La fine dell'anno scolastico 2025/2026 segna il primo bilancio completo della riforma del voto di condotta introdotta dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150. È il primo anno in cui consigli di classe, dirigenze scolastiche e famiglie hanno applicato per intero le nuove regole sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado: non ammissione con cinque, sospensione del giudizio con sei, elaborato di cittadinanza attiva e solidale, peso accresciuto della condotta nell'attribuzione del credito scolastico. Capire cosa è cambiato sul piano normativo e quali questioni operative sono emerse durante l'anno è essenziale per orientare gli scrutini futuri e gestire correttamente eventuali contenziosi.
La L. 150/2024 modifica la disciplina della valutazione del comportamento nella scuola secondaria. Nella secondaria di secondo grado, un voto di condotta inferiore al sei comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato; un voto pari al sei determina la sospensione del giudizio con assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Il voto di condotta concorre inoltre all'assegnazione del credito scolastico. Nella secondaria di primo grado è reintrodotto il voto di condotta in decimi.
La Legge 1 ottobre 2024, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024 ed entrata in vigore il 31 ottobre 2024, modifica la disciplina della valutazione degli studenti contenuta nel D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e nel relativo quadro applicativo. Il provvedimento, di iniziativa governativa, ha riorganizzato in modo strutturale la valutazione del comportamento, costruendola come elemento integrato del percorso scolastico e non più come voce isolata.
Per la scuola secondaria di secondo grado, il testo stabilisce che il voto di comportamento si riferisce all'intero anno scolastico. Quando la valutazione del consiglio di classe è inferiore al sei in decimi, il consiglio delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo. Quando la valutazione è pari al sei, il consiglio sospende il giudizio e assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. In caso di mancata consegna dell'elaborato o di valutazione insufficiente sullo stesso, lo studente non è ammesso alla classe successiva.
Per gli studenti della classe quinta che hanno ottenuto un voto di comportamento pari al sei, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale che lo studente discute nel colloquio dell'esame conclusivo del ciclo. La condotta inoltre concorre all'assegnazione del credito scolastico, integrando il quadro complessivo della valutazione finale. Nella scuola secondaria di primo grado, il voto di condotta è reintrodotto in decimi e concorre alla formulazione della media, secondo modalità che intervengono sul D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59.
L'applicazione concreta della riforma ha portato i consigli di classe a strutturare in modo più formale la deliberazione del voto di condotta. La motivazione del voto, in particolare quando inferiore al sette o uguale al sei, è diventata un passaggio dello scrutinio da verbalizzare in modo puntuale, perché su questa motivazione si possono innestare richieste di accesso agli atti, reclami o, in casi limite, ricorsi al giudice amministrativo da parte delle famiglie.
Il ruolo del coordinatore di classe nella raccolta degli elementi di valutazione assume così una rilevanza nuova. Annotazioni disciplinari, note individuali, sanzioni irrogate, richiami formali e contestuali, segnalazioni da parte dei singoli docenti e percorsi di cittadinanza attiva svolti nell'anno scolastico costituiscono la base documentale a cui il consiglio attinge per costruire una valutazione difendibile. Le scuole che durante l'anno hanno tracciato sistematicamente questi elementi sul registro elettronico arrivano allo scrutinio con un quadro più solido rispetto a quelle che si sono affidate a memoria episodica o a comunicazioni informali.
Anche la composizione del verbale di scrutinio è cambiata. La motivazione del voto di condotta inferiore al sette deve dare conto in modo specifico degli episodi, della loro reiterazione, degli interventi educativi messi in campo dal consiglio e dell'eventuale persistenza di comportamenti incompatibili con la convivenza scolastica. Una motivazione generica espone l'atto a impugnazione.
La sospensione del giudizio per voto di condotta pari al sei è la principale novità procedurale della riforma. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio dello studente e gli assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Le tempistiche e le modalità operative seguono i tempi ordinari della scuola, con l'elaborato che lo studente svolge nel periodo estivo e che viene valutato dal consiglio prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, salvo diverse indicazioni delle scuole sulla base della propria organizzazione interna.
I criteri di valutazione dell'elaborato non sono standardizzati a livello nazionale: ogni consiglio di classe definisce i parametri di giudizio nel rispetto di criteri generali deliberati dal collegio dei docenti. Nella prassi adottata da molte scuole, l'elaborato è valutato in termini di adeguatezza dell'analisi proposta, coerenza con il tema della cittadinanza attiva, capacità critica e di rielaborazione, qualità formale. In caso di valutazione positiva, lo studente è ammesso alla classe successiva e il voto di condotta è confermato al sei. In caso di valutazione negativa o di mancata consegna, lo studente non è ammesso alla classe successiva.
Per gli studenti della classe quinta, l'elaborato di cittadinanza attiva viene discusso nel colloquio dell'esame di Stato. Si tratta di un elemento aggiuntivo rispetto agli ordinari materiali del colloquio, che la commissione integra nella conduzione del colloquio stesso. La discussione dell'elaborato non sostituisce le altre fasi del colloquio ma vi si affianca come momento dedicato.
A un anno dall'entrata in vigore della riforma, in assenza di un monitoraggio nazionale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sui dati di applicazione, è prematuro parlare di bilancio quantitativo nazionale. Quanti studenti siano stati non ammessi per voto di condotta inferiore al sei, quanti abbiano avuto la sospensione del giudizio con elaborato, come si distribuisca il dato per area geografica e tipologia di scuola sono informazioni che richiederebbero un'analisi sistematica delle rilevazioni periodiche delle istituzioni scolastiche.
Sul piano qualitativo, i temi che emergono con maggior frequenza nelle scuole sono tre. Il primo riguarda la solidità dell'istruttoria del voto di condotta: i consigli di classe che documentano in modo continuativo gli episodi disciplinari e gli interventi educativi arrivano allo scrutinio con un quadro motivato, riducendo il rischio di contestazioni. Il secondo riguarda la chiarezza dei criteri di valutazione dell'elaborato di cittadinanza attiva, soprattutto per quanto riguarda i parametri condivisi all'interno del collegio dei docenti e comunicati in modo trasparente a studenti e famiglie. Il terzo è il dialogo con le famiglie nelle situazioni di voto di condotta basso, dove la comunicazione tempestiva durante l'anno scolastico e non solo a fine giugno riduce il contenzioso post-scrutinio.
In assenza di dati ministeriali pubblicati, queste considerazioni qualitative non sostituiscono una valutazione di sistema ma offrono indicazioni operative per orientare l'attività dei consigli di classe nei prossimi anni scolastici.
L'esperienza del primo anno di applicazione fa emergere alcuni errori ricorrenti nella gestione del voto di condotta in sede di scrutinio. Conoscerli aiuta a costruire procedure più solide e a ridurre il rischio di contestazioni e contenziosi.
Se la famiglia contesta formalmente il voto di condotta, il primo passaggio è l'accesso agli atti del consiglio di classe: la famiglia può richiedere copia del verbale di scrutinio e degli elementi documentali a supporto del voto. La risposta della scuola deve essere tempestiva e completa. In caso di reclamo formale, il dirigente scolastico valuta la regolarità dell'atto sotto il profilo procedurale; nel merito, il consiglio di classe è organo collegiale e le sue deliberazioni sono impugnabili al giudice amministrativo per vizi di legittimità. Costruire fin dallo scrutinio un atto motivato e tracciato è il principale presidio contro il contenzioso.
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Sì. Per la scuola secondaria di secondo grado, la L. 150/2024 stabilisce che un voto di comportamento inferiore al sei comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Si tratta di una conseguenza diretta della valutazione, non di una possibilità discrezionale del consiglio di classe.
L'elaborato è valutato dal consiglio di classe, che lo aveva assegnato in sede di scrutinio finale. La valutazione segue i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e si traduce in una valutazione di sufficienza o insufficienza, da cui dipende l'ammissione alla classe successiva.
Sì. La L. 150/2024 stabilisce che il voto di comportamento concorre all'assegnazione del credito scolastico, integrando il quadro complessivo della valutazione finale. La traduzione operativa nella tabella di attribuzione del credito è disciplinata dal quadro normativo applicabile all'esame di Stato.
Sì. La L. 150/2024 reintroduce il voto di condotta in decimi nella scuola secondaria di primo grado, modificando il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59. La valutazione del comportamento espressa in decimi concorre alla formulazione della media e segue le linee della disciplina della valutazione del primo ciclo.
Il consiglio di classe deve verbalizzare in modo specifico la motivazione del voto di condotta inferiore al sette: riferimenti agli episodi disciplinari, alle sanzioni irrogate, alla reiterazione dei comportamenti, agli interventi educativi messi in campo durante l'anno e all'eventuale persistenza dei comportamenti. La motivazione generica espone l'atto a contestazione.
La disciplina del colloquio nella scuola secondaria di primo grado segue il quadro del D.Lgs. 62/2017 per il primo ciclo. La discussione di un elaborato critico di cittadinanza attiva come elemento del colloquio è prevista esplicitamente dalla L. 150/2024 per la classe quinta della secondaria di secondo grado.
No. La normativa nazionale non standardizza i criteri di valutazione: ogni collegio dei docenti delibera criteri generali che i consigli di classe applicano nei casi concreti. È buona prassi rendere espliciti e pubblici i criteri prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo che siano noti a studenti e famiglie.
Il voto di condotta è espressione della deliberazione del consiglio di classe, organo collegiale. La famiglia può richiedere accesso agli atti, presentare reclamo amministrativo al dirigente scolastico e, nei casi di vizi di legittimità, impugnare l'atto al giudice amministrativo. Il merito della valutazione è insindacabile salvo casi di manifesta irragionevolezza o difetto di motivazione.