Risposta rapida
Il consiglio di istituto si rinnova ogni tre anni o quando mancano componenti, come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 297/1994. Votano genitori, docenti, personale ATA e, nelle secondarie di secondo grado, gli studenti. Le procedure seguono l'OM 215/1991 e le date delle votazioni sono fissate da ciascun Ufficio scolastico regionale: vanno verificate sulla nota della propria regione.
Per l'anno scolastico 2026/2027 gli Uffici scolastici regionali hanno diffuso il 5 ottobre la circolare del Ministero sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, come risulta ad esempio dalle comunicazioni dell'USR Lombardia. Questa guida riassume le regole stabili: chi compone il consiglio, chi vota, come si presentano le liste e come funzionano seggi e sostituzioni. Le date delle votazioni non sono nazionali e vanno lette sulla nota del proprio USR.
Quando si rinnova il consiglio di istituto?
Secondo la pagina del Ministero dedicata agli organi collegiali, le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo e di istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 297/1994.
L'art. 8 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che consiglio e giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Non tutte le scuole, quindi, votano nello stesso anno: dipende dalla scadenza del proprio consiglio o da eventi come il dimensionamento della rete scolastica.
Il calendario è fissato a livello regionale. Le note degli USR degli anni precedenti, come quella dell'USR Lombardia per il 2025/26, indicano che le elezioni per il rinnovo dei consigli giunti a scadenza e le eventuali elezioni suppletive si svolgono nelle giornate stabilite dall'Ufficio regionale, secondo la procedura ordinaria del Titolo III dell'OM 215/1991.
Chi fa parte del consiglio e chi vota?
L'art. 8 del D.Lgs. 297/1994 fissa la composizione in base agli alunni iscritti:
- fino a 500 alunni: 14 componenti, cioè 6 docenti, 1 rappresentante del personale ATA, 6 genitori e il dirigente scolastico;
- oltre 500 alunni: 19 componenti, cioè 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 genitori e il dirigente scolastico.
Negli istituti di istruzione secondaria superiore i genitori sono ridotti a tre o a quattro e altrettanti posti spettano agli studenti eletti. Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo su alcune materie di competenza del consiglio, individuate con rinvio all'art. 10 del decreto.
Ogni componente elegge i propri rappresentanti. Per i genitori, la pagina del Ministero ricorda che entrambi i genitori hanno diritto di voto e che è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Il personale ATA vota se di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto. Il presidente del consiglio è eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Come si presentano le liste?
Le procedure sono quelle dell'OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata dalle ordinanze successive. La guida del Ministero sulle elezioni degli organi collegiali, pubblicata nel 2014, ne riepiloga i passaggi principali:
- le liste si presentano alla commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni;
- le liste sono distinte per ciascuna componente e possono contenere anche un solo nominativo;
- ogni lista va corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, con firme autenticate;
- nessun candidato può comparire in più liste della stessa componente né presentarne una.
Il numero minimo di presentatori dipende dagli elettori della componente: almeno due se gli elettori non superano 20, almeno un decimo se sono tra 21 e 200, almeno venti se sono più di 200. La commissione elettorale verifica firme, requisiti e dichiarazioni e cancella i candidati per i quali manca uno dei requisiti.
Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e genitori.
Come funzionano seggi e scrutinio?
Sempre secondo la guida ministeriale, che richiama gli artt. 37 e 38 dell'OM 215/1991:
- per ogni sede, plesso o succursale si costituisce almeno un seggio e, oltre i trecento alunni, un seggio ogni trecento, salvo esigenze organizzative;
- ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, scelti tra gli elettori, uno dei quali funge da segretario;
- non può far parte del seggio chi è candidato;
- i componenti sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale.
Il dirigente comunica alla commissione le sedi dei seggi entro il 35° giorno precedente il voto e i seggi sono nominati e insediati entro il 5° giorno precedente. Per il numero di preferenze esprimibili e per le operazioni di scrutinio, il riferimento resta il testo dell'OM 215/1991 richiamato dalla nota del proprio USR.
Come funzionano ricorsi e surroghe?
La guida ministeriale indica che, entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito degli elenchi degli elettori, è ammesso ricorso alla commissione elettorale, che decide entro i 5 giorni successivi. Per i ricorsi sui risultati valgono le disposizioni dell'OM 215/1991.
Durante il triennio, chi perde i requisiti per far parte del consiglio è sostituito dai primi dei non eletti delle rispettive liste, come prevede l'art. 8 del D.Lgs. 297/1994. Quando una lista è esaurita si ricorre alle elezioni suppletive, che le note regionali collocano nelle stesse giornate del rinnovo.
Lo stesso art. 8 stabilisce che la rappresentanza studentesca si rinnova ogni anno. Le elezioni annuali dei rappresentanti di classe seguono invece la procedura semplificata entro il 31 ottobre: ne parliamo nell'approfondimento sulle elezioni dei rappresentanti di classe 2026/2027. Le Consulte provinciali hanno regole proprie, illustrate nella guida su Consulte provinciali, suppletive e surroghe.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: cercare una data nazionale delle elezioni
Le giornate di voto sono fissate da ciascun USR. Cosa fare: consultare la nota del proprio Ufficio scolastico regionale per l'a.s. 2026/2027.
Errore: presentare la lista fuori dai termini. I termini vanno dal 20° al 15° giorno antecedente il voto. Cosa fare: calcolarli a ritroso dalla data regionale.
Errore: candidarsi e far parte del seggio. I candidati non possono essere componenti del seggio. Cosa fare: designare scrutatori tra elettori non candidati.
Errore: confondere consiglio di istituto e consigli di classe. Hanno durata e procedure diverse. Cosa fare: verificare quale organo va rinnovato quest'anno.
Cosa fare se un consigliere decade. Subentra il primo dei non eletti della stessa lista; se la lista è esaurita si procede con elezioni suppletive.
Domande frequenti
Ogni quanto si rinnova il consiglio di istituto?
Ogni tre anni scolastici, oppure quando non sono presenti tutte le componenti.
Quando si vota nel 2026/27?
Nelle giornate fissate dall'Ufficio scolastico regionale: non esiste una data unica nazionale.
Possono votare entrambi i genitori?
Sì, entrambi i genitori hanno diritto di voto e possono candidarsi.
Quanti componenti ha il consiglio?
14 nelle scuole fino a 500 alunni e 19 in quelle con più di 500 alunni, dirigente compreso.
Una lista può avere un solo candidato?
Sì, le liste sono distinte per componente e possono contenere anche un solo nominativo.
Gli studenti votano ogni anno?
Nelle secondarie di secondo grado la rappresentanza studentesca si rinnova annualmente.
Chi sostituisce un consigliere decaduto?
Il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'art. 8 del D.Lgs. 297/1994.
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