La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16530 del 27/05/2026, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c disposto dalla Corte d'appello di Torino, ha affermato nuovi principi di diritto in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale docente a tempo determinato.
La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di impugnazione promosso da una docente a termine, al fine di vedersi corrispondere – fra l’altro – l’indennità per ferie non godute, anche con riguardo ai riposi e alle festività soppresse previste dal CCNL di comparto del 2006-2009, nel corso di contratti a termine su posto comune, con scadenza al 30 giugno, stipulati dall’anno scolastico 2020/2021 all’anno scolastico 2023/2024, aveva sollevato, con ordinanza emessa in esito all’udienza del 5 novembre 2025 nel procedimento R.G. n. 459/2025, trasmessa alla Corte di Cassazione in data 16 gennaio 2026, le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.: «se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni; se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla L. n. 937/1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente».
Questi i nuovi principi di diritto affermati dalla Corte:
1. Il comma 55 dell’art. 1 della Legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative;
2. analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla Legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
Pertanto, la nuova pronuncia della Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione più restrittiva rispetto all’Ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024 con cui era stato affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
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