Tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio le commissioni d'esame della Maturità completano i lavori e pubblicano gli esiti. Per gli studenti e per le famiglie è il momento di leggere il tabellone, capire il punteggio finale e, nei casi in cui l'esame non sia stato superato, valutare con lucidità le opzioni reali. La cornice è quella del D.Lgs. 62/2017, che disciplina gli esami di Stato del secondo ciclo, e dell'Ordinanza Ministeriale annuale (OM 54/2026 per l'anno in corso), che ne traduce le regole nelle modalità operative. Qui ricostruiamo dove si vedono gli esiti, come si interpreta il punteggio in centesimi e cosa la normativa prevede in caso di mancato superamento, evitando promesse non sostenute dalle fonti.
Gli esiti dell'esame di Stato del secondo ciclo sono pubblicati al termine dei lavori della commissione tipicamente tra fine giugno e i primi giorni di luglio. I canali ufficiali sono tre: il tabellone affisso presso la sede della scuola, di norma fuori dalla segreteria; il registro elettronico, attraverso cui la scuola può rendere visibile l'esito personale; il Curriculum dello studente, l'area gestita dal MIM in cui confluiscono dati anagrafici, percorso scolastico ed esiti finali. La data precisa di pubblicazione è fissata da ciascuna commissione e comunicata alle famiglie.
Il punteggio finale dell'esame di Stato è espresso in centesimi, con minimo 60 per il superamento e massimo 100, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 e ribadito dall'OM 54/2026. Si compone dei crediti scolastici maturati nel triennio (fino a un massimo definito dall'ordinanza annuale) e dei punteggi delle prove d'esame (scritti e colloquio orale), nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per gli studenti più meritevoli è prevista la lode (100 e lode), attribuita dalla commissione all'unanimità se ricorrono congiuntamente i requisiti previsti dalla normativa: aver conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime nel triennio e aver ottenuto il punteggio massimo nelle prove d'esame, in coerenza con il D.Lgs. 62/2017. Sul tema della lode all'esame di Maturità 2026 abbiamo dedicato un approfondimento separato.
Sul tabellone, accanto al nome dello studente, compare il punteggio in centesimi (o l'indicazione del non superamento). Vanno letti con attenzione la scuola, la classe, la commissione di riferimento e, dove riportati, i singoli contributi (crediti, prove scritte, colloquio). Errori materiali nella trascrizione del nome o del punteggio vanno segnalati alla scuola in tempi rapidi.
Il non superamento dell'esame di Stato non comporta la ripetenza automatica del V anno. Lo studente non superatosi è stato regolarmente ammesso, ha frequentato e concluso il percorso scolastico: l'esame finale ha esito negativo, ma la conclusione del V anno è già avvenuta. Questo è il dato normativo che spesso si fraintende leggendo il tabellone con il sentimento del momento.
Le opzioni operative previste dall'ordinamento sono in sostanza due. La prima è ripresentarsi all'esame di Stato l'anno successivo come candidato esterno, secondo le regole previste dal D.Lgs. 62/2017 e dall'OM annuale che disciplina i candidati esterni. La scuola di riferimento collabora con lo studente per la documentazione e per l'individuazione della commissione. La seconda è proseguire con percorsi alternativi al diploma di Stato: percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi degli enti accreditati, eventuali ingressi nel mondo del lavoro che non richiedono il diploma quinquennale.
Vale ricordare un dato strutturale: il tasso di non superamento dell'esame di Stato è storicamente contenuto. Le statistiche ufficiali pubblicate dal MIM nei comunicati di fine sessione documentano percentuali di promozione tipicamente sopra il novantacinque percento sul totale degli ammessi. Le situazioni di non superamento sono dunque numericamente limitate, ma vanno comunque gestite con un approccio operativo e non emotivo.
L'esito dell'esame di Stato è un atto amministrativo della commissione d'esame e, come tale, può essere impugnato secondo le regole generali del diritto amministrativo. I termini ordinari sono due. Il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente va presentato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito (termine ordinario per gli atti amministrativi, salvo specifica diversa). In alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, anch'esso secondo le regole generali del diritto amministrativo.
Le due strade sono alternative: scelto il TAR, non è più possibile il ricorso straordinario, e viceversa. La decisione su quale strada percorrere e sui motivi del ricorso (vizi procedurali, illegittimità della valutazione, errori manifesti) richiede l'assistenza di un legale, in particolare per il ricorso al TAR. È importante anche tenere presente che il ricorso non sospende automaticamente l'esito: serve un'eventuale istanza cautelare se si vuole bloccarne gli effetti nell'immediato.
Una buona pratica è chiedere alla scuola la copia della documentazione d'esame (verbali della commissione, griglie di valutazione, prove scritte) prima di decidere se ricorrere. Il ritiro del diploma e delle copie dei documenti d'esame segue procedure proprie, descritte separatamente.
Il momento della lettura dell'esito è carico emotivamente e si presta a fraintendimenti che è bene anticipare. Riconoscere gli errori più ricorrenti aiuta a leggere il tabellone con maggiore lucidità e a impostare le decisioni successive su basi corrette.
Se l'esito non è quello atteso, la prima azione utile è chiedere in segreteria copia dei verbali e delle griglie di valutazione: serve a capire dove si è stati valutati al di sotto delle aspettative e se ci sono errori materiali da segnalare. La seconda è confrontarsi con un legale prima di scegliere fra ricorso al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, valutando termini e probabilità di accoglimento. La terza è impostare un piano per l'anno successivo: candidato esterno, percorsi di formazione professionale o ingresso nel mondo del lavoro sono opzioni concrete, ciascuna con vantaggi e vincoli da considerare con calma.
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La pubblicazione avviene al termine dei lavori della commissione, di norma tra l'ultima decade di giugno e i primi giorni di luglio. La data esatta è fissata dalla singola commissione e comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico o gli avvisi della scuola.
Gli esiti sono affissi in tabellone presso la sede della scuola, ma sono anche consultabili in via riservata attraverso il registro elettronico e, secondo l'ordinamento, attraverso il Curriculum dello studente gestito dal MIM. Le modalità di pubblicazione online dipendono dalla singola scuola.
No. Il non superamento dell'esame di Stato non comporta la ripetenza del V anno: lo studente ha già concluso il percorso scolastico. Le opzioni previste dalla normativa sono ripresentarsi all'esame come candidato esterno l'anno successivo o intraprendere percorsi alternativi al diploma di Stato.
Il ricorso al TAR va presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito, secondo i termini ordinari del diritto amministrativo. In alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Le due vie sono alternative: scelta una, l'altra non è più percorribile.
Non automaticamente. Per bloccare gli effetti dell'esito nell'immediato serve una specifica istanza cautelare nell'ambito del ricorso. La valutazione tecnica spetta al legale che assiste lo studente.
Il 100 e lode è il punteggio massimo previsto per gli studenti che, secondo i requisiti del D.Lgs. 62/2017 e dell'OM annuale, raggiungono il credito massimo nel triennio e il punteggio massimo nelle prove, con voto unanime della commissione. È una attribuzione collegiale e non automatica.
I verbali della commissione, le griglie di valutazione e le prove scritte sono conservati dalla scuola sede d'esame. Le copie possono essere richieste in segreteria, generalmente con istanza di accesso agli atti, nei modi previsti dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.
L'iscrizione ai corsi di laurea richiede il diploma quinquennale: senza il superamento dell'esame di Stato l'iscrizione non è possibile. Restano percorribili altri percorsi formativi non universitari e il ripresentarsi all'esame come candidato esterno l'anno successivo.