Il bonus asilo nido resta anche nel 2026 la principale misura statale di sostegno per le famiglie con figli sotto i tre anni. Il beneficio, gestito da INPS, copre le rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e, in casi di grave patologia, sostiene forme di assistenza domiciliare. La domanda per l'anno 2026 è aperta dal 31 marzo (messaggio INPS n. 1136/2026) e da quest'anno vale fino al mese di agosto in cui il bambino compie tre anni.
Le regole restano quelle fissate dalla circolare INPS 27 marzo 2026 n. 29: tre fasce di reddito, un importo massimo di 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 e obbligo di allegare la documentazione di spesa mensile. Qui trovi la sintesi operativa per famiglie e segreterie, con i passaggi da seguire e gli errori più frequenti nella presentazione.
Il bonus asilo nido è un contributo economico statale, introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, riservato ai genitori di bambini di età inferiore a tre anni. Copre le rette di nidi pubblici o privati autorizzati, sezioni primavera, micronidi, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, secondo le categorie del decreto legislativo 65/2017. Una seconda linea del beneficio sostiene forme di assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie croniche certificate.
L'importo del bonus dipende dalla data di nascita del bambino e dal valore dell'ISEE minorenni per prestazioni familiari, neutralizzato degli importi erogati per l'Assegno unico e universale. Senza ISEE valido, l'INPS eroga automaticamente la misura minima.
Per i nati dal 2024 il quadro è semplificato in due fasce, come previsto dalla riforma inserita nella legge di bilancio:
Per i nati fino al 31 dicembre 2023 restano in vigore le tre fasce storiche:
In tutti i casi il contributo non può superare la retta effettivamente pagata, viene erogato per un massimo di undici mensilità l'anno e non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal TUIR.
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La domanda al portale INPS richiede due tipi di documentazione: quella preliminare, da caricare al momento della presentazione, e quella mensile, da allegare per ottenere il pagamento di ciascuna rata.
Il bonus non viene erogato automaticamente: l'INPS paga solo dopo che il genitore ha caricato, per ogni mensilità, la prova della spesa sostenuta. Serve una delle seguenti:
La documentazione deve essere completa: se manca il titolo abilitativo della struttura, la lavorazione della singola mensilità si sospende finché il richiedente non integra i dati.
La domanda si presenta esclusivamente online sul portale INPS oppure tramite gli istituti di patronato convenzionati. Il servizio è aperto dal 31 marzo 2026 e resta attivo tutto l'anno; l'INPS non ha pubblicato una data di scadenza numerica, ma le mensilità caricate oltre l'anno solare di riferimento non sono ammesse a pagamento.
Serve un'identità digitale (SPID, CIE o CNS). Sul portale inps.it la sezione dedicata è raggiungibile cercando "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione", da cui si accede al pulsante "Utilizza il servizio". Da lì si compila la domanda per ciascun figlio, si allegano gli ISEE e si indicano le mensilità richieste.
Le famiglie che preferiscono un supporto assistito possono rivolgersi agli istituti di patronato (CAF, ACLI, INCA, INAS e altri): il servizio è gratuito e utile soprattutto per chi non ha SPID o deve gestire il caricamento mensile delle fatture con più figli. Il patronato può curare anche l'invio dei documenti di spesa nelle mensilità successive.
Dal 2026, come chiarito dalla circolare 29/2026, la domanda presentata è valida fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni. Non serve più rinnovarla ogni anno da zero, ma va aggiornata annualmente indicando le mensilità del nuovo anno solare e, per il contributo domiciliare, riallegando la certificazione medica.
La seconda linea del beneficio è rivolta ai bambini sotto i tre anni che non possono frequentare l'asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate. In questo caso il contributo si chiama "forma di supporto presso la propria abitazione" e ha un funzionamento diverso rispetto al bonus nido standard.
Anche per questo contributo la domanda si presenta sul portale INPS o tramite patronato, scegliendo la specifica opzione all'interno della procedura. La certificazione medica va aggiornata ogni anno.
Nel primo semestre 2026 i patronati segnalano alcuni errori ricorrenti che rallentano l'erogazione. La lavorazione ordinaria è di 30 giorni (legge 241/1990), ma parte solo quando la documentazione risulta completa. Ecco gli scivoloni più comuni e i correttivi.
Senza ISEE minorenni valido, la domanda viene comunque accolta ma con importo minimo (1.500 euro). Verifica su portale INPS che l'ISEE sia "in corso di validità" e senza difformità segnalate: se serve, ripresenta la DSU aggiornata prima della domanda o subito dopo, così l'importo viene ricalcolato.
Il pagamento in contanti non è ammesso: serve sempre un giustificativo tracciabile. Se hai pagato in contanti nei mesi passati, chiedi alla struttura la fattura con causale della prestazione e ripaga con bonifico o PagoPA nelle mensilità successive.
Se la lavorazione si blocca perché la struttura non risulta autorizzata, chiedi alla segreteria del nido copia del provvedimento regionale di autorizzazione al funzionamento e caricalo tra gli allegati integrativi. Nelle sezioni primavera aggregate a scuole statali paritarie il titolo è di norma già registrato sul portale MIUR.
Il provvedimento di rigetto è notificato tramite portale INPS. Entro 90 giorni è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS, allegando la documentazione mancante o le controdeduzioni. Un patronato può curare la pratica gratuitamente. In alternativa, si può ripresentare una nuova domanda per le mensilità non lavorate se rientrano ancora nell'anno solare in corso.
Qual è la scadenza per la domanda 2026?
Il servizio è aperto dal 31 marzo 2026 (messaggio INPS n. 1136/2026). L'INPS non ha fissato una data unica di chiusura: le mensilità dell'anno solare 2026 vanno caricate entro l'anno stesso, con la documentazione di spesa entro fine anno.
Posso ottenere arretrati per i mesi già trascorsi?
Sì. Le mensilità del 2026 possono essere richieste anche a domanda inoltrata in corso d'anno: basta allegare le ricevute o fatture dei mesi già passati, purché rientrino nel periodo di iscrizione all'asilo e siano tracciate.
Il bonus è retroattivo agli anni precedenti?
No. Ogni anno solare va richiesto autonomamente. Dal 2026 la domanda vale fino al terzo anno d'età del bambino, ma i pagamenti sono comunque limitati alle mensilità dell'anno solare corrente per cui c'è documentazione di spesa allegata.
Posso chiedere il bonus per due figli contemporaneamente?
Sì. Serve una domanda distinta per ciascun figlio sotto i tre anni, ciascuna con il proprio pacchetto documentale e ISEE minorenni riferito al bambino richiedente. Gli importi si sommano.
Il bonus copre anche le sezioni primavera annesse alle scuole dell'infanzia?
Sì, purché la sezione primavera sia iscritta al Sistema integrato 0-6 e la scuola disponga del titolo abilitativo previsto dal decreto legislativo 65/2017. In caso di dubbio, chiedere alla segreteria copia dell'autorizzazione regionale.
Sono dipendente pubblico: posso comunque richiedere il bonus?
Sì. La qualifica di dipendente pubblico non esclude dal beneficio, purché la retta sia effettivamente pagata dalla famiglia. Se il datore di lavoro eroga già un welfare aziendale per l'asilo nido, verifica prima la cumulabilità: alcuni piani welfare escludono il rimborso INPS.
Come dichiaro il bonus nella dichiarazione dei redditi?
Il bonus asilo nido non è tassato ai fini IRPEF e non concorre al reddito imponibile. Non è cumulabile con la detrazione IRPEF per la frequenza dell'asilo nido (art. 15 TUIR): se richiedi il bonus INPS, non puoi portare in detrazione le stesse rette nel 730 o Redditi PF.
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