Risposta rapida
Le supplenze brevi e temporanee le conferisce il dirigente scolastico scorrendo le graduatorie di istituto. Quando queste sono esaurite, la scuola pubblica un interpello, confermato dall'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 per il biennio 2026/27-2027/28. Prima di nominare va verificato se la sostituzione è consentita dalla Legge 190/2014 e se l'assenza è coperta con risorse interne.
Sono gli incarichi a tempo determinato che coprono assenze temporanee del personale titolare, per esempio malattia, congedi o permessi. A differenza delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, che nascono dalle GaE e dalle GPS gestite dagli uffici scolastici territoriali, le supplenze brevi e temporanee sono conferite direttamente dal dirigente scolastico.
Il quadro di riferimento è il regolamento sulle supplenze del personale docente, il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, integrato dalle ordinanze che disciplinano ogni biennio delle graduatorie. Per il 2026/27 e il 2027/28 vale l'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che ha rinnovato GPS e graduatorie di istituto e regola il conferimento delle relative supplenze. I testi normativi si consultano su Normattiva e sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
L'ordine è a cascata. Per le supplenze annuali e fino al 30 giugno si parte da GaE e GPS a livello provinciale. Per le supplenze brevi e temporanee la scuola utilizza le proprie graduatorie di istituto, che dal 2026/27 derivano dal nuovo biennio. Solo quando le graduatorie di istituto risultano esaurite per quella classe di concorso o tipologia di posto si passa all'interpello.
Per le assenze molto brevi nella scuola dell'infanzia e primaria l'ordinanza consente modalità di convocazione particolarmente rapide, con presa di servizio immediata. La logica è evitare che la classe resti scoperta mentre si completano i tempi ordinari di risposta degli aspiranti.
Se l'assenza del titolare si prolunga, la supplenza può essere prorogata allo stesso supplente, così da garantire continuità alla classe.
L'interpello è l'avviso con cui la scuola cerca un supplente quando le graduatorie non offrono più aspiranti disponibili. È stato introdotto nel 2024 con l'O.M. n. 88/2024 e ha sostituito la vecchia prassi delle messe a disposizione. L'O.M. n. 27/2026 lo ha confermato anche per il nuovo biennio.
Nella pratica la scuola pubblica un avviso con classe di concorso o tipologia di posto, durata della supplenza, requisiti richiesti e termine per le candidature, seguendo le modalità indicate dal Ministero. Tra i candidati che rispondono si individua l'aspirante secondo i criteri previsti dall'ordinanza. Per questo è importante che l'avviso sia chiaro, datato e conservato agli atti.
Per i docenti interessati alle supplenze, l'interpello è anche un canale da monitorare con regolarità: gli avvisi hanno spesso termini brevi, perché nascono da assenze già in corso. Possono rispondere anche aspiranti non presenti nelle graduatorie di quella scuola, purché in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, allegando in modo completo titoli e dichiarazioni richieste.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi 332 e 333) ha introdotto dal 1° settembre 2015 alcuni limiti alle supplenze brevi. In sintesi: niente supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti, fatta salva la garanzia dell'offerta formativa; niente supplenti per gli assistenti amministrativi, salvo nelle scuole con organico di diritto inferiore a tre posti; niente supplenti per gli assistenti tecnici; niente supplenti per i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza.
Negli anni successivi alcune norme e note ministeriali hanno introdotto deroghe e chiarimenti, soprattutto per garantire la sicurezza e la vigilanza sugli alunni. Prima di decidere, conviene che la segreteria verifichi la situazione aggiornata del singolo profilo.
Prima di cercare un supplente esterno la scuola copre le assenze brevi con le risorse interne: docenti con ore a disposizione, docenti dell'organico di potenziamento e, su disponibilità, docenti che svolgono ore eccedenti l'orario d'obbligo, retribuite secondo il contratto.
Funziona meglio quando le regole sono decise a inizio anno: raccogliere per iscritto le disponibilità alle ore eccedenti, pubblicare i criteri di assegnazione, registrare ogni sostituzione. Il registro elettronico rende visibile in tempo reale chi è in classe e chi firma l'ora, e riduce il rischio di classi scoperte.
Per il personale ATA vale lo stesso principio: nei giorni in cui la Legge 190/2014 non consente il supplente, il DSGA riorganizza i turni e i reparti dei collaboratori scolastici e distribuisce le pratiche urgenti tra gli assistenti amministrativi presenti, nel rispetto del piano delle attività adottato a inizio anno.
Le supplenze conferite vanno poi registrate correttamente anche nei sistemi ministeriali: una guida dedicata spiega codici contratto e fascicolo personale su SIDI, mentre il quadro delle nomine di agosto e settembre è riassunto nell'articolo su nomine e supplenze GPS 2026/27.
Convocazioni, accettazioni e contratti di supplenza lasciano traccia quando passano da un unico flusso documentale. Con Segreteria Digitale la segreteria protocolla, archivia e ritrova in pochi secondi tutti gli atti della procedura.
La maggior parte dei contenziosi sulle supplenze brevi nasce da passaggi procedurali saltati, non dalla scelta del supplente.
Convocare direttamente un aspirante più in basso, anche per urgenza, espone la scuola a reclami. Cosa fare: rispettare l'ordine di graduatoria e conservare la prova delle convocazioni inviate, delle risposte e delle rinunce.
Altri casi da gestire con attenzione. Se un aspirante non risponde entro i termini, la mancata risposta va documentata prima di passare al successivo. Se si pubblica un interpello mentre la graduatoria di istituto non è ancora esaurita, la procedura è viziata: l'esaurimento va verificato prima. Se la supplenza dura più del previsto, si procede con proroga allo stesso supplente invece di una nuova nomina, aggiornando contratto e comunicazioni.
Il dirigente scolastico della scuola che conferisce la supplenza, perché le supplenze brevi e temporanee sono di sua competenza.
Per le scuole statali la prassi delle messe a disposizione è stata sostituita dagli interpelli, introdotti nel 2024 e confermati dall'O.M. n. 27/2026.
Dalle graduatorie di istituto della scuola. Solo se sono esaurite per quella classe di concorso o tipologia di posto si passa all'interpello.
Di regola no, per effetto della Legge 190/2014, fatta salva la garanzia dell'offerta formativa. La scuola copre quel giorno con le risorse interne.
I docenti che hanno dato la propria disponibilità, nei limiti e con la retribuzione previsti dal contratto. Conviene raccogliere le disponibilità per iscritto a inizio anno.
Se l'assenza del titolare prosegue, la supplenza può essere prorogata allo stesso supplente per garantire continuità alla classe.
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