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Il congedo parentale per docenti e ATA della scuola è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) e dal CCNL Istruzione e Ricerca. Entrambi i genitori hanno diritto a un massimo cumulativo di 10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi), fruibili fino al 12° anno di età del figlio. La retribuzione è al 30% per una quota di mesi indennizzati; la Legge di Bilancio 2025 ha elevato l'indennità dei primi mesi. La domanda si presenta tramite il SIDI e la segreteria scolastica.
Il congedo parentale è l'assenza dal lavoro riconosciuta ai genitori dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità o paternità, per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. La base normativa è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che raccoglie il Testo Unico sulla maternità e paternità e ne definisce durata, retribuzione e modalità di fruizione.
Nel comparto scuola il diritto si applica sia ai docenti sia al personale ATA, con le regole generali del pubblico impiego declinate dal CCNL Istruzione e Ricerca. Il congedo parentale non va confuso con il congedo di maternità e con il congedo di paternità (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), che sono periodi obbligatori distinti collocati intorno alla nascita o all'ingresso in famiglia del minore.
Il diritto vale per il personale a tempo indeterminato e, con specificità di calcolo, anche per il personale a tempo determinato. Per il personale precario la fruizione è consentita entro la durata del contratto in corso, e i giorni fruiti sono registrati nel fascicolo elettronico per l'aggiornamento della posizione contributiva.
La normativa prevede un limite cumulativo di 10 mesi tra i due genitori per figlio, che sale a 11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi continuativi o frazionati. Il singolo genitore non può superare i 6 mesi (7 nel caso del padre che ne usufruisca per almeno 3 mesi). Il periodo può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del bambino, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001.
La frazionabilità è ampia: il congedo può essere richiesto a mesi, giorni o, secondo le regole di dettaglio previste dai contratti e dalla normativa applicativa, anche in modalità oraria. La modalità oraria consente di conciliare l'assenza con le esigenze didattiche del docente o con l'organico ATA della scuola, ferma restando la comunicazione formale alla dirigenza scolastica con il preavviso previsto.
Per il personale scolastico è opportuno pianificare la fruizione tenendo conto del calendario scolastico e degli scrutini: i tempi di preavviso previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca aiutano la scuola a organizzare eventuali sostituzioni.
La retribuzione durante il congedo parentale segue una struttura a fasce. La regola ordinaria del D.Lgs. 151/2001, come modificata dalle leggi di bilancio più recenti, prevede una indennità elevata sui primi mesi e successivamente il ritorno all'aliquota storica del 30% della retribuzione fino all'esaurimento del monte mesi indennizzati. La Legge di Bilancio 2025 ha esteso e rimodulato l'aliquota potenziata sui primi mesi di congedo, coerentemente con le indicazioni fornite dall'INPS.
La quota puntuale di mesi indennizzati con aliquota rialzata e la percentuale applicata dipendono dalla combinazione tra fruizione della madre e del padre, dalle modalità e dai limiti temporali fissati dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Prima di presentare la domanda, la segreteria di riferimento verifica la circolare INPS più recente sui parametri applicabili al comparto scuola.
La retribuzione riconosciuta durante il congedo entra nel cedolino attraverso il flusso NoiPA per il personale a tempo indeterminato: la scuola trasmette all'ente pagatore la comunicazione dell'assenza e delle date di riferimento.
La domanda di congedo parentale per il personale scolastico segue un percorso duale: da un lato la comunicazione formale alla scuola tramite la segreteria e il DSGA, dall'altro l'inserimento nel Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) per la registrazione dell'assenza nel fascicolo giuridico e per la trasmissione dei dati all'ente pagatore.
La procedura consigliata prevede tre passaggi. Primo: la comunicazione al dirigente scolastico e al DSGA con il preavviso previsto dal CCNL (di norma non inferiore a 5 giorni per i periodi programmabili, ferma restando la disciplina di dettaglio in caso di urgenze). Secondo: la presentazione della domanda formale con i dati anagrafici del figlio, l'indicazione del periodo e della modalità (giornaliera od oraria) e la documentazione a supporto (autocertificazione, in casi specifici). Terzo: la registrazione in SIDI da parte della segreteria, che alimenta il fascicolo personale.
Per il personale iscritto INPS in gestione separata, la trasmissione della domanda avviene anche tramite i canali telematici INPS. Il DSGA verifica la congruenza tra la domanda presentata alla scuola e la posizione contributiva registrata.
Il congedo parentale ha effetti specifici sui vari istituti contrattuali. Il periodo è considerato servizio utile ai fini della progressione e della pensione secondo le regole vigenti: i primi mesi sono di regola integralmente computabili, mentre per i mesi successivi si applicano le riduzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata. La segreteria del personale della scuola aggiorna il fascicolo con la corretta imputazione del periodo.
Sulle ferie maturate il congedo parentale comporta una riduzione proporzionale, salvo il caso in cui il congedo sia fruito in modalità oraria e non incida sulle intere giornate lavorative. Sulle ricostruzioni di carriera, il periodo di congedo può essere considerato o meno a seconda del tipo di ricostruzione richiesta e della normativa applicabile; conviene sempre chiedere alla segreteria del personale una verifica preliminare della composizione della carriera.
Per il personale a tempo determinato, l'incidenza è calcolata prorata sui giorni effettivi di contratto e sulla proporzione di attività svolta. In tutti i casi, il documento di riferimento resta il fascicolo personale caricato nel SIDI.
La gestione ordinata di assenze, congedi e comunicazioni al personale riduce errori e velocizza la ripresa del servizio. Con la Segreteria Digitale di Spaggiari la scuola conserva richieste, moduli e delibere con tracciabilità completa, e supporta il DSGA nella comunicazione con dipendenti e RSU.
Alcuni errori nella gestione del congedo parentale ricorrono e vale la pena riconoscerli in anticipo per evitare rifiuti o ritardi.
Se la domanda arriva alla scuola senza rispettare il preavviso previsto dal CCNL, l'organizzazione delle sostituzioni può diventare complicata e la scuola può chiedere di posticipare le date, salvo casi documentati di necessità e urgenza. Se la registrazione in SIDI viene omessa, la posizione contributiva non risulta aggiornata e il cedolino può presentare anomalie. Cosa fare: predisporre la domanda con almeno il preavviso minimo previsto, richiedere alla segreteria conferma scritta dell'inserimento in SIDI, verificare il cedolino del mese successivo alla fruizione.
Un secondo errore ricorrente è la confusione tra congedo parentale e altri istituti (congedo di maternità, congedo di paternità obbligatorio, permessi ex art. 33 L. 104/1992, congedo biennale per assistenza a familiari con disabilità grave). Ciascun istituto ha finalità, durata e retribuzione diverse: la scelta corretta dell'istituto da attivare dipende dalla causa dell'assenza e dalla certificazione a supporto.
Se una domanda viene rigettata dall'INPS o dalla scuola per carenza di documentazione, lo strumento del ricorso resta disponibile secondo la disciplina generale (istanza di riesame, ricorso al giudice del lavoro nei termini di prescrizione). Prima del ricorso, è quasi sempre efficace un chiarimento con il patronato o con la RSU d'istituto.
Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del figlio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001. La condivisione tra i due genitori resta possibile all'interno del monte mesi complessivo di 10 mesi (11 se il padre ne usa almeno 3).
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola, l'ente pagatore è NoiPA che eroga la retribuzione con l'aliquota prevista dalla normativa vigente. Per il personale a tempo determinato o in gestione separata INPS, la retribuzione è erogata dall'INPS secondo i canali telematici dedicati.
Sì, con comunicazione scritta al dirigente scolastico e con contestuale aggiornamento della registrazione in SIDI. La revoca produce effetti secondo i tempi di preavviso previsti per la ripresa del servizio; per le assenze già iniziate è opportuno concordare con il DSGA la data effettiva di rientro.
Per adozione e affidamento le regole di durata seguono l'art. 36 del D.Lgs. 151/2001, con specificità sui termini di decorrenza (in genere collegati all'ingresso in famiglia del minore anziché alla nascita). Il monte mesi complessivo e le aliquote di indennità seguono lo schema generale del congedo parentale.
Il congedo parentale si applica anche al personale a tempo parziale, riproporzionando la retribuzione e la durata giornaliera. Il monte mesi resta quello previsto dalla normativa; le regole di computo per gli effetti su servizio, ferie e ricostruzione seguono le specifiche del contratto part-time.
Il congedo parentale disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 è distinto dal congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave (art. 42 D.Lgs. 151/2001, ferma restando la L. 104/1992). Il primo tutela la genitorialità nei primi 12 anni del figlio; il secondo tutela l'assistenza continuativa a un familiare gravemente disabile e ha regole di attivazione e retribuzione diverse.
Servono i dati anagrafici del figlio, l'autocertificazione o documentazione integrativa richiesta dalla segreteria, l'indicazione del periodo e della modalità di fruizione e, per i casi che lo richiedono, la documentazione INPS. La segreteria del personale della scuola indica la modulistica specifica in uso, che è oggi normalmente disponibile in formato digitale.
Il D.Lgs. 151/2001 si applica a tutto il rapporto di lavoro subordinato. Per la scuola paritaria le procedure operative seguono il contratto collettivo applicato al singolo istituto, che può prevedere modalità specifiche di preavviso e di comunicazione alla dirigenza; l'INPS resta l'ente erogatore per la parte contributiva.
Da anni Spaggiari accompagna scuole, docenti, DSGA e famiglie con soluzioni digitali per registro elettronico, progettazione didattica, scrutini, comunicazioni istituzionali. Con studenti attivi in 122 Paesi, il gruppo lavora ogni giorno per rendere la scuola più semplice per chi la vive.
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