Skip to content
Redazione PAISMay 15, 2026 3:44:50 PM4 min read

Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027

Il MIM, con la Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, ha fornito le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027.
Per quanto concerne il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo viene ribadito che questo sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2026 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto 2027;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2026 e fino al 31 agosto 2027 e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, da assegnare con termine 30 giugno 2027;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE).
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito “GPS”), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS.
Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.
 
Conferimento delle supplenze al personale ATA
L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima dell’inizio delle lezioni. L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
Permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
Pertanto, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, da computarsi con riferimento al primo giorno di assenza.
Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), infine, si provvede secondo le modalità dell’articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A”.
COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI