Risposta rapida
In caso di sciopero la segreteria segue le regole della legge 146/1990 e dell'Accordo del 2 dicembre 2020 per il comparto Istruzione e Ricerca: raccoglie le dichiarazioni del personale, prepara la comunicazione alle famiglie almeno cinque giorni prima e, dopo lo sciopero, inserisce i dati di adesione su SIDI nei tempi indicati dal Ministero e rende pubblici i dati.
Lo sciopero plurisettoriale per l'intera giornata del 2 ottobre 2026, proclamato dalla CSLE con l'adesione della FISI e riguardante anche il settore Scuola, è l'occasione per rimettere in fila gli adempimenti che ogni segreteria gestisce a ogni proclamazione. L'avviso è stato pubblicato, tra gli altri, dall'Ambito territoriale di Bologna e dall'Ufficio scolastico territoriale di Lecce (nota prot. n. 17125 del 25 settembre 2026). Questa guida è pensata per DSGA, assistenti amministrativi dell'area personale e dirigenti scolastici, e non entra nel merito delle motivazioni dello sciopero.
Il quadro è fissato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sui servizi pubblici essenziali, e dall'Accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia del comparto Istruzione e Ricerca. La legge prevede un preavviso di almeno dieci giorni e la comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima; l'Accordo traduce queste regole per le scuole.
L'articolo 2 dell'Accordo elenca le prestazioni da garantire anche in caso di sciopero. Per l'istruzione scolastica riguardano, tra l'altro, le attività legate a scrutini finali, esami finali ed esami di idoneità, la vigilanza sui minori durante la refezione quando non è possibile un'adeguata sostituzione del servizio e, sul versante amministrativo, gli adempimenti necessari per il pagamento di stipendi e pensioni per il tempo strettamente necessario.
L'articolo 10 dell'Accordo fissa anche limiti alla durata e alla frequenza delle astensioni, con un monte ore individuale annuale diverso tra scuola dell'infanzia e primaria e gli altri ordini e gradi. Per la segreteria sono informazioni utili soprattutto per leggere correttamente le proclamazioni.
Prima dello sciopero la segreteria, su indicazione del dirigente, gestisce due comunicazioni: l'invito al personale a dichiarare le proprie intenzioni e l'informativa alle famiglie. Entrambe hanno contenuti e tempi stabiliti dall'articolo 3 dell'Accordo, ed è utile prepararle con modelli già pronti da aggiornare a ogni proclamazione.
In occasione di ogni sciopero il dirigente invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione se intende aderire, se non intende aderire o se non ha ancora deciso. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta ed è irrevocabile, salvo quanto previsto per il personale incluso nei contingenti. Per questo l'Accordo chiede di riportare nella comunicazione il testo integrale del comma 4.
Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero la scuola informa le famiglie nelle forme adeguate, ad esempio sito internet, e-mail o registro elettronico. La comunicazione indica le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero e le motivazioni, i dati di rappresentatività, le percentuali di adesione registrate nella scuola negli scioperi dell'anno in corso e del precedente, i servizi comunque garantiti e quelli di cui si prevede l'erogazione.
Comunicazioni scuola-famiglia. Spaggiari affianca dirigenti e segreterie che usano ClasseViva nella gestione quotidiana delle comunicazioni con le famiglie.
Il dirigente individua, anche sulla base delle dichiarazioni ricevute, il personale da includere nei contingenti per le prestazioni indispensabili. I nominativi vanno comunicati agli interessati cinque giorni prima dello sciopero. Chi è stato individuato può ribadire entro il giorno successivo la volontà di aderire e chiedere di essere sostituito; la sostituzione è accordata solo se possibile ed è comunicata entro le successive 24 ore.
Il giorno dello sciopero la segreteria registra le presenze e le assenze del personale secondo le procedure interne della scuola. Una raccolta ordinata in quel momento semplifica tutti i passaggi successivi, dalla rilevazione al calcolo delle trattenute.
Dopo lo sciopero l'Accordo chiede ai dirigenti e agli organi dell'amministrazione scolastica di rendere pubblici i dati di adesione e di comunicare al Ministero l'eventuale chiusura totale o parziale della scuola, espressa in numero di plessi e classi. I dati vanno inseriti su SIDI nei tempi indicati di volta in volta dal Ministero.
Per lo sciopero del 2 ottobre 2026, l'avviso dell'Ambito territoriale di Bologna indica che dal 2 al 5 ottobre le segreterie dovevano inserire i dati di adesione nel modulo regionale Checkpoint e, contemporaneamente, su SIDI. Le finestre e gli eventuali strumenti regionali possono cambiare da sciopero a sciopero e da regione a regione: il riferimento è sempre l'avviso del Ministero o dell'Ufficio scolastico competente. Per orientarsi nel portale è utile la nostra guida operativa al portale SIDI 2026, mentre le altre rilevazioni di inizio anno sono riepilogate nel pezzo su SIDI e l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027.
Le percentuali di adesione registrate nella scuola entrano nelle comunicazioni alle famiglie dei successivi scioperi dell'anno in corso e di quello seguente. Un dato inserito in modo corretto oggi rende più semplice e affidabile l'informativa delle prossime volte.
La giornata di sciopero comporta la trattenuta sulla retribuzione del personale che ha aderito. L'Accordo stabilisce che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. La segreteria deve quindi assicurarsi che i dati comunicati per il cedolino corrispondano alle dichiarazioni e alle assenze effettivamente registrate.
Le modalità operative per la comunicazione delle assenze ai fini del pagamento degli stipendi seguono le istruzioni del Ministero e del sistema di gestione degli stipendi. Se una procedura non è chiara, conviene fare riferimento alle note ministeriali o all'Ufficio scolastico territoriale, senza basarsi su prassi non documentate.
L'Accordo prevede che il dirigente inviti il personale a comunicare l'intenzione di aderire, di non aderire o di non aver ancora deciso. Anche "non ho ancora deciso" è una risposta prevista dal testo.
La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta, salvo quanto previsto per il personale incluso nei contingenti per le prestazioni indispensabili.
Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, nelle forme adeguate, come sito internet, e-mail o registro elettronico.
Le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero e le motivazioni, i dati di rappresentatività, le percentuali di adesione nella scuola negli scioperi recenti, i servizi garantiti e quelli che si prevede di erogare.
Quelli indicati dall'articolo 2 dell'Accordo, tra cui scrutini ed esami finali, la vigilanza sui minori durante la refezione in alcuni casi e gli adempimenti per il pagamento degli stipendi.
Su SIDI, nei tempi indicati dal Ministero per ciascuno sciopero. Alcuni Uffici scolastici regionali richiedono anche la compilazione di propri moduli, come indicato nei rispettivi avvisi.
Sì, l'Accordo chiede di comunicare al Ministero l'eventuale chiusura totale o parziale della scuola, espressa in numero di plessi e classi.
Sì, dopo l'effettuazione dello sciopero i dirigenti e gli organi dell'amministrazione scolastica rendono pubblici i dati relativi all'adesione.
Da anni Spaggiari accompagna scuole, docenti, DSGA e famiglie con soluzioni digitali per registro elettronico, segreteria, gestione documentale e protezione dei dati. Con studenti attivi in 122 Paesi, il gruppo lavora ogni giorno per rendere la scuola più semplice per chi la vive.
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