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PEI e decreto scuola 2026: definitivo entro il 15 ottobre, ore di sostegno e approvazione del GLO

Scritto da Gruppo Spaggiari Parma | 07/10/26, 07:00

Risposta rapida

L'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, in vigore dal 1 ottobre, modifica il PEI. Per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione il PEI definitivo va redatto entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli altri è definitivo a giugno, con aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre. Il PEI definisce le ore di sostegno con adeguata motivazione e il GLO può approvarlo anche se una componente convocata è assente.

Il decreto-legge n. 170 del 2026, noto come Decreto Scuola, contiene diverse misure per il sistema di istruzione. Del quadro generale e della parte sugli istituti tecnici abbiamo parlato nell'articolo sul DL 170/2026 e i quadri orari dei tecnici. Qui ci concentriamo sull'articolo 1, dedicato al sostegno didattico agli alunni con disabilità, che interviene sui tempi del Piano educativo individualizzato (PEI), sulle ore di sostegno e sul funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). La guida è pensata per docenti di sostegno, coordinatori, dirigenti scolastici, componenti dei GLO e famiglie.

Cosa cambia sul PEI con il decreto-legge 170/2026?

L'articolo 1 del decreto-legge 170/2026 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che disciplina il PEI, e aggiunge un nuovo comma all'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I cambiamenti riguardano tre aspetti: i termini di redazione del PEI, il modo in cui il PEI indica le ore di sostegno e la possibilità per il GLO di approvare il PEI anche in assenza di una componente.

In sintesi, il decreto:

  • distingue i termini del PEI tra alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione e alunni già seguiti nella stessa scuola;
  • stabilisce che il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe»;
  • introduce una regola sul mantenimento delle ore di sostegno nel passaggio da un anno di corso al successivo;
  • consente al GLO di approvare il PEI anche se una componente, regolarmente convocata, non partecipa.

Il decreto è in fase di conversione in legge in Parlamento. Il testo vigente è quello pubblicato e consultabile su Normattiva: eventuali modifiche in sede di conversione andranno verificate quando la legge sarà approvata.

Quali sono i nuovi termini per il PEI provvisorio e definitivo?

Il nuovo testo della lettera g) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 66/2017 prevede due percorsi. Per chi è di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva «entro e non oltre il 15 ottobre». Per chi è già seguito nella stessa scuola, il PEI definitivo si redige entro giugno.

Alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione

Per questi alunni il PEI provvisorio va redatto entro il mese di giugno e quello definitivo entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti dal decreto ministeriale richiamato dal comma 2-ter dello stesso articolo. Prima della modifica il testo indicava un PEI definitivo da redigere «di norma, non oltre il mese di ottobre»: ora il termine è una data precisa e non derogabile.

Alunni già seguiti nella stessa scuola

Per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, il PEI è redatto in via definitiva entro il mese di giugno. Può essere oggetto di aggiornamenti, correttivi e integrazioni «entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre». Resta ferma la possibilità di modificarlo anche dopo, in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

SituazionePEI provvisorioPEI definitivoAggiornamenti
Nuova iscrizione o nuova certificazioneEntro giugnoEntro e non oltre il 15 ottobreIn presenza di nuove condizioni
Già seguito e iscritto nella stessa scuolaNon previstoEntro giugnoEntro le prime due settimane di ottobre; dopo, solo per nuove condizioni

Come cambia l'indicazione delle ore di sostegno nel PEI?

Il decreto elimina dalla lettera d) dell'articolo 7 le parole «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» e inserisce una nuova lettera d-bis): il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Il riferimento non è più a una proposta, ma a una definizione che deve essere motivata.

Cambia anche l'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sull'individuazione e l'assegnazione delle misure di sostegno: la parola «assegna» è sostituita da «attribuisce».

Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Il passaggio da un anno all'altro e tra gradi di istruzione

La nuova lettera g-bis) prevede che, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo l'aggiornamento dei profili del PEI, sia valutato in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno dell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e in presenza di nuove condizioni della persona o di diverse condizioni di contesto, il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione delle ore di sostegno da assegnare alla classe.

Organizzazione didattica e comunicazioni. Spaggiari affianca docenti, coordinatori e dirigenti che usano ClasseViva per organizzare il lavoro didattico e le comunicazioni con le famiglie.

Il GLO può approvare il PEI se manca una componente?

Sì, a determinate condizioni. Il nuovo comma 11-bis dell'articolo 15 della legge 104/1992 stabilisce che il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione non consente di rispettare i termini previsti per la sua adozione.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 66/2017, cioè che il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento.

Chi fa parte del GLO

Secondo l'articolo 15, comma 10, della legge 104/1992, il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con l'alunno, e con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. È assicurata anche la partecipazione attiva degli studenti con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Cosa possono fare adesso le scuole?

Con il decreto in vigore, le scuole possono organizzare il lavoro di ottobre partendo dal testo vigente e dalle eventuali indicazioni del Ministero. Le nuove scadenze sono vicine: il 15 ottobre per i PEI definitivi delle nuove iscrizioni e certificazioni, le prime due settimane del mese per gli aggiornamenti degli altri PEI.

  • Censire i casi. Distinguere gli alunni di nuova iscrizione o certificazione da quelli già seguiti nella stessa scuola, perché i termini sono diversi.
  • Calendarizzare i GLO. Fissare le riunioni con un anticipo che consenta di rispettare i termini.
  • Curare le convocazioni. La possibilità di approvare il PEI in assenza di una componente vale solo se la convocazione è stata regolare: conviene conservarne traccia.
  • Motivare le ore di sostegno. Il PEI deve indicare il numero di ore con adeguata motivazione, collegata al profilo e ai bisogni dell'alunno.
  • Verbalizzare con cura. Il verbale del GLO documenta presenze, assenze, convocazioni e decisioni.

Per il lavoro di osservazione e di definizione degli obiettivi resta utile la guida su PEI e PDP 2026/2027: osservazione, obiettivi e nuove indicazioni.

Errori frequenti e cosa fare se

  • Considerare ottobre un termine indicativo. Per nuove iscrizioni e certificazioni il testo ora indica «entro e non oltre il 15 ottobre».
  • Applicare lo stesso termine a tutti. Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola il PEI definitivo è quello di giugno, con aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre.
  • Indicare le ore di sostegno senza motivazione. Il PEI deve definire il numero di ore con adeguata motivazione.
  • Approvare il PEI senza una componente non convocata. La nuova regola richiede che la componente assente sia stata regolarmente convocata.
  • Cosa fare se emergono nuove condizioni dopo ottobre. Il PEI resta modificabile in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
  • Cosa fare se il testo cambia in sede di conversione. Verifica la legge di conversione quando sarà pubblicata e le eventuali indicazioni del Ministero.

Domande frequenti

Entro quando va redatto il PEI definitivo per un alunno appena certificato?

Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione il PEI definitivo va redatto entro e non oltre il 15 ottobre, dopo quello provvisorio di giugno.

Per un alunno già seguito nella stessa scuola il PEI si rifà a ottobre?

No, il PEI definitivo è quello redatto entro giugno. Può essere aggiornato, corretto e integrato entro le prime due settimane di ottobre e, successivamente, solo per nuove o sopravvenute condizioni.

Chi stabilisce le ore di sostegno nel PEI?

Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, definisce con adeguata motivazione il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.

Le ore di sostegno restano le stesse passando alla classe successiva?

Il decreto prevede che sia valutato in via prioritaria il mantenimento delle ore dell'anno precedente, fatta salva l'assegnazione dell'organico e salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni.

Cosa succede al passaggio dalla primaria alla secondaria?

Nel passaggio tra i gradi di istruzione il PEI è aggiornato, anche per definire le ore di sostegno da assegnare alla classe.

Se la famiglia non partecipa al GLO, il PEI può essere approvato?

Sì, se la componente è stata regolarmente convocata e la sua assenza non consentirebbe di rispettare i termini per l'adozione del PEI.

Il decreto-legge 170/2026 è già in vigore?

Sì, è in vigore dal 1 ottobre 2026 ed è all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

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