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Redazione Spaggiari05/11/26, 09:027 min di lettura

Ferie dei docenti precari: quando si godono e cosa succede a fine contratto

Risposta rapida

I docenti godono le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari regionali, esclusi quelli per scrutini, esami e valutazioni. Durante le lezioni sono possibili al massimo sei giornate, se la scuola può sostituire il docente senza costi aggiuntivi. Per supplenti brevi e saltuari e contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il divieto di pagare le ferie non godute non vale per i giorni che non era possibile fruire.

Per chi lavora a scuola con un contratto a tempo determinato, le ferie sollevano due domande ricorrenti: quando è possibile goderle e che cosa succede ai giorni non fruiti quando il contratto finisce. Le risposte si trovano in due norme statali che valgono per tutto il personale docente e che i contratti collettivi non possono modificare.

Questa guida riassume il testo vigente pubblicato su Normattiva della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56, e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Non tratta il numero dei giorni spettanti né le modalità di calcolo, che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.

Corridoio scolastico vuoto e luminoso con banchi e sedie accatastati lungo le finestre aperte
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Quando un docente precario può andare in ferie?

Il docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. La regola è fissata dall'art. 1, comma 54, della legge 228/2012 e riguarda il personale docente di tutti i gradi di istruzione.

Non tutti i giorni senza lezioni sono però utilizzabili. La norma esclude quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per un supplente questo significa guardare al calendario scolastico della propria regione e al piano delle attività della scuola, confrontandoli con la durata del proprio contratto. Le ferie possono essere chieste solo nei giorni di sospensione delle lezioni che cadono mentre il contratto è in corso.

Si possono chiedere ferie durante i giorni di lezione?

Sì, ma con un limite preciso. Nella parte dell'anno in cui si svolgono le lezioni la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (legge 228/2012, art. 1, comma 54).

La concessione non è automatica. È subordinata alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le sei giornate rappresentano quindi un tetto massimo e non un diritto da esercitare in qualunque momento. La richiesta va presentata alla scuola, che valuta la possibilità di garantire la sostituzione. Per conoscere come la scuola organizza le sostituzioni è utile la guida su come funziona la supplenza a scuola.

Le ferie non godute si pagano a fine contratto?

Per il personale delle pubbliche amministrazioni la regola generale è contenuta nel DL 95/2012, art. 5, comma 8. Ferie, riposi e permessi sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva può essere sostituito dalla relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti indicati dallo stesso comma.

Il testo vigente precisa che la mancata fruizione delle ferie dipendente dalla scelta consapevole del lavoratore non comporta trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto. L'onere di provare questa scelta è a carico del datore di lavoro.

Per una parte del personale precario la norma prevede un'eccezione, introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 228/2012. Il comma 8 non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario e al docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. L'esclusione vale limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale è consentito fruirne.

In concreto, per queste tipologie di contratto il divieto di sostituire le ferie con l'indennità non opera per i giorni che non si sono potuti godere nei periodi in cui la fruizione era consentita. I giorni che invece potevano essere fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni restano soggetti alla regola generale. Gli altri contratti a tempo determinato non sono compresi nell'eccezione prevista dal testo letto.

Scuola e personale. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane tra docenti, segreterie e famiglie.

Cosa deve fare la scuola?

Il DL 95/2012 attribuisce responsabilità precise al datore di lavoro. Attraverso i propri poteri organizzativi deve garantire al personale la possibilità di fruire pienamente di ferie, riposi e permessi.

La norma richiede anche un passaggio formale: il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali, informandolo in tempo utile che, se non fruite, andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.

Ai fini del comma, per datore di lavoro si intende il soggetto responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie, individuato secondo l'ordinamento della singola amministrazione. Il testo stabilisce inoltre che la violazione della disposizione comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.

Per la segreteria questo si traduce nel comunicare per tempo al personale con contratto a tempo determinato i periodi in cui le ferie possono essere fruite, conservando traccia dell'invito.

Perché il contratto collettivo non può derogare?

Le regole dei commi 54 e 55 della legge 228/2012 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Lo prevede il comma 56, che dispone anche la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti dal 1° settembre 2013.

Il contratto collettivo resta la fonte che determina il periodo di ferie per ciascuna categoria di personale, come richiama lo stesso DL 95/2012. Collocazione delle ferie durante l'anno e regola sulle ferie non godute dei supplenti sono invece fissate dalla legge. Per chi valuta nuove supplenze attraverso le candidature dirette è utile anche la guida su interpello e MAD.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: considerare ferie tutti i giorni senza lezioni

I giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative sono esclusi. Cosa fare: verificare il piano delle attività della scuola prima di presentare la domanda.

Errore: dare per scontate le sei giornate durante le lezioni. La fruizione dipende dalla possibilità di sostituire il docente senza oneri aggiuntivi. Cosa fare: presentare la richiesta per tempo e attendere l'autorizzazione.

Errore: pensare che tutte le ferie non godute vengano pagate. L'eccezione riguarda solo la differenza tra giorni spettanti e giorni in cui era consentito fruirne. Cosa fare: verificare con la segreteria quanti giorni si potevano godere durante il contratto.

Errore: estendere l'eccezione a ogni contratto a tempo determinato. La norma cita supplenti brevi e saltuari e contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Cosa fare: controllare la tipologia indicata nel proprio contratto.

Cosa fare se non si è ricevuto alcun invito a fruire delle ferie. La norma pone l'invito formale a carico del datore di lavoro. Cosa fare: chiedere chiarimenti alla segreteria prima della fine del contratto.

Domande frequenti

Un supplente può andare in ferie durante le vacanze di Natale?

Sì, se il contratto è in corso e i giorni rientrano nella sospensione delle lezioni prevista dal calendario regionale.

Le ferie si possono prendere durante gli scrutini?

No. I giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative sono esclusi dalla fruizione delle ferie.

Quante giornate di ferie si possono chiedere durante le lezioni?

Al massimo sei giornate lavorative, se la scuola può sostituire il docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le ferie non godute di un supplente breve vengono pagate?

Il divieto di pagamento non si applica alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era consentito fruirne.

L'eccezione vale anche per il personale ATA?

Sì, per il personale ATA supplente breve e saltuario. La norma la prevede espressamente anche per questa categoria.

Chi deve invitare il personale a godere le ferie?

Il datore di lavoro, cioè il soggetto responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie.

Il contratto collettivo può prevedere regole diverse?

No. I commi 54 e 55 della legge 228/2012 non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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