Risposta rapida
Nella scuola la contrattazione integrativa d'istituto definisce criteri su sicurezza, fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, compensi accessori, formazione, flessibilità oraria ATA e disconnessione. Il CCNL Istruzione e ricerca 2022-2024 la distingue da informazione e confronto. L'informazione va data entro il 10 settembre. Il contratto è triennale e l'ipotesi passa al controllo di compatibilità dei costi prima della firma.
Ogni anno scolastico si apre con un passaggio che coinvolge dirigenza, DSGA e rappresentanze del personale: le relazioni sindacali d'istituto. La cornice di riferimento è il CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025 e pubblicato dall'ARAN, insieme agli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001.
Questa guida riassume cosa prevede il contratto per il livello di istituzione scolastica: quali materie si contrattano, cosa è oggetto solo di informazione o di confronto, quali tempi scandiscono la trattativa e quali controlli precedono la sottoscrizione. Non sostituisce la lettura del testo contrattuale, che resta il riferimento per ogni scelta.
Cos'è la contrattazione integrativa d'istituto e chi siede al tavolo?
La contrattazione integrativa è il livello di contrattazione che, nei limiti fissati dalla legge e dal contratto nazionale, definisce a livello di singola amministrazione i criteri su materie specifiche. L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, ed esclude espressamente alcune materie: l'organizzazione degli uffici, le materie oggetto di partecipazione sindacale e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
Al tavolo siedono la delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa individuati dal CCNL per la Sezione Scuola. Per il personale delle scuole il riferimento è l'art. 11 del contratto, dedicato a livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali. L'art. 8 precisa che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
Quali materie si contrattano a scuola?
L'art. 11, comma 4, lettera c del CCNL elenca le materie di contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa. Sono undici voci:
- c1 i criteri generali per gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2 i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi;
- c3 i criteri per i compensi accessori al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL) e ai progetti nazionali e comunitari destinate alla remunerazione del personale;
- c4 i criteri generali per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale;
- c5 i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali;
- c6 i criteri per le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA;
- c7 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
- c8 i criteri per l'uso delle strumentazioni tecnologiche fuori dall'orario di servizio, cioè il diritto alla disconnessione;
- c9 i riflessi sulla qualità del lavoro delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione;
- c10 il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali durante l'assemblea sindacale;
- c11 i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e da remoto.
Il comma 3 dell'art. 8 aggiunge un dettaglio utile per la programmazione: i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, anche se il contratto integrativo dura tre anni.
Che differenza c'è tra informazione, confronto e contrattazione?
Il CCNL distingue tre strumenti. L'informazione, regolata dall'art. 5, è il presupposto delle relazioni sindacali: è resa preventivamente e in forma scritta e consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi. Sono oggetto di informazione tutte le materie di confronto e di contrattazione. Nelle scuole, secondo il comma 7, l'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
A livello di istituto sono inoltre oggetto di informazione la proposta di formazione delle classi e degli organici, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei e i dati sull'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, senza che sia possibile associare il compenso al nominativo di chi lo ha percepito.
Il confronto, regolato dall'art. 6, è un dialogo approfondito sulle misure che l'amministrazione intende adottare. Si avvia con l'invio degli elementi conoscitivi; l'incontro si tiene se i soggetti sindacali lo richiedono entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, e nelle scuole il periodo degli incontri non può superare 10 giorni. Al termine si redige una sintesi dei lavori. A livello di istituto sono materie di confronto, tra le altre, l'articolazione dell'orario di lavoro, i criteri di assegnazione alle sedi, la prevenzione dello stress lavoro-correlato e i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
Chi prepara il piano delle attività del personale ATA trova qui un collegamento diretto: l'orario di lavoro è materia di confronto. Il percorso di adozione del piano è descritto nell'articolo sul piano delle attività del personale ATA 2026/2027.
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Quali sono i tempi e come si arriva alla firma?
L'art. 8 del CCNL scandisce i passaggi. Se, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili fino a ulteriori trenta, non si raggiunge l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative sulle materie indicate: per la scuola il comma 6 dell'art. 11 elenca a quali voci si applica questa regola, tra cui sicurezza, permessi sindacali, flessibilità oraria ATA, formazione, disconnessione, servizi essenziali e lavoro agile.
Per altre materie, indicate dal comma 7 dell'art. 11, vale una regola diversa. Sono i criteri di ripartizione del fondo, i compensi accessori e i compensi per la valorizzazione del personale. Se il protrarsi delle trattative determina un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione può provvedere in via provvisoria, proseguendo comunque le trattative. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali previsto dall'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001 è fissato in 45 giorni, prorogabili di ulteriori 45.
La trattativa si collega alla programmazione dell'offerta formativa: progetti e attività retribuite con il fondo nascono spesso dalle scelte del PTOF. Sull'aggiornamento annuale del piano si può leggere l'articolo su PTOF 2025-2028 e aggiornamento di ottobre.
Che controlli servono prima della sottoscrizione?
L'art. 8, comma 8, del CCNL prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri siano effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. Il testo dell'art. 40-bis individua tali organi nel collegio dei revisori dei conti, nel collegio sindacale, negli uffici centrali di bilancio o negli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
La sequenza indicata dal contratto è questa:
- l'ipotesi di contratto integrativo, con relazione illustrativa e relazione tecnica, è inviata all'organo di controllo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni;
- trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
L'art. 40-bis precisa inoltre che, se dai contratti integrativi derivano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 3-quinquies.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: portare al tavolo materie escluse dalla contrattazione
L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 esclude l'organizzazione degli uffici e le prerogative dirigenziali. Cosa fare: verificare ogni punto della piattaforma rispetto all'elenco dell'art. 11, comma 4, lettera c.
Errore: confondere confronto e contrattazione. Orario di lavoro e assegnazione alle sedi sono materie di confronto, non di contrattazione. Cosa fare: usare lo strumento previsto per ciascuna materia.
Errore: dare l'informazione oltre il 10 settembre. Il comma 7 dell'art. 5 fissa questo limite per le scuole. Cosa fare: programmare l'invio in tempo utile rispetto alle operazioni di avvio dell'anno.
Errore: firmare in via definitiva senza il controllo. L'ipotesi va inviata all'organo di controllo con le relazioni. Cosa fare: rispettare i dieci giorni per l'invio e attendere l'esito.
Cosa fare se l'organo di controllo formula rilievi. Riprendere la trattativa entro cinque giorni, come previsto dall'art. 8, comma 8.
Domande frequenti
Quanto dura il contratto integrativo d'istituto?
Ha durata triennale, ma i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati ogni anno.
Entro quando il dirigente deve dare l'informazione?
In tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è materia di contrattazione?
Sì, i criteri per la ripartizione delle sue risorse e la determinazione dei compensi sono alla voce c2 dell'art. 11.
L'orario di lavoro si contratta?
A livello di istituto l'articolazione dell'orario di lavoro è materia di confronto; i criteri per la flessibilità oraria ATA sono invece materia di contrattazione.
Quanto può durare il confronto a scuola?
Il periodo degli incontri non può superare 10 giorni per le istituzioni scolastiche ed educative.
Cosa succede se non si raggiunge l'accordo?
Dipende dalla materia: per alcune le parti riassumono le proprie prerogative dopo trenta giorni più eventuali trenta; per altre l'amministrazione può provvedere in via provvisoria, proseguendo le trattative.
Chi controlla la compatibilità dei costi?
L'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che la norma individua tra l'altro nel collegio dei revisori dei conti.
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