L’INPS, con la Circolare numero 92 del 04-09-2026, ha precisato che per il riconoscimento della assenza per malattia il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
I chiarimenti ineriscono alla prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS ma le indicazioni sui certificati medici possono essere applicate in via generale anche al personale scolastico
L’INPS precisa che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica.
L’INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:" Dichiara di essere ammalato dal...”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita; Visita domiciliare”.
Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale - MMG (da ultimo, confermata all’art. 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
Il riconoscimento della tutela della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.
Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, l’INPS comunica che, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, la tutela della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.