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Redazione PAISMay 15, 2026 3:47:38 PM2 min read

Chiarimenti sulla formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 16 aprile 2026, con il quale ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, una risposta in merito alla “interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell’Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016», in particolare viene chiesto di chiarire «(….) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 06/03/2013».
Viene ricordato che sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcune FAQ in considerazione “dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali “è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rap- presentanti della stessa Direzione generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa”.
 
In particolare, il quesito n. 47, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riporta “I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025?” e la risposta fornita è la seguente: “No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento”.
 
La Commissione, tenuto conto dell’identità delle questioni sottese all’interpello proposto e alla richiamata FAQ n. 47, nel condividere il contenuto della risposta, rinvia a quanto in essa esplicitato, ossia i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
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