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Il congedo parentale per docenti e ATA della scuola è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) e dal CCNL Istruzione e Ricerca. Entrambi i genitori hanno diritto a un massimo cumulativo di 10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi), fruibili, dal 1° gennaio 2026, entro i 14 anni di vita del figlio. Nove mesi sono indennizzati al 30%, di cui tre all'80% entro i 6 anni del bambino; per il comparto scuola i primi 30 giorni sono retribuiti per intero. La domanda si presenta tramite il SIDI e la segreteria scolastica.
Articolo aggiornato il 30 settembre 2026 con il nuovo limite dei 14 anni, le percentuali di indennità e gli effetti su ferie e tredicesima.
Che cos'è il congedo parentale e chi ne ha diritto nel comparto scuola
Il congedo parentale è l'assenza dal lavoro riconosciuta ai genitori dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità o paternità, per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. La base normativa è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che raccoglie il Testo Unico sulla maternità e paternità e ne definisce durata, retribuzione e modalità di fruizione.
Nel comparto scuola il diritto si applica sia ai docenti sia al personale ATA, con le regole generali del pubblico impiego declinate dal CCNL Istruzione e Ricerca. Il congedo parentale non va confuso con il congedo di maternità e con il congedo di paternità (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), che sono periodi obbligatori distinti collocati intorno alla nascita o all'ingresso in famiglia del minore.
Il diritto vale per il personale a tempo indeterminato e, con specificità di calcolo, anche per il personale a tempo determinato. Per il personale precario la fruizione è consentita entro la durata del contratto in corso, e i giorni fruiti sono registrati nel fascicolo elettronico per l'aggiornamento della posizione contributiva.
Quanti mesi spettano e fino a che età del figlio si possono usare?
La normativa prevede un limite cumulativo di 10 mesi tra i due genitori per figlio, che sale a 11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi continuativi o frazionati. Il singolo genitore non può superare i 6 mesi (7 nel caso del padre che ne usufruisca per almeno 3 mesi). Dal 1° gennaio 2026 il periodo può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio (in precedenza 12): la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 219) ha modificato gli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. 151/2001, come spiega il messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026. Per la madre il periodo decorre dalla fine del congedo di maternità, per il padre dalla nascita; in caso di adozione o affidamento, entro 14 anni dall'ingresso in famiglia e non oltre la maggiore età. Per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025 resta il limite dei 12 anni.
La frazionabilità è ampia: il congedo può essere richiesto a mesi, giorni o, secondo le regole di dettaglio previste dai contratti e dalla normativa applicativa, anche in modalità oraria. La modalità oraria consente di conciliare l'assenza con le esigenze didattiche del docente o con l'organico ATA della scuola, ferma restando la comunicazione formale alla dirigenza scolastica con il preavviso previsto.
Per il personale scolastico è opportuno pianificare la fruizione tenendo conto del calendario scolastico e degli scrutini: i tempi di preavviso previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca aiutano la scuola a organizzare eventuali sostituzioni.
Quanto si percepisce durante il congedo parentale?
Secondo la scheda INPS sull'indennità di congedo parentale, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo di nove mesi tra i due genitori, fruibili entro i 14 anni del figlio: tre mesi alla madre e tre al padre, non trasferibili, più ulteriori tre mesi da ripartire tra i due. Al genitore solo spettano nove mesi indennizzati. Gli eventuali mesi oltre i nove non sono indennizzati.
I tre mesi all'80%
Per effetto delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, fino a tre mesi per coppia sono indennizzati all'80%. Come chiarisce la circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025, la maggiorazione vale solo durante i mesi non trasferibili di ciascun genitore e comunque entro i 6 anni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia. Per i figli nati dal 1° gennaio 2025 spetta purché ci sia un rapporto di lavoro dipendente; per i nati prima, se almeno un genitore ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
La regola di miglior favore del contratto scuola
Per il personale della scuola, l'art. 12, comma 4, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 prevede che i primi 30 giorni di congedo parentale, per la madre o in alternativa per il padre, siano retribuiti per intero, valutati ai fini dell'anzianità di servizio e senza riduzione delle ferie, come ricorda un orientamento applicativo ARAN. La segreteria verifica con l'ente pagatore l'applicazione di questo trattamento insieme alle percentuali di legge.
La retribuzione riconosciuta durante il congedo entra nel cedolino attraverso il flusso NoiPA per il personale a tempo indeterminato: la scuola trasmette all'ente pagatore la comunicazione dell'assenza e delle date di riferimento.
Come si richiede: domanda a SIDI, comunicazione a DSGA, tempi di preavviso
La domanda di congedo parentale per il personale scolastico segue un percorso duale: da un lato la comunicazione formale alla scuola tramite la segreteria e il DSGA, dall'altro l'inserimento nel Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) per la registrazione dell'assenza nel fascicolo giuridico e per la trasmissione dei dati all'ente pagatore.
La procedura consigliata prevede tre passaggi. Primo: la comunicazione al dirigente scolastico e al DSGA con il preavviso previsto dal CCNL (di norma non inferiore a 5 giorni per i periodi programmabili, ferma restando la disciplina di dettaglio in caso di urgenze). Secondo: la presentazione della domanda formale con i dati anagrafici del figlio, l'indicazione del periodo e della modalità (giornaliera od oraria) e la documentazione a supporto (autocertificazione, in casi specifici). Terzo: la registrazione in SIDI da parte della segreteria, che alimenta il fascicolo personale.
Per il personale iscritto INPS in gestione separata, la trasmissione della domanda avviene anche tramite i canali telematici INPS. Il DSGA verifica la congruenza tra la domanda presentata alla scuola e la posizione contributiva registrata.
Effetti su servizio, ferie e ricostruzione carriera
L'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Per il comparto scuola fanno eccezione i primi 30 giorni retribuiti per intero, che non riducono le ferie: secondo l'ARAN, solo i periodi retribuiti al 100% sono utili alla maturazione delle ferie, mentre per quelli retribuiti al 30% l'effetto è escluso dalla legge.
Sulle ricostruzioni di carriera conviene chiedere alla segreteria del personale una verifica preliminare di come i periodi di congedo sono stati registrati nel fascicolo, così da evitare discrepanze tra servizio riconosciuto e periodi fruiti.
Per il personale a tempo determinato, l'incidenza è calcolata prorata sui giorni effettivi di contratto e sulla proporzione di attività svolta. In tutti i casi, il documento di riferimento resta il fascicolo personale caricato nel SIDI.
La gestione ordinata di assenze, congedi e comunicazioni al personale riduce errori e velocizza la ripresa del servizio. Con la Segreteria Digitale di Spaggiari la scuola conserva richieste, moduli e delibere con tracciabilità completa, e supporta il DSGA nella comunicazione con dipendenti e RSU.
Errori frequenti nella richiesta e cosa fare se manca un'informazione
Alcuni errori nella gestione del congedo parentale ricorrono e vale la pena riconoscerli in anticipo per evitare rifiuti o ritardi.
Errore: presentare la domanda senza preavviso corretto o senza registrazione SIDI
Se la domanda arriva alla scuola senza rispettare il preavviso previsto dal CCNL, l'organizzazione delle sostituzioni può diventare complicata e la scuola può chiedere di posticipare le date, salvo casi documentati di necessità e urgenza. Se la registrazione in SIDI viene omessa, la posizione contributiva non risulta aggiornata e il cedolino può presentare anomalie. Cosa fare: predisporre la domanda con almeno il preavviso minimo previsto, richiedere alla segreteria conferma scritta dell'inserimento in SIDI, verificare il cedolino del mese successivo alla fruizione.
Un secondo errore ricorrente è la confusione tra congedo parentale e altri istituti (congedo di maternità, congedo di paternità obbligatorio, permessi ex art. 33 L. 104/1992, congedo biennale per assistenza a familiari con disabilità grave). Ciascun istituto ha finalità, durata e retribuzione diverse: la scelta corretta dell'istituto da attivare dipende dalla causa dell'assenza e dalla certificazione a supporto.
Se una domanda viene rigettata dall'INPS o dalla scuola per carenza di documentazione, lo strumento del ricorso resta disponibile secondo la disciplina generale (istanza di riesame, ricorso al giudice del lavoro nei termini di prescrizione). Prima del ricorso, è quasi sempre efficace un chiarimento con il patronato o con la RSU d'istituto.
Domande frequenti sul congedo parentale scuola 2026
Fino a che età del figlio si può fruire del congedo parentale?
Dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio (prima il limite era 12), per effetto della Legge di Bilancio 2026. Il monte complessivo tra i due genitori resta di 10 mesi (11 se il padre ne usa almeno 3).
Chi paga durante il congedo?
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola, l'ente pagatore è NoiPA che eroga la retribuzione con l'aliquota prevista dalla normativa vigente. Per il personale a tempo determinato o in gestione separata INPS, la retribuzione è erogata dall'INPS secondo i canali telematici dedicati.
Si può revocare il congedo dopo averlo richiesto?
Sì, con comunicazione scritta al dirigente scolastico e con contestuale aggiornamento della registrazione in SIDI. La revoca produce effetti secondo i tempi di preavviso previsti per la ripresa del servizio; per le assenze già iniziate è opportuno concordare con il DSGA la data effettiva di rientro.
Come funziona il congedo per adozione o affidamento?
Per adozione e affidamento le regole di durata seguono l'art. 36 del D.Lgs. 151/2001, con specificità sui termini di decorrenza (in genere collegati all'ingresso in famiglia del minore anziché alla nascita). Il monte mesi complessivo e le aliquote di indennità seguono lo schema generale del congedo parentale.
Come si applica se lavoro part-time?
Il congedo parentale si applica anche al personale a tempo parziale, riproporzionando la retribuzione e la durata giornaliera. Il monte mesi resta quello previsto dalla normativa; le regole di computo per gli effetti su servizio, ferie e ricostruzione seguono le specifiche del contratto part-time.
Qual è la differenza rispetto al congedo straordinario?
Il congedo parentale disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 è distinto dal congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave (art. 42 D.Lgs. 151/2001, ferma restando la L. 104/1992). Il primo tutela la genitorialità nei primi 14 anni del figlio; il secondo tutela l'assistenza continuativa a un familiare gravemente disabile e ha regole di attivazione e retribuzione diverse.
Quali documenti servono per la domanda?
Servono i dati anagrafici del figlio, l'autocertificazione o documentazione integrativa richiesta dalla segreteria, l'indicazione del periodo e della modalità di fruizione e, per i casi che lo richiedono, la documentazione INPS. La segreteria del personale della scuola indica la modulistica specifica in uso, che è oggi normalmente disponibile in formato digitale.
Ci sono differenze tra scuola statale e paritaria?
Il D.Lgs. 151/2001 si applica a tutto il rapporto di lavoro subordinato. Per la scuola paritaria le procedure operative seguono il contratto collettivo applicato al singolo istituto, che può prevedere modalità specifiche di preavviso e di comunicazione alla dirigenza; l'INPS resta l'ente erogatore per la parte contributiva.
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