LEGGE 12 novembre 2011, n. 184

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2012  e
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. (11G0239) 
 
 Vigente al: 25-8-2012  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Stato di previsione dell'entrata 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2012,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
                               Art. 2 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2012,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«protezione  sociale  per   particolari   categorie».   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome  le  variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 26.500 milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  12.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2012, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento  ai  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme  iscritte,  per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio  del  debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico»  del  medesimo
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  900  milioni  di
euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro,  600  milioni  di
euro e ((11.782 milioni di euro)). 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse  proprie»  (decisione  2000/597/CE/Euratom  del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per  importi  di  compensazione
monetaria e' imputata  al  programma  «partecipazione  italiana  alle
politiche di bilancio  in  ambito  UE»,  nell'ambito  della  missione
«l'Italia in Europa e  nel  mondo»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,
Sezione garanzia». 
  11. Gli importi di compensazione monetaria accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
di  cui  al  comma  10,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  12. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20  maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  pertinenza
dello Stato, di cui al programma «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
competenti Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  14. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2012,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  16.  Le  somme  dovute  dagli  istituti   di   credito   ai   sensi
dell'articolo 5 della  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  sono  versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi  e  concorsi
vari» dello stato di previsione  dell'entrata  (capitolo  3689),  per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza  e  cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al  programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della  missione  «comunicazioni»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita'»,
nell'ambito della missione  «diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2012,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna  in  accordo  con
l'Unione europea. 
  18. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione  dei
referendum dal programma  «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,  degli
affari esteri e dell'interno per  lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  con
propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito  del  programma  «rimborsi  del  debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  20.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2012,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' del programma «concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»,  del  medesimo  stato  di
previsione. 
  21. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui  alla  lettera  c)  dell'articolo  937  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai  sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'. 
  22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate  nonche'  a
impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione
annessi  a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
(Appendice n. 1). 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di  bilancio  relativo  al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  24. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio occorrenti  per  trasferire,  al  pertinente
programma dello stato di previsione del predetto Ministero,  i  fondi
per il  funzionamento  delle  Commissioni  che  gestiscono  il  Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte  nell'ambito  dei
programmi «incentivi alle  imprese  per  interventi  di  sostegno»  e
«interventi  di  sostegno  tramite   il   sistema   di   fiscalita'»,
nell'ambito della missione «competitivita' e sviluppo delle  imprese»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi  relativi  al  rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle  imprese  pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche'  per  agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 
  27.   In   relazione   alle   necessita'    gestionali    derivanti
dall'andamento dei tassi di  interesse  sui  mercati  finanziari,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214,  2215,  2216,  2219,
2221,  2316  e  3100,  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,  allocati
nel programma «oneri per il servizio del debito statale». 
  28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa, tra  gli  stanziamenti
dei capitoli 2751 e 2752 dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,  iscritti
nell'ambito della  missione  «L'Italia  in  Europa  e  nel  mondo»  -
programma - «Partecipazione italiana alle politiche  di  bilancio  in
ambito UE». 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a
statuto ordinario. 
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2012,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.A. a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   Fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                               Art. 3 
 
 
     Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2012,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei  seguenti
fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e  lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese;  Fondo
rotativo per le imprese. 
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi  siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
  4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo  per
lo sviluppo e la  coesione  disponibili  al  termine  dell'esercizio,
nonche' quelle trasferite dal Fondo medesimo ai  pertinenti  capitoli
degli stati di previsione dei  Ministeri  destinatari  delle  risorse
finanziarie,  sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i  pertinenti  programmi
delle amministrazioni  interessate,  con  propri  decreti,  le  somme
conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
  5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
competenza  e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra   le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«politiche  per   lo   sviluppo   economico   ed   il   miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,  e  successive
modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri  interessati,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti  in
relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il  commercio
estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
                               Art. 4 
 
 
            Stato di previsione del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2012, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
                               Art. 5 
 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2012,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n.5). 
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  2012,  sono  stabilite  in  conformita'  agli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia  (Appendice
n.1). 
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio, e' utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della missione  «giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al  Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  in   termini   di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il  mantenimento,
per l'assistenza e per la  rieducazione  dei  detenuti  e  internati,
nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di  polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito  del  programma
«amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione  del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012. 
                               Art. 6 
 
 
        Stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2012,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
2012, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2012, perche' siano utilizzate per  gli  scopi
per cui tali somme sono state versate. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2012. 
  5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e'  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla  base
delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno
finanziario 2012, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze
di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e  consolari,
degli istituti di cultura e  delle  scuole  italiane  all'estero.  Il
Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad  effettuare,
con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle
disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro  in  valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle  presenti
operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente
Direzione generale del Ministero degli affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nel  programma  «cooperazione  allo  sviluppo»,   nell'ambito   della
missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato  di  previsione
del Ministero degli affari esteri,  relativamente  agli  stanziamenti
per  l'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella   Tabella,
allegata alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo  periodo,  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2012,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi per  oneri
di personale e per l'operativita'  scolastica  iscritti  nella  parte
corrente e nel conto capitale del  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute  al
personale supplente breve e saltuario, per la mensa  scolastica,  per
le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la  dispersione
scolastica» e i capitoli relativi  al  «Fondo  per  il  funzionamento
delle istituzioni scolastiche»,  iscritti  nei  pertinenti  programmi
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2012,  e'  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita'  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  il  fondo  di  cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai
sensi del medesimo comma 9. 
                               Art. 8 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, per le spese  relative  all'educazione
fisica, all'attivita' sportiva e alla  costruzione,  completamento  e
adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del  fuoco,  del  programma  «prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico»,  nell'ambito  della  missione  «soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario 2012. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico  dello  Stato  del
servizio antincendi negli  aeroporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  le  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   in   applicazione   delle
disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della  legge
n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2012, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle  somme  prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al  predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «garanzia dei diritti e interventi per  lo  sviluppo  della
coesione  sociale»  della  missione  «immigrazione,   accoglienza   e
garanzia  dei  diritti»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  e  nel  capitolo  2872,  istituito   nell'ambito   del
programma «pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia»  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e  6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
                               Art. 9 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2012,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9). 
                               Art. 10 
 
 
       Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2012, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento,  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze  di  completamento,  di
cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012,  e'
fissato in 156 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario  2012,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
61-bis del regio-decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 
                               Art. 11 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo
937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 25; 
      3) Aeronautica n. 45; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla  lettera
b) dell'articolo 937 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 103; 
      3) Aeronautica n. 57; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di  cui  alla
lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66: 
      1) Esercito n. 65; 
      2) Marina n. 18; 
      3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b)  del  comma  1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2012, in 102 unita'. 
  4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle  infrastrutture  multinazionali  NATO,  di  cui   ai   programmi
«funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e
«pianificazione generale  delle  Forze  armate  e  approvvigionamenti
militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui  ai
programmi «approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
sicurezza»,  «approntamento  e  impiego   delle   forze   terrestri»,
«approntamento  e  impiego  delle  forze  navali»,  «approntamento  e
impiego delle forze aeree» e  «pianificazione  generale  delle  Forze
armate e approvvigionamenti  militari»,  nell'ambito  della  missione
«difesa e sicurezza del territorio» dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa,  si  applicano,   per   l'anno   2012,   le
disposizioni contenute nell'articolo  61-bis  del  regio  decreto  18
novembre  1923,  n.   2440,   e   successive   modificazioni,   sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,  sostenute
a carico  del  programma  «funzioni  non  direttamente  collegate  ai
compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione  generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito  della
missione  «difesa  e  sicurezza  del  territorio»  dello   stato   di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di  esecuzione  delle  gare  internazionali  emanate  dal   Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita  la  trasparenza  delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
  6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi  allo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 584 del codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI destinate alle attivita' sportive del  personale
militare e civile della difesa. 
                               Art. 12 
 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2012, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  delle  amministrazioni  interessate,  in
termini di residui, competenza e cassa,  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2012,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
  4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento delle somme iscritte al  capitolo  2827  del  programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai  competenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale  indicata  all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche' dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   885/2006   della
Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per  l'anno  finanziario  2012  delle
somme  versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   dalle
amministrazioni ed  enti  pubblici  per  essere  destinate  al  Corpo
forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma,  convenzioni
e intese per il raggiungimento di  finalita'  comuni  in  materia  di
lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e   protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali  statali,
ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidate al  Corpo
medesimo. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del  personale
del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per l'anno finanziario 2012. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo
sostenibile e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,  programma
«tutela e conservazione della fauna  e  della  flora  e  salvaguardia
della biodiversita'» dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del
Corpo  forestale  dello  Stato,  detenute  dalla  Cassa  depositi   e
prestiti, individuate d'intesa con il Ministero  medesimo  e  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
                               Art. 13 
 
 
            Stato di previsione del Ministero per i beni 
          e le attivita' culturali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali, rispettivamente per la parte corrente  e  per
il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, le  variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di
cassa,   tra   i   capitoli   iscritti   nel   programma   «sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello  spettacolo»  di  cui  alla
missione «tutela e valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali  e
paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo. 
                               Art. 14 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della salute 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale  per
gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma  dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2012. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di  previsione  del  Ministero
della  salute,  per  l'anno  finanziario  2012,  i   fondi   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione  del
programma  «ricerca  per  il   settore   della   sanita'   pubblica»,
nell'ambito della missione «ricerca e  innovazione»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi  dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2012, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo
48 del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 15 
 
 
                     Totale generale della spesa 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente,  in  euro  779.043.263.273,  in
euro  734.358.982.843  e  in  euro  733.681.873.078  in  termini   di
competenza, nonche' in euro 796.611.200.825, in euro 747.278.635.808,
in euro 746.524.380.281 in termini di cassa, i totali generali  della
spesa dello Stato per il triennio 2012-2014. 
                               Art. 16 
 
 
                     Quadro generale riassuntivo 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2012-2014, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
                               Art. 17 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa,  dal  «Fondo  per  i  programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «politiche per lo sviluppo economico  ed  il  miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai
pertinenti  programmi  dei  Ministeri  interessati,   le   quote   da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e  di  cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dalla Unione europea. 
  5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle   Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni  di  bilancio  in  termini  di
residui,  competenza  e  cassa,  l'istituzione,  la  modifica  e   la
soppressione di programmi. 
  6. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2011 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  5,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli   strettamente   connessi   con    la    operativita'    delle
amministrazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  8.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelli  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati  di
previsione  delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti   per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge  13  maggio
1999, n. 133. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  13. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  (cedolino  unico)
ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. 
  15. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  16. In relazione alla disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,  n.  73,  concernente  la
razionalizzazione  dell'assetto  organizzativo   dell'amministrazione
economico-finanziaria  ed   il   potenziamento   dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione  in
Agenzia  fiscale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  17. In relazione alla disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma
222,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   e   successive
modificazioni, concernente l'istituzione del  Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla  base  delle  effettive  situazioni  locative  in  essere,   e'
autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei
Ministri  interessati,  variazioni  compensative,   in   termini   di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del  «Fondo  unico  destinato
alle spese  per  canoni  di  locazione  di  immobili  assegnati  alle
Amministrazioni statali», gli stanziamenti relativi  alle  spese  per
fitto locali ed oneri accessori iscritti negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni competenti  riferiti  alle  spese  direttamente
sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme
da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese  da  sostenere,  da
parte della stessa, quale conduttore unico di locazione. 
  18. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  dei
Ministri interessati, e' autorizzato a ripartire con propri  decreti,
per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  nell'ambito  della  missione  «fondi  da  ripartire»,
programma  «fondi  da  assegnare»,  in  relazione  alle  risorse   da
assegnare alle pubbliche amministrazioni, a  fronte  degli  oneri  da
sostenere per gli accertamenti medico-legali sui  dipendenti  assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  19.  In  attuazione  dell'articolo  12,  commi  da  2  a   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce  all'Agenzia  del
demanio le decisioni di spesa relative  agli  interventi  manutentori
degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, su  proposta  dei  Ministri  interessati,  variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli  stanziamenti
dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero  relativi
alle  spese  per  interventi  manutentivi  a  carattere  ordinario  e
straordinario. 
  20. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli  stanziamenti
dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese  per
interessi passivi e per rimborso di passivita'  finanziarie  relative
ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico
dello Stato. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 novembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                    Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
                  A) - Quadro generale riassuntivo 
                     del bilancio di competenza 
                      per il triennio 2012-2014 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                  B) - Quadro generale riassuntivo 
                        del bilancio di cassa 
                      per il triennio 2012-2014 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                 C) Bilancio programmatico 2012-2014 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                         STATI DI PREVISIONE 
 
 
                            TABELLA N. 1 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 2 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 3 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 4 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 5 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                     MINISTERO DELLLA GIUSTIZIA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 6 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 7 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
         MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                               RICERCA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 8 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 9 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
             MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
                        TERRITORIO E DEL MARE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 10 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 11 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 12 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
           MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
                              FORESTALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 13 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
            MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            TABELLA N. 14 
                       STATO DI PREVISIONE DEL 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico