Risposta rapida
L'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, in vigore dal 1 ottobre, modifica il PEI. Per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione il PEI definitivo va redatto entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli altri è definitivo a giugno, con aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre. Il PEI definisce le ore di sostegno con adeguata motivazione e il GLO può approvarlo anche se una componente convocata è assente.
Il decreto-legge n. 170 del 2026, noto come Decreto Scuola, contiene diverse misure per il sistema di istruzione. Del quadro generale e della parte sugli istituti tecnici abbiamo parlato nell'articolo sul DL 170/2026 e i quadri orari dei tecnici. Qui ci concentriamo sull'articolo 1, dedicato al sostegno didattico agli alunni con disabilità, che interviene sui tempi del Piano educativo individualizzato (PEI), sulle ore di sostegno e sul funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). La guida è pensata per docenti di sostegno, coordinatori, dirigenti scolastici, componenti dei GLO e famiglie.
L'articolo 1 del decreto-legge 170/2026 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che disciplina il PEI, e aggiunge un nuovo comma all'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I cambiamenti riguardano tre aspetti: i termini di redazione del PEI, il modo in cui il PEI indica le ore di sostegno e la possibilità per il GLO di approvare il PEI anche in assenza di una componente.
In sintesi, il decreto:
Il decreto è in fase di conversione in legge in Parlamento. Il testo vigente è quello pubblicato e consultabile su Normattiva: eventuali modifiche in sede di conversione andranno verificate quando la legge sarà approvata.
Il nuovo testo della lettera g) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 66/2017 prevede due percorsi. Per chi è di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva «entro e non oltre il 15 ottobre». Per chi è già seguito nella stessa scuola, il PEI definitivo si redige entro giugno.
Per questi alunni il PEI provvisorio va redatto entro il mese di giugno e quello definitivo entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti dal decreto ministeriale richiamato dal comma 2-ter dello stesso articolo. Prima della modifica il testo indicava un PEI definitivo da redigere «di norma, non oltre il mese di ottobre»: ora il termine è una data precisa e non derogabile.
Per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, il PEI è redatto in via definitiva entro il mese di giugno. Può essere oggetto di aggiornamenti, correttivi e integrazioni «entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre». Resta ferma la possibilità di modificarlo anche dopo, in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
| Situazione | PEI provvisorio | PEI definitivo | Aggiornamenti |
|---|---|---|---|
| Nuova iscrizione o nuova certificazione | Entro giugno | Entro e non oltre il 15 ottobre | In presenza di nuove condizioni |
| Già seguito e iscritto nella stessa scuola | Non previsto | Entro giugno | Entro le prime due settimane di ottobre; dopo, solo per nuove condizioni |
Il decreto elimina dalla lettera d) dell'articolo 7 le parole «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» e inserisce una nuova lettera d-bis): il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Il riferimento non è più a una proposta, ma a una definizione che deve essere motivata.
Cambia anche l'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sull'individuazione e l'assegnazione delle misure di sostegno: la parola «assegna» è sostituita da «attribuisce».
La nuova lettera g-bis) prevede che, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo l'aggiornamento dei profili del PEI, sia valutato in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno dell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e in presenza di nuove condizioni della persona o di diverse condizioni di contesto, il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione delle ore di sostegno da assegnare alla classe.
Organizzazione didattica e comunicazioni. Spaggiari affianca docenti, coordinatori e dirigenti che usano ClasseViva per organizzare il lavoro didattico e le comunicazioni con le famiglie.
Sì, a determinate condizioni. Il nuovo comma 11-bis dell'articolo 15 della legge 104/1992 stabilisce che il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione non consente di rispettare i termini previsti per la sua adozione.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 66/2017, cioè che il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
Secondo l'articolo 15, comma 10, della legge 104/1992, il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con l'alunno, e con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. È assicurata anche la partecipazione attiva degli studenti con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Con il decreto in vigore, le scuole possono organizzare il lavoro di ottobre partendo dal testo vigente e dalle eventuali indicazioni del Ministero. Le nuove scadenze sono vicine: il 15 ottobre per i PEI definitivi delle nuove iscrizioni e certificazioni, le prime due settimane del mese per gli aggiornamenti degli altri PEI.
Per il lavoro di osservazione e di definizione degli obiettivi resta utile la guida su PEI e PDP 2026/2027: osservazione, obiettivi e nuove indicazioni.
Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione il PEI definitivo va redatto entro e non oltre il 15 ottobre, dopo quello provvisorio di giugno.
No, il PEI definitivo è quello redatto entro giugno. Può essere aggiornato, corretto e integrato entro le prime due settimane di ottobre e, successivamente, solo per nuove o sopravvenute condizioni.
Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, definisce con adeguata motivazione il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
Il decreto prevede che sia valutato in via prioritaria il mantenimento delle ore dell'anno precedente, fatta salva l'assegnazione dell'organico e salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione il PEI è aggiornato, anche per definire le ore di sostegno da assegnare alla classe.
Sì, se la componente è stata regolarmente convocata e la sua assenza non consentirebbe di rispettare i termini per l'adozione del PEI.
Sì, è in vigore dal 1 ottobre 2026 ed è all'esame del Parlamento per la conversione in legge.
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