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Redazione PAISMay 15, 2026 3:32:49 PM< 1 min read

Proroghe dei contratti di supplenze del personale ATA

Il MIM, con la Nota 7 maggio 2026, n. 12049, ha fornito indicazioni in merito alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, richiamando sia le disposizioni dell’art. 1, comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA di cui al D.M. n. 430 del 2000 che la Nota del 10 giugno 2009 prot. n. 8556, reiterata negli anni successivi.
 
Le proroghe devono essere richieste dai Dirigenti Scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
 
In sintesi:
- le richieste motivate devono pervenire agli Uffici Scolastici Regionali per la prescritta autorizzazione;
- le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
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