DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

  Regolamento recante  lo statuto delle studentesse  e degli studenti
della scuola secondaria.
 
 Vigente al: 25-8-2012  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59; 
  Vista  la  legge  27  maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica   della
convenzione sui diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989; 
  Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; 
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n. 567; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
                               Art. 1. 
                   Vita della comunita' scolastica 
 
  1. La scuola e' luogo di formazione e  di  educazione  mediante  lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica. 
  2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita  della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari  dignita'
e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione  alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,  lo  sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno e il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti  dalla  Costituzione  e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia,  fatta  a
New  York  il  20  novembre  1989,  e   con   i   principi   generali
dell'ordinamento italiano. 
  3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'
civile e sociale di cui e' parte, fonda il  suo  progetto  e  la  sua
azione educativa sulla qualita' delle  relazioni  insegnantestudente,
contribuisce allo sviluppo  della  personalita'  dei  giovani,  anche
attraverso l'educazione alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione
della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e  della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di  obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze  e
all'inserimento nella vita attiva. 
  4. La vita della comunita' scolastica si  basa  sulla  liberta'  di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,  sul  rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono,  quale  che  sia  la
loro eta' e condizione, nel  ripudio  di  ogni  barriera  ideologica,
sociale e culturale. 
 
                               Art. 2.
                               Diritti

  1.   Lo   studente   ha  diritto  ad  una  formazione  culturale  e
professionale  qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento,  l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita'
delle  idee.  La  scuola persegue la continuita' dell'apprendimento e
valorizza  le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
una adeguata informazione, la possibilita' di formulare richieste, di
sviluppare   temi  liberamente  scelti  e  di  realizzare  iniziative
autonome.
  2.  La  comunita'  scolastica  promuove  la solidarieta' tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3.  Lo  studente  ha  diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla  vita  della  scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalita'  previste  dal  regolamento  di  istituto, attivano con gli
studenti  un  dialogo  costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema  di  programmazione  e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione  trasparente  e tempestiva, volta ad attivare un processo
di  autovalutazione  che  lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5.  Nei  casi  in  cui  una  decisione  influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore,  anche  su  loro  richiesta,  possono  essere  chiamati ad
esprimere  la  loro opinione mediante una consultazione; analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalita' possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6.  Gli  studenti  hanno  diritto alla liberta' di apprendimento ed
esercitano  autonomamente  il  diritto  di  scelta  tra  le attivita'
curricolari  integrative  e  tra  le attivita' aggiuntive facoltative
offerte  dalla  scuola.  Le  attivita'  didattiche  curricolari  e le
attivita'  aggiuntive  facoltative  sono  organizzate secondo tempi e
modalita'  che  tengono  conto  dei  ritmi  di  apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
  7.  Gli  studenti  stranieri  hanno  diritto al rispetto della vita
culturale  e  religiosa  della  comunita' alla quale appartengono. La
scuola  promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla
tutela  della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attivita'
interculturali.
  8.  La  scuola  si  impegna  a  porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
    a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e
un servizio educativodidattico di qualita';
    b)  offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno  di  iniziative  liberamente  assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
    c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di  svantaggio,  nonche'  per  la  prevenzione  e  il  recupero della
dispersione scolastica;
    d)  la  salubrita'  e  la  sicurezza  degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
    e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    f)  servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
  9.  La  scuola  garantisce  e  disciplina  nel  proprio regolamento
l'esercizio  del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
  10.   I   regolamenti  delle  singole  istituzioni  garantiscono  e
disciplinano  l'esercizio  del  diritto  di  associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli
e  associati  a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonche'
l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui
fanno  parte.  I  regolamenti  delle  scuole  favoriscono  inoltre la
continuita'   del   legame   con  gli  ex  studenti  e  con  le  loro
associazioni.
                               Art. 3.
                               Doveri

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2.  Gli  studenti  sono  tenuti  ad  avere  nei  confronti del capo
d'istituto,  dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni  lo  stesso  rispetto,  anche  formale,  che chiedono per se
stessi.
  3.  Nell'esercizio  dei  loro  diritti  e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto
e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
  4.   Gli   studenti   sono  tenuti  ad  osservare  le  disposizioni
organizzative  e  di  sicurezza  dettate  dai regolamenti dei singoli
istituti.
  5.   Gli  studenti  sono  tenuti  ad  utilizzare  correttamente  le
strutture,  i  macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita  scolastica  in  modo  da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
  6.   Gli   studenti   condividono  la  responsabilita'  di  rendere
accogliente  l'ambiente  scolastico  e  averne  cura  come importante
fattore di qualita' della vita della scuola.
                               Art. 4
                         (( (Disciplina). ))

  ((1.   I   regolamenti   delle   singole   istituzioni  scolastiche
individuano  i  comporta-menti  che configurano mancanze disciplinari
con  riferimento  ai  doveri  elencati  nell'articolo  3, al corretto
svolgimento  dei  rapporti  all'interno  della comunita' scolastica e
alle  situazioni  specifiche  di  ogni  singola  scuola,  le relative
sanzioni,   gli   organi   competenti  ad  irrogarle  e  il  relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al  rafforzamento  del  senso  di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti  corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al
recupero  dello  studente  attraverso  attivita'  di  natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
  3.  La  responsabilita'  disciplinare  e'  personale.  Nessuno puo'
essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione
disciplinare   connessa   al   comportamento   puo'   influire  sulla
valutazione del profitto.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
  5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla
infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  di  gradualita'
nonche',  per  quanto  possibile,  al principio della riparazione del
danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della  gravita'  del  comportamento  e  delle conseguenze che da esso
derivano.   Allo  studente  e'  sempre  offerta  la  possibilita'  di
convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
  6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento
dalla  comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni  che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e  quelle  che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
  7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunita'
scolastica  puo'  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici
giorni.
  8.  Nei  periodi  di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve  essere  previsto  un  rapporto  con  lo  studente  e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei
periodi   di   allontanamento   superiori   ai  quindici  giorni,  in
coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali  e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
  9.  L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere  disposto  anche quando siano stati commessi reati che violano
la  dignita'  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumita'  delle  persone.  In  tale  caso,  in  deroga al limite
generale  previsto  dal  comma  7,  la  durata dell'allontanamento e'
commisurata  alla  gravita'  del  reato  ovvero  al  permanere  della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8.
  9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di  recidiva,  di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare  gravita'  tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e   tempestivo   dello   studente   nella  comunita'  durante  l'anno
scolastico,  la  sanzione  e'  costituita  dall'allontanamento  dalla
comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi  meno  gravi,  dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
  9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi  concreti  e  precisi  dai  quali si desuma che l'infrazione
disciplinare   sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello
studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso
studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunita'  scolastica  di
appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
  11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.))
                               Art. 5
                        (( (Impugnazioni). ))

  ((1.  Contro  le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte
di   chiunque   vi  abbia  interesse,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  della  loro  irrogazione,  ad  un  apposito  organo di
garanzia   interno   alla   scuola,   istituito  e  disciplinato  dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte
almeno   un   rappresentante   eletto  dagli  studenti  nella  scuola
secondaria  superiore  e  dai genitori nella scuola media, che decide
nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un
docente   designato   dal  consiglio  di  istituto  e,  nella  scuola
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da
un   rappresentante   eletto   dai  genitori,  ovvero,  nella  scuola
secondaria  di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori,
ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
  2.  L'organo  di  garanzia  di  cui al comma 1 decide, su richiesta
degli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o di chiunque vi
abbia  interesse,  anche  sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  3.  Il  Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente
da  questi  delegato,  decide  in via definitiva sui reclami proposti
dagli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute  nei  regolamenti  degli  istituti. La decisione e' assunta
previo  parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per  la  scuola  secondaria  superiore  da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre  docenti  e  da un genitore designati nell'ambito della comunita'
scolastica   regionale,   e  presieduto  dal  Direttore  dell'ufficio
scolastico  regionale  o  da  un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
  4.  L'organo  di  garanzia  regionale,  nel  verificare la corretta
applicazione  della  normativa  e  dei  regolamenti,  svolge  la  sua
attivita'  istruttoria  esclusivamente  sulla  base  dell'esame della
documentazione  acquisita  o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
  5.  Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio
di  trenta  giorni.  In  caso di decorrenza del termine senza che sia
stato  comunicato  il  parere, o senza che l'organo di cui al comma 3
abbia  rappresentato  esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico      regionale     puo'     decidere     indipendentemente
dall'acquisizione   del   parere.  Si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6.  Ciascun  ufficio  scolastico  regionale individua, con apposito
atto,  le  modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei
docenti  e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale
al  fine  di  garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
  7.  L'organo  di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.))
                             Art. 5-bis
           (( (Patto educativo di corresponsabilita'). ))

  ((1.   Contestualmente   all'iscrizione  alla  singola  istituzione
scolastica,  e'  richiesta  la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli   studenti   di   un  Patto  educativo  di  corresponsabilita',
finalizzato  a  definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri  nel  rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
  2.  I  singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione  nonche'  di  elaborazione  e revisione condivisa, del
patto di cui al comma 1.
  3.  Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita'
didattiche,   ciascuna  istituzione  scolastica  pone  in  essere  le
iniziative  piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei
nuovi  studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa,
dei    regolamenti   di   istituto   e   del   patto   educativo   di
corresponsabilita'.))
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  sono adottati o modificati previa
consultazione  degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
  2.  Del  presente  regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola   istituzione  scolastica  e'  fornita  copia  agli  studenti
all'atto dell'iscrizione.
  3.  E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 24 giugno 1998

                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25