La Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC in materia di contratti.
È entrata, così, definitivamente in vigore la delibera n. 210, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.
In particolare, è stato modificato l’art. 4 – dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri – con l’inserimento alla lettera b), tra gli elementi potenzialmente oggetto di falsa dichiarazione o produzione di falsa documentazione, anche del “versamento del contributo ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266” (contributo ANAC) e della garanzia provvisoria.
Restano ferme le disposizioni che riguardano gli operatori economici, comprese le dichiarazioni false rese in gara con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo ANAC, all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta.
Tra le novità delle ultime modifiche, quindi, l’ampliamento dell’ambito delle false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori e l’inserimento nel regolamento alcune ipotesi che riguardano direttamente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’aggiornamento interessa soprattutto le amministrazioni che hanno ottenuto o intendono ottenere la qualificazione prevista dal Codice dei Contratti perché individua una serie di dichiarazioni che, se non corrispondenti alla situazione effettiva, possono determinare l'attivazione dei poteri sanzionatori dell'Autorità.
L’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, viene modificato ed è rafforzato il controllo sulle informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal Codice degli Appalti.
L'Autorità considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere utilizzate per attestare il possesso di requisiti di qualificazione che in realtà non sussistono.
Di conseguenza, il potere sanzionatorio non riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dagli operatori economici durante le procedure di gara, ma può interessare anche le informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Tra le fattispecie individuate figurano inoltre le dichiarazioni non veritiere relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale, elemento utilizzato ai fini della qualificazione delle amministrazioni.
Tra le condotte rilevanti vengono infatti incluse anche le false comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall'Autorità.
Per le amministrazioni, la modifica comporta la necessità di verificare con maggiore attenzione la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione effettivamente esistente.
Il tema riguarda la composizione delle strutture organizzative, l'effettiva disponibilità del personale indicato ai fini della qualificazione, i percorsi di formazione professionale e, più in generale, tutti gli elementi utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
La Delibera n. 210/2026 rafforza così il collegamento tra qualificazione, veridicità delle dichiarazioni e controlli dell'Autorità, confermando che il possesso dei requisiti richiesti dal sistema delineato dal Codice Appalti deve essere dimostrato attraverso informazioni coerenti con la realtà organizzativa delle stazioni appaltanti.