Risposta rapida
La legge 71/2017, modificata dalla legge 70/2024, riguarda oggi sia il cyberbullismo sia il bullismo. Ogni scuola individua tra i docenti un referente, recepisce nel regolamento d'istituto le Linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio. Il dirigente informa tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti.
Con l'avvio dell'anno scolastico molte scuole aggiornano regolamenti, nomine e procedure sul bullismo e sul cyberbullismo. Il quadro di riferimento è la legge 71/2017, che la legge 70/2024 ha esteso e integrato. Ecco cosa prevede il testo vigente e cosa resta all'autonomia della scuola.
Qual è il quadro normativo?
La legge 29 maggio 2017, n. 71 era nata per il cyberbullismo. Con la legge 17 maggio 2024, n. 70 il testo vigente riguarda oggi entrambi i fenomeni: l'art. 1 indica come finalità la prevenzione e il contrasto "del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni", privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo.
Le definizioni
Il testo vigente contiene ora una definizione di bullismo: "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori", idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione. Il cyberbullismo è definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, "realizzata per via telematica".
L'art. 1 richiama anche il ruolo dei genitori, "cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso". Sul tema dell'uso dei dispositivi a scuola abbiamo parlato nell'articolo su smartphone e social a scuola nel 2026/27.
Chi è il referente e cosa sono i team antibullismo?
L'art. 4, comma 3, prevede che ogni istituto individui "fra i docenti un referente con il compito di coordinare" le iniziative di prevenzione e contrasto, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle realtà del territorio.
Le Linee di orientamento ministeriali nella versione aggiornata nel 2021 (decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, trasmesso con nota del 18 febbraio 2021) aggiungono indicazioni organizzative:
- Team antibullismo: le Linee suggeriscono di costituirlo con il dirigente scolastico, il referente o i referenti, l'animatore digitale e le altre professionalità presenti nella scuola.
- Gruppo integrato con il territorio: le Linee invitano a costituire anche un secondo gruppo di lavoro, eventualmente tramite reti di scuole, integrato da figure specializzate del territorio.
- Formazione: tra le azioni prioritarie indicano la partecipazione di almeno due docenti referenti per scuola ai moduli formativi della piattaforma ELISA.
- Trasparenza: le Linee consigliano di comunicare in modo ampio i nominativi dei referenti alla comunità scolastica.
La pagina del Ministero sulle Linee guida per la prevenzione e il contrasto riassume questi punti, insieme a un fac-simile di segnalazione alle autorità competenti.
Cosa devono contenere regolamento d'istituto e patto di corresponsabilità?
Il testo vigente della legge 71/2017 prevede tre interventi a livello di scuola:
- Regolamento d'istituto: per l'art. 4, comma 3, ogni istituto recepisce nel proprio regolamento le Linee di orientamento, "anche con riferimento alle procedure da adottare".
- Codice interno e tavolo di monitoraggio: il comma 2-bis, inserito dalla legge 70/2024, prevede che ogni istituto adotti "un codice interno per la prevenzione e il contrasto" e istituisca "un tavolo permanente di monitoraggio" con rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti di settore.
- Sanzioni disciplinari: l'art. 5, comma 2, prevede che i regolamenti delle scuole e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con riferimenti specifici alle condotte di bullismo e cyberbullismo e alle relative sanzioni disciplinari, "commisurate alla gravità degli atti compiuti".
Come funzionano segnalazione e procedure?
L'art. 5, comma 1, stabilisce che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti del proprio istituto, "applica le procedure previste dalle linee di orientamento". Il dirigente promuove iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti, anche con percorsi di mediazione scolastica che coinvolgono la classe.
Nei casi più gravi, se le condotte sono reiterate o se le iniziative educative non hanno avuto esito positivo, il dirigente riferisce alle autorità competenti. Le Linee di orientamento indicano che, negli episodi acuti, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, coinvolgendo poi chi ha compiuto gli atti e il gruppo classe.
La tutela online
Per il cyberbullismo, l'art. 2 consente al minore ultraquattordicenne o al genitore di chiedere al gestore del sito o del social l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in rete. Se entro 24 ore il gestore non comunica di essersi attivato o entro 48 ore non provvede, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro 48 ore.
Come vengono coinvolte le famiglie?
La legge prevede che il dirigente informi "tempestivamente" i genitori dei minori coinvolti. Le famiglie sono inoltre rappresentate nel tavolo permanente di monitoraggio previsto dal comma 2-bis dell'art. 4.
L'art. 4-bis prevede che le regioni possano adottare iniziative per fornire alle scuole che lo richiedono un servizio di sostegno psicologico agli studenti, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Per esempi di attività nelle scuole è disponibile il nostro articolo sulle buone pratiche antibullismo.
Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con studenti, docenti e famiglie.
Errori frequenti e cosa fare se
- Considerare la legge solo sul cyberbullismo. Dopo la legge 70/2024 il testo riguarda anche il bullismo.
- Nominare il referente senza renderlo noto. Le Linee consigliano di comunicarne il nominativo alla comunità scolastica.
- Non aggiornare regolamento e patto. La legge chiede di integrarli con riferimenti specifici alle condotte e alle sanzioni.
- Dimenticare il tavolo di monitoraggio. Il comma 2-bis lo prevede con studenti, insegnanti, famiglie ed esperti.
- Cosa fare se un episodio coinvolge contenuti online. La famiglia può chiedere la rimozione al gestore e, in mancanza di risposta nei tempi previsti, rivolgersi al Garante privacy.
- Cosa fare se le iniziative educative non funzionano. La legge prevede che il dirigente riferisca alle autorità competenti.
Domande frequenti
Ogni scuola deve avere un referente per il bullismo?
Sì, l'art. 4 della legge 71/2017 prevede che ogni istituto individui un referente fra i docenti.
Cosa ha cambiato la legge 70/2024?
Ha esteso la legge al bullismo, introdotto la definizione di bullismo e previsto codice interno e tavolo di monitoraggio.
Il team antibullismo è obbligatorio?
È indicato dalle Linee di orientamento come gruppo di lavoro da costituire; la legge prevede il referente e il tavolo di monitoraggio.
Chi informa i genitori?
Il dirigente scolastico, che per legge deve informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti.
Le sanzioni disciplinari sono fissate dalla legge?
No: la legge chiede di inserirle nei regolamenti e nel patto di corresponsabilità, commisurate alla gravità.
Come si fa rimuovere un contenuto offensivo online?
Con un'istanza al gestore del sito o del social; se non risponde nei tempi di legge, ci si rivolge al Garante privacy.
Dove si trovano le Linee di orientamento?
Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al bullismo e al cyberbullismo.
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