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Spaggiari21/10/26, 17:028 min di lettura

IeFP quadriennali: il decreto sulla valutazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Risposta rapida

Il decreto del 14 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, istituisce il sistema di valutazione per validare i percorsi IeFP quadriennali della filiera tecnologico-professionale. Si basa sulle prove INVALSI e sull'autovalutazione con RAV e Piano di miglioramento. I diplomati dei percorsi validati possono accedere agli ITS Academy e, dall'anno scolastico 2027/2028, chiedere di sostenere l'esame di maturità.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2026, pubblica il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, firmato il 14 maggio 2026 insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il titolo indica l'oggetto: la disciplina del sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, per la validazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026. Questa guida riassume i nove articoli del testo, senza aggiungere elementi che il decreto non contiene.

Che cosa sono i percorsi IeFP quadriennali della filiera?

L'art. 1 del decreto definisce la IeFP come l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale prevista dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di competenza delle regioni, per il rilascio del diploma professionale di tecnico. Le figure sono quelle definite con l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2019.

La filiera formativa tecnologico-professionale è il modello di offerta integrata istituito dall'art. 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Ne fanno parte percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale e, dove coerenti e presenti nell'offerta regionale, percorsi IeFP, percorsi degli ITS Academy riferiti all'area tecnologica di filiera e, ove presenti, percorsi IFTS. Per le candidature delle scuole alla filiera abbiamo dedicato una guida alla filiera 4+2 per il 2027/2028.

Il decreto riguarda in particolare i percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005, erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni che aderiscono alla filiera.

Cosa prevede il decreto sulla valutazione?

L'art. 2 istituisce il sistema di valutazione e ne chiarisce la base giuridica: l'art. 25-bis, comma 4, lettera b), del D.L. 144/2022. Quella norma prevede che la validazione dei percorsi avvenga attraverso un sistema di valutazione basato sugli esiti delle rilevazioni INVALSI, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in Conferenza unificata.

Tre punti del decreto definiscono il perimetro:

  • il sistema di valutazione è obbligatorio per tutte le istituzioni formative accreditate dalle regioni nell'ambito della filiera;
  • si basa su due elementi: gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti predisposte dall'INVALSI e l'autovalutazione mediante Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM);
  • la validazione riguarda i percorsi quadriennali della singola istituzione formativa regionale.

Dal presente decreto, precisa l'art. 9, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mani che usano un multimetro su un quadro elettrico didattico in un laboratorio di formazione professionale
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Come funzionano le prove INVALSI e il RAV?

L'art. 3 stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, per ottenere la validazione le istituzioni formative aderenti alla filiera partecipano alle rilevazioni nazionali sulle competenze di base predisposte dall'INVALSI per gli studenti dei percorsi quadriennali. L'analisi è aggregata per centro e non per singolo studente.

Le prove seguono due momenti:

  • secondo anno: prove standardizzate di grado 10, tenendo conto della specificità dei percorsi regionali. L'INVALSI definisce un indice aggregato a livello di istituzione formativa basato sui risultati di queste prove;
  • quarto anno: rilevazioni standardizzate di grado 12, con prove finali sulle competenze di base specificamente definite.

Il secondo pilastro è l'autovalutazione. Le istituzioni formative avviano un processo di autovalutazione e miglioramento con RAV e Piano di miglioramento, con particolare attenzione agli indicatori di processo e alla dimensione professionalizzante. In via di prima applicazione adottano il modello sperimentale di RAV elaborato dall'INVALSI e utilizzato nell'anno formativo 2021/2022, in attesa delle linee guida previste dal DPR 80/2013.

Dall'anno scolastico 2025/2026 è prevista anche la compilazione di un questionario per raccogliere dati utili a costruire indicatori di contesto, di esito e di processo, da affiancare all'indice basato sulle prove di grado 10. Il quadro di riferimento degli indicatori specifici della IeFP è definito dall'INVALSI, sentito il Comitato di monitoraggio nazionale. Per un confronto con le prove nella scuola secondaria di secondo grado, è utile la nostra guida sulle prove INVALSI in quinta superiore.

L'art. 7 aggiunge il monitoraggio: l'INVALSI elabora ogni anno una relazione sulle rilevazioni di grado 10 e di grado 12 nelle strutture formative accreditate, i cui esiti rientrano nella relazione annuale dell'istituto.

Come si accede all'esame di maturità e agli ITS Academy?

La validazione apre due possibilità per chi ha conseguito il diploma professionale al termine del percorso quadriennale.

ITS Academy. L'art. 2 del decreto, in linea con l'art. 25-bis, comma 4, del D.L. 144/2022, consente l'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy in deroga all'art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Esame di maturità. L'art. 4 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, chi ha concluso un percorso quadriennale validato e intende avvalersi del diritto di accesso all'esame possa presentare istanza all'Ufficio scolastico regionale competente. L'esame si svolge presso l'istituto professionale, statale o paritario, che eroga i percorsi correlati ai profili IeFP secondo l'allegato 4 del regolamento n. 92/2018, in deroga:

  • all'esame preliminare previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 62/2017;
  • alla previa frequenza del corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005.

L'USR assegna l'istituto entro la fine del terzo anno del percorso IeFP, prioritariamente presso la scuola aderente alla filiera. Se non c'è corrispondenza tra i percorsi, individua la scuola con la maggiore coerenza con il percorso IeFP. Le specifiche di realizzazione e di accesso sono rinviate all'ordinanza annuale del Ministero sull'esame conclusivo del secondo ciclo.

Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e famiglie.

Qual è il ruolo delle regioni?

La IeFP resta di competenza regionale. L'art. 5 prevede che le regioni, nell'ambito della propria autonomia, possano dotarsi di un'unità tecnica regionale a supporto dei percorsi IeFP di filiera. Attraverso questa unità, in collaborazione con INVALSI, Ministero del lavoro e Struttura tecnica del Ministero per la promozione della filiera, attivano un programma di misure di accompagnamento per le istituzioni formative, con l'obiettivo di supportare il raccordo con l'istruzione professionale.

L'art. 6 chiede azioni di collaborazione tra i soggetti aderenti alla filiera per promuovere l'accesso all'esame. L'art. 8 precisa che Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del decreto nell'ambito delle competenze statutarie.

Il decreto richiama anche il Comitato di monitoraggio nazionale della filiera, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica, con rappresentanti di Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro, regioni, parti sociali, INVALSI e INDIRE.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: pensare che la validazione riguardi tutti i percorsi IeFP

Il decreto riguarda i percorsi quadriennali di filiera delle istituzioni formative accreditate dalle regioni che aderiscono alla filiera tecnologico-professionale. Cosa fare: verificare con la regione e con l'istituzione formativa se il percorso rientra nella filiera.

Errore: considerare facoltativa la valutazione. Per le istituzioni formative accreditate della filiera il sistema di valutazione è obbligatorio. Cosa fare: pianificare la partecipazione alle prove INVALSI e la compilazione di RAV e questionario.

Errore: confondere le prove con una valutazione del singolo studente. Le rilevazioni di grado 10 hanno analisi aggregata per centro. Cosa fare: comunicarlo con chiarezza a studenti e famiglie.

Errore: anticipare l'accesso all'esame di maturità. Il decreto lo prevede a partire dall'anno scolastico 2027/2028. Cosa fare: per date e modalità attendere l'ordinanza annuale del Ministero.

Cosa fare se non c'è un istituto professionale corrispondente. L'USR individua la scuola con la maggiore coerenza con il percorso IeFP.

Domande frequenti

Quando è stato pubblicato il decreto?

Il decreto del 14 maggio 2026 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2026.

Chi deve partecipare al sistema di valutazione?

Tutte le istituzioni formative accreditate dalle regioni nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale.

Su cosa si basa la validazione dei percorsi?

Sugli esiti delle prove INVALSI e sull'autovalutazione con Rapporto di autovalutazione e Piano di miglioramento.

In quali anni si svolgono le prove INVALSI?

Al secondo anno, con prove di grado 10, e al quarto anno, con rilevazioni di grado 12.

Da quando si può chiedere di sostenere l'esame di maturità?

Dall'anno scolastico 2027/2028, con istanza all'Ufficio scolastico regionale competente.

Dove si sostiene l'esame?

Presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'USR entro la fine del terzo anno del percorso.

Serve l'esame preliminare o il corso annuale?

No, per i percorsi validati è prevista la deroga all'esame preliminare e al corso annuale previsti dalla normativa.

Il decreto comporta nuovi costi?

Secondo l'art. 9, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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