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L'esame di terza media 2027 si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2027, secondo l'ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026. Le regole restano quelle del decreto legislativo 62/2017: tre prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e un colloquio. Per essere ammessi servono frequenza, partecipazione alle prove INVALSI e voto di comportamento almeno sufficiente.
Con l'avvio delle lezioni, docenti delle classi terze e famiglie iniziano a guardare all'esame conclusivo del primo ciclo. A ottobre non ci sono ancora tutte le date, ma il quadro delle regole è chiaro. Questa guida riassume cosa è già stabilito per il 2026/27, cosa resta da definire e come organizzare la preparazione durante l'anno.
L'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2027. Lo stabilisce l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026 sul calendario delle festività e degli esami. Non c'è una data nazionale unica: il calendario delle prove è definito dalle commissioni d'esame di ciascuna scuola, statale o paritaria.
La fine delle lezioni dipende dal calendario scolastico regionale, quindi il periodo d'esame può variare da una regione all'altra. Per conoscere le date esatte delle prove bisogna attendere il calendario che ciascuna scuola definirà e comunicherà.
L'ordinanza n. 106/2026 riguarda solo il calendario: fissa il periodo dell'esame del primo ciclo, la data di inizio della maturità e le festività nazionali. Non modifica prove, criteri di ammissione o modalità di valutazione, che restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto ministeriale 741/2017.
Il riferimento è il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, che agli articoli 5-8 disciplina validità dell'anno, ammissione, prove INVALSI e svolgimento dell'esame. Le modalità operative sono definite dal decreto ministeriale 741/2017. La pagina del Ministero dedicata all'esame di Stato del primo ciclo raccoglie normativa e indicazioni.
La commissione d'esame è formata dai docenti del consiglio di classe, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza. La presiede il dirigente scolastico, o un docente collaboratore in caso di assenza o impedimento; nelle paritarie il coordinatore delle attività educative e didattiche.
Gli alunni sono di norma ammessi all'esame, salvo i casi previsti dalla legge. Tre condizioni vanno tenute presenti fin da ottobre, perché si costruiscono durante l'anno.
L'articolo 5 del decreto legislativo 62/2017 richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che la scuola comunica alle famiglie a inizio anno. Il collegio dei docenti può stabilire motivate deroghe per casi eccezionali e documentati.
Secondo l'articolo 7, le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese della classe terza si svolgono entro il mese di aprile e la partecipazione è requisito di ammissione all'esame. Per chi è assente per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva. Il calendario INVALSI per il 2026/27 risulta ancora in fase di definizione.
L'articolo 6, come modificato dalla legge 150/2024, prevede che con una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi il consiglio di classe deliberi la non ammissione. Il consiglio di classe può inoltre non ammettere, con adeguata motivazione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Il voto di ammissione è espresso in decimi dal consiglio di classe, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.
L'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017 prevede tre prove scritte e un colloquio, tutti valutati in decimi. La commissione predispone le prove e i criteri di correzione.
Il voto finale è la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L'esame è superato con almeno sei decimi. Con dieci decimi la commissione può attribuire la lode, all'unanimità, considerando il percorso del triennio e gli esiti delle prove.
Valutazione ed esami. Spaggiari affianca docenti, coordinatori e segreterie che usano ClasseViva nell'organizzazione quotidiana della vita scolastica.
Visto che il voto di ammissione pesa per metà sul voto finale, l'esame si prepara soprattutto durante il triennio e l'ultimo anno, non solo a giugno.
Per approfondire come sono andate le prove e gli esiti nell'ultima sessione, si possono leggere i nostri articoli su calendario delle prove ed esame di terza media 2026 e su esiti e certificazione delle competenze.
Conviene parlarne subito con il coordinatore di classe. La scuola valuta se il caso rientra nelle deroghe deliberate dal collegio dei docenti, che richiedono documentazione e comunque elementi sufficienti per la valutazione.
Non lo sono ai fini dell'esame: la partecipazione è requisito di ammissione. In caso di assenza per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva.
Per il primo ciclo non esistono date nazionali delle prove: ogni scuola definisce il proprio calendario entro il 30 giugno 2027.
Il voto di ammissione concorre per metà al voto finale: l'impegno durante l'anno conta quanto le prove di giugno.
Entro il 30 giugno 2027, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 106/2026. Le date precise le stabilisce la commissione di ogni scuola.
L'ordinanza 106/2026 non modifica le prove. Restano tre prove scritte e un colloquio, come previsto dal decreto legislativo 62/2017.
La legge prevede che si svolgano entro aprile. Il calendario 2026/27 è ancora in fase di definizione da parte di INVALSI.
Il consiglio di classe può deliberare la non ammissione, con adeguata motivazione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Non è un effetto automatico.
Con una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame.
È la media tra voto di ammissione e media dei voti di prove scritte e colloquio, con arrotondamento all'unità superiore da 0,5. Si supera con almeno 6.
Il dirigente scolastico, oppure un docente collaboratore in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole paritarie il coordinatore delle attività educative e didattiche.
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