'anno e/o delle
attivita'   di  cui  trattasi  deve  essere  rimessa  all'istituzione
scolastica   copia  della  rendicontazione  circa  l'utilizzo'  delle
risorse  comuni  se  queste sono state affidate ad altro soggetto, da
allegare  al  conto  consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a
quale  dei  soggetti  partecipanti,  al termine della collaborazione,
passera' la proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati.

TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

                               Art. 57
                     (Esercizio della funzione)

   1.  Ai  controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286
provvede  un  Collegio  dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio
scolastico  regionale.  Il collegio e' composto da tre membri, dotati
di  adeguata  professionalita',  di  cui  uno designato dal Ministero
della pubblica istruzione; uno dal Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  -  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  -  con  funzioni  anche di Presidente, ed uno
designato  d'intesa  tra i competenti enti locali. In caso di mancata
designazione,   la  nomina  e'  predisposta  dall'ufficio  scolastico
regionale,   attingendo   al   registro  dei  revisori  contabili.  I
componenti  durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso
ambito  territoriale  puo'  avvenire  per  una sola volta. In caso di
rinuncia  o  di  cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con
quelli in carica.
   2.  Ad  uno  stesso  Collegio  e'  affidato  il  riscontro di piu'
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito   territoriale.   L'aggregazione   e'   operata   dall'Ufficio
scolastico regionale tenuto conto:
   a)    della   dimensione   complessiva   dei   flussi   finanziari
amministrati;
   b)  della  vicinanza  e/o  del  facile collegamento tra le diverse
sedi;
   c)  della  situazione  geografica e ambientale in cui gli istituti
operano.
   3.  Ai  revisori  dei  conti  spetta  un  compenso determinato con
decreto  del  Ministero  della pubblica istruzione di concerto con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Agli  stessi  sono  corrisposti,  in  quanto  dovuti, l'indennita' di
missione  ed  il  rimborso  spese  secondo le disposizioni vigenti in
materia.
   4.  Il  compenso,  l'indennita' ed il rimborso spese ai membri del
collegio  sono  corrisposti  da  un  istituto  scolastico individuato
nell'ambito  territoriale  dell'Ufficio  scolastico  regionale con il
provvedimento di nomina del Collegio.
   5.  Per  le designazioni di propria competenza, il Ministero della
pubblica  istruzione  provvede  alla tenuta di un apposito elenco nel
quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica
non   inferiore  a  quelle  ricomprese  nell'area  funzionale  C  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al comparto dei
ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,  nonche'  i dipendenti di
qualifica  immediatamente  inferiore  che siano iscritti nel registro
dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella
quale  possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
                               Art. 58
                  (Compiti dei revisori dei conti)

   1.  Il  Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa.
   2.  Il  Collegio  esprime  il  parere di regolarita' contabile sul
programma   annuale   proposto   dalla   Giunta  esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3.
   3.  Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali
- da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica  compresa  nell'ambito  territoriale  di  competenza, alla
verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e
della   coerenza   dell'impiego   delle  risorse  con  gli  obiettivi
individuati   nel   programma   e   nelle  successive  variazioni  di
quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa.
   4.  Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale
in merito al quale:
a) riferisce   sulla   regolarita'   della   gestione  finanziaria  e
   patrimoniale,  secondo  gli elementi tratti dagli atti esaminati e
   dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b)rileva   il   livello   percentuale  di  utilizzo  della  dotazione
   finanziaria   e   delle  dotazioni  annuali  di  ciascun  progetto
   d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime   parere   sul   conto,   con  particolare  riguardo  alla
   concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda   la  relazione  con  tabelle  di  rilevazione  dei  costi
   (personale,   strumenti,  servizi  esterni,  ecc.)  inerenti  alle
   attivita'  e  ai  progetti  realizzati  nell'istituto, finalizzate
   all'analisi    costi/benefici    da   parte   dell'amministrazione
   scolastica,   nonche'   con   altre   notizie   e  dati  richiesti
   dall'amministrazione vigilante.
                               Art. 59
         (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

   1.  Le  riunioni  del  Collegio,  ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo  58,  commi  2  e  4,  si  svolgono  su  iniziativa  del
presidente,  cui  compete  la convocazione, ovvero quando ne facciano
richiesta  congiuntamente  gli altri due membri. Esse possono tenersi
in   una   qualsiasi  delle  sedi  scolastiche  comprese  nell'ambito
territoriale di competenza.
   2.   Per   le   deliberazioni  assunte  dal  Collegio,  il  membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Non e' consentita l'astensione.
   3.  Le  verifiche  periodiche  di  cui  all'articolo  58, comma 3,
avvengono   sulla  base  di  una  programmazione  annuale  concordata
collegialmente.
   4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche  sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e
i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
   5.   L'ufficio   scolastico   regionale   promuove  gli  opportuni
interventi,  al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio della
funzione del Collegio dei revisori.
                               Art. 60
                              (Verbali)

   1.  L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I
verbali,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  sono  raccolti  in
apposito   registro   a  pagine  numerate  progressivamente,  che  e'
custodito dal direttore o da un suo delegato.
   2.  Copia  del  verbale  relativo  all'esame del conto consuntivo,
corredato  della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere
inviata   all'ufficio   scolastico   regionale   ed  alla  competente
ragioneria  provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere
inviati  altresi'  copia  dei  verbali relativi ad eventuali anomalie
riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.

TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE

                               Art. 61
                   (Ufficio scolastico regionale)

   1.   L'ufficio  scolastico  regionale  fornisce  alle  istituzioni
scolastiche      assistenza      e      supporto      in      materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte    e    diramate    dal    Servizio    per   gli   affari
economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 62 
           (Applicazione delle nuove istruzioni contabili) 

 
   1. Le istruzioni generali contenute nel  presente  regolamento  si
applicano con le modalita' e nei  termini  di  cui  all'articolo  12,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.
275. 

 
   Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 

 
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 

 
Roma, 1 febbraio 2001 

 


 
                                                 Il Ministro 
                                          della pubblica istruzione 
                                                  De Mauro 

 
Il Ministro del tesoro, del bilancio 
  e della programmazione economica 
              Visco 

 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 

 
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serti alla  persona
e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 104 Roma, 1o febbraio 
2001