Risposta rapida
Per i docenti di ruolo la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 della L. 107/2015). Le attività sono definite da ogni scuola in coerenza con il PTOF, il piano di miglioramento e le priorità del Piano nazionale. La legge non fissa un monte ore annuo uguale per tutti; obblighi specifici riguardano, per esempio, i neoassunti e la sicurezza.
All'avvio dell'anno scolastico collegi dei docenti e dirigenti tornano a lavorare sul piano di formazione d'istituto. Le domande sono ricorrenti: quante ore servono, quali attività valgono, chi decide, come si documenta. Questa guida riassume il quadro normativo in vigore, distinguendo l'obbligo generale di formazione in servizio dagli obblighi specifici che riguardano solo alcune categorie di docenti o alcuni ambiti.
Cosa prevede la legge 107/2015 sulla formazione dei docenti?
Il riferimento è il comma 124 dell'art. 1 della legge 107/2015. Il testo stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati dei piani di miglioramento previsti dal DPR 80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
La pagina del Ministero dedicata alla formazione dei docenti riassume gli strumenti introdotti dalla legge:
- il principio dell'obbligatorietà della formazione in servizio;
- la carta personale del docente per la formazione;
- un Piano nazionale di formazione triennale, con le relative risorse;
- l'inserimento nel PTOF di ogni scuola della ricognizione dei bisogni formativi e delle azioni formative progettate;
- il riconoscimento della partecipazione a ricerca, formazione e documentazione di buone pratiche come criterio per valorizzare la professionalità docente.
In attuazione del comma 124, il primo Piano nazionale di formazione del personale docente è stato adottato con il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, per il triennio 2016-2019, come ricorda la pagina ministeriale sulla formazione in servizio. Per le priorità del triennio in corso il riferimento sono le note e i decreti che il Ministero pubblica di volta in volta.
Come si costruisce il piano di formazione d'istituto?
La legge affida alla scuola la definizione delle attività. Il piano di formazione d'istituto è quindi una parte del PTOF e va costruito su tre basi indicate dal comma 124:
- i bisogni formativi rilevati, raccolti con una ricognizione interna tra i docenti;
- i risultati del piano di miglioramento, cioè le priorità emerse dal rapporto di autovalutazione;
- le priorità nazionali del Piano nazionale di formazione.
In pratica, il percorso più lineare prevede che il dirigente e lo staff raccolgano i bisogni, il collegio dei docenti deliberi il piano e il PTOF ne recepisca le azioni. Un piano chiaro indica le aree tematiche, il tipo di attività (corsi, laboratori, ricerca-azione, gruppi di lavoro), i destinatari e le modalità di documentazione.
Quali attività rientrano nella formazione riconosciuta?
La legge non elenca in modo chiuso le attività valide. Il criterio è la coerenza: un'attività rientra nel piano d'istituto quando è collegata al PTOF, al piano di miglioramento e alle priorità nazionali. Accanto ai corsi tradizionali, la pagina ministeriale valorizza la partecipazione alla ricerca e la documentazione di buone pratiche, riconosciute come criteri di valorizzazione professionale.
Le attività che le scuole includono più spesso nei piani sono:
- corsi e laboratori organizzati dalla scuola o dalle reti di scuole;
- iniziative promosse dal Ministero e dagli Uffici scolastici regionali;
- percorsi scelti dal singolo docente e coerenti con il piano, anche sostenuti con la carta del docente prevista dal comma 121;
- attività di ricerca-azione e di documentazione didattica condivisa.
Il comma 124 non fissa un numero minimo di ore annue uguale per tutti i docenti di ruolo. Eventuali soglie orarie vanno quindi cercate nel piano d'istituto deliberato dal collegio o in specifiche disposizioni nazionali, non presunte.
La formazione continua incentivata
Dal 2023/2024 il D.L. 36/2022 ha introdotto, accanto all'obbligo del comma 124, un sistema di formazione continua incentivata per i docenti di ruolo, articolato in percorsi almeno triennali, con attività svolte fuori dall'orario di insegnamento. L'accesso è su base volontaria, nei limiti delle risorse, ed è previsto che diventi obbligatorio per i docenti immessi in ruolo dopo l'adeguamento del contratto collettivo. È un canale distinto dal piano d'istituto e con regole proprie.
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Quali formazioni sono obbligatorie per tutti o per alcuni?
Oltre all'obbligo generale, alcune formazioni hanno una base normativa specifica.
Sicurezza sul lavoro. L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti da un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Per i docenti, come per tutto il personale, questa formazione va pianificata dalla scuola indipendentemente dal piano di formazione sulla didattica.
Docenti neoassunti. Il percorso di formazione e prova è disciplinato dal D.M. 226 del 16 agosto 2022: le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, sono obbligatorie e aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla formazione del comma 124. Per il 2025/26 la nota DGOSV n. 95371 dell'11 dicembre 2025 ha confermato l'articolazione in quattro fasi: 6 ore di incontri, 12 ore di laboratori, 12 ore di peer to peer e 20 ore di formazione online. Le indicazioni per il 2026/27 vanno verificate nella nota ministeriale dell'anno. Sul percorso estivo dei neoimmessi si veda il nostro approfondimento sulla formazione dei docenti neoimmessi.
Come si documenta la formazione?
La documentazione serve a due scopi: dimostrare la coerenza con il piano d'istituto e rendere visibile il lavoro svolto, che la legge collega alla valorizzazione della professionalità. Alcune buone pratiche:
- conservare attestati con ente, titolo, date, ore e modalità di svolgimento;
- tenere un riepilogo personale delle attività collegate alle aree del piano d'istituto;
- per le attività interne, far registrare presenze e verbali alla scuola;
- per le attività di ricerca o documentazione, conservare i materiali prodotti e condivisi.
Il tema della formazione si intreccia anche con il benessere professionale: ne abbiamo parlato nell'articolo su burnout degli insegnanti e formazione.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: cercare nella legge un monte ore annuo obbligatorio
Il comma 124 stabilisce l'obbligo ma non una soglia oraria uguale per tutti. Cosa fare: fare riferimento al piano deliberato dal collegio e alle disposizioni nazionali specifiche.
Errore: confondere la formazione dei neoassunti con quella in servizio. Le 50 ore del D.M. 226/2022 sono aggiuntive rispetto al comma 124. Cosa fare: tenere i due percorsi distinti nella documentazione.
Errore: approvare un piano non collegato al PTOF e al piano di miglioramento. La legge chiede coerenza con entrambi. Cosa fare: partire dalla ricognizione dei bisogni e dalle priorità del rapporto di autovalutazione.
Errore: trascurare la formazione sulla sicurezza. Ha una base normativa autonoma. Cosa fare: pianificarla a parte, con durata e contenuti previsti dagli accordi Stato-Regioni.
Cosa fare se un corso scelto dal docente non compare nel piano. Verificarne la coerenza con le aree del piano d'istituto e conservare l'attestato; in caso di dubbio, chiedere al dirigente come viene considerato.
Domande frequenti
La formazione dei docenti è obbligatoria?
Sì, per i docenti di ruolo la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale secondo il comma 124 della L. 107/2015.
Quante ore di formazione deve fare un docente ogni anno?
La legge non fissa un monte ore annuo uguale per tutti. Le attività e l'impegno richiesto sono definiti dal piano di formazione d'istituto.
Chi decide il piano di formazione della scuola?
La scuola, in coerenza con PTOF, piano di miglioramento e priorità del Piano nazionale. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti.
Le ore dei neoassunti contano come formazione in servizio?
No. Il D.M. 226/2022 le definisce aggiuntive rispetto alla formazione prevista dal comma 124.
La formazione sulla sicurezza è obbligatoria anche per i docenti?
Sì. L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.
Si può usare la carta del docente per i corsi?
La carta, prevista dal comma 121 della L. 107/2015, è nata per sostenere la formazione continua e l'aggiornamento dei docenti di ruolo.
Che cos'è la formazione continua incentivata?
Un sistema introdotto dal D.L. 36/2022, con percorsi almeno triennali svolti fuori dall'orario di insegnamento, distinto dall'obbligo del comma 124.
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