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Redazione Spaggiari22/10/26, 17:027 min di lettura

Infortuni a scuola: denuncia INAIL, tempi e copertura di studenti e personale

Risposta rapida

Studenti e personale sono assicurati INAIL per gli infortuni avvenuti nei luoghi e nelle attività scolastiche organizzate dalla scuola, anche esterne. Dall'anno scolastico 2025/2026 la tutela estesa dal D.L. 48/2023 è strutturale. Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni la denuncia va inviata online entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, entro ventiquattro ore nei casi più gravi.

Con l'avvio delle attività motorie, dei laboratori e delle uscite didattiche, le segreterie ricevono più domande su cosa fare quando uno studente o un dipendente si fa male a scuola. Il quadro è definito dal testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha ampliato la tutela in ambito scolastico. Le indicazioni operative sono pubblicate dall'INAIL nella pagina dedicata all'assicurazione in ambito scolastico. Questa guida le riassume, senza aggiungere elementi che le fonti non contengono.

Chi è assicurato INAIL a scuola?

L'art. 18 del D.L. 48/2023 ha esteso l'obbligo assicurativo previsto dal DPR 1124/1965 alle attività di insegnamento-apprendimento nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Il comma 2 elenca i soggetti compresi: personale scolastico, esperti esterni, assistenti di laboratorio, alunni e studenti, inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale, IFTS, ITS Academy e CPIA. Il comma 4-bis rende la disciplina applicabile anche al 2024/2025 e a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Secondo l'INAIL, la tutela si articola così:

  • docenti: sono tutelati per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, compreso l'infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività, con il solo limite del rischio elettivo;
  • alunni e studenti, dalla scuola dell'infanzia all'università: sono tutelati per gli eventi riconducibili ai luoghi dell'attività e alle loro pertinenze, per esempio urti contro arredi, cadute dalle scale, nei bagni o nel cortile;
  • attività comprese: mensa, attività ricreative, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, visite guidate, attività ludico-sportive, tirocini curriculari e iniziative previste dai progetti educativi della scuola.

L'INAIL precisa che per le scuole statali l'assicurazione opera nella forma della gestione per conto dello Stato, senza versamento di premio; per le scuole non statali è previsto un premio speciale unitario annuale.

Cosa succede per gli infortuni in itinere?

Per alunni e studenti gli infortuni in itinere, cioè nel tragitto, sono esclusi dalla tutela, con un'eccezione: gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. L'INAIL indica che sono tutelati nel tragitto tra la scuola e il luogo dell'esperienza di lavoro e nel tragitto tra l'abitazione e quel luogo.

Quest'ultimo punto deriva dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. La norma interpreta l'art. 18 del D.L. 48/2023 nel senso che la tutela si applica anche agli infortuni nel tragitto dall'abitazione o dal domicilio dello studente al luogo dei percorsi di FSL e ritorno. Per i docenti, come visto, l'infortunio in itinere è compreso.

Mani che compilano un modulo accanto a un computer portatile sulla scrivania di una segreteria scolastica
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Quando scatta l'obbligo di denuncia e in quali tempi?

L'art. 53 del DPR 1124/1965 stabilisce che il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzo. A scuola, la denuncia fa capo all'istituzione scolastica e quindi al dirigente. I tempi fissati dalla norma sono:

  • entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, cioè numero identificativo e data di rilascio, già trasmesso per via telematica all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria;
  • entro ventiquattro ore in caso di morte o pericolo di morte;
  • se l'inabilità inizialmente prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto giorno, il termine decorre da quest'ultimo.

La denuncia va presentata anche quando il datore di lavoro ritiene che non ricorrano gli estremi della tutela: la valutazione spetta all'Istituto.

Quali canali si usano per la denuncia?

L'INAIL distingue due adempimenti. La denuncia/comunicazione di infortunio riguarda gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento. La comunicazione di infortunio dell'area prevenzione riguarda gli infortuni dei lavoratori con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e fino a tre giorni.

Entrambe si trasmettono con i servizi online del portale INAIL. Nella pratica, la segreteria che gestisce la pratica deve disporre delle credenziali di accesso ai servizi e conoscere chi, nell'istituto, è incaricato di inviarla.

Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e famiglie.

Che ruolo hanno famiglia e medico?

Il certificato medico è il punto di partenza: secondo l'art. 53 è il medico o la struttura sanitaria che lo rilascia a trasmetterlo per via telematica all'INAIL. Alla scuola servono i riferimenti del certificato, cioè numero identificativo e data di rilascio, per inviare la denuncia. Per questo è utile che la famiglia, in caso di infortunio di uno studente, consegni tempestivamente alla segreteria la documentazione ricevuta.

Sul piano delle prestazioni, l'INAIL ricorda che per alunni e studenti non è prevista l'indennità per inabilità temporanea assoluta, perché ha natura sostitutiva della retribuzione, salvo il caso degli studenti lavoratori. Le altre prestazioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

Che differenza c'è con le polizze integrative?

La tutela INAIL è un'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge. Molte scuole stipulano anche polizze assicurative integrative, ma si tratta di contratti distinti: coperture, massimali e procedure dipendono dalle condizioni sottoscritte dall'istituto, e vanno verificati nel contratto. Un caso diverso ancora sono le polizze sanitarie per il personale, di cui abbiamo parlato nella guida alla polizza sanitaria per docenti e ATA.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: non denunciare perché si pensa che l'infortunio non sia indennizzabile

L'art. 53 impone la denuncia indipendentemente da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge. Cosa fare: inviare la denuncia nei termini e lasciare la valutazione all'INAIL.

Errore: far decorrere i due giorni dall'evento. Il termine decorre dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Cosa fare: registrare la data in cui la scuola riceve questi riferimenti.

Errore: confondere denuncia e comunicazione di infortunio. Sono adempimenti diversi, legati alla durata della prognosi. Cosa fare: verificare la prognosi sul certificato prima di scegliere il servizio online.

Errore: considerare coperto ogni tragitto degli studenti. Per gli studenti l'in itinere è escluso, salvo i percorsi di formazione scuola-lavoro. Cosa fare: informare correttamente le famiglie.

Cosa fare se l'infortunio avviene durante un'uscita didattica. Le uscite organizzate e autorizzate dalla scuola rientrano tra le attività tutelate: si seguono le stesse regole di denuncia.

Domande frequenti

Gli studenti sono assicurati INAIL anche in palestra?

Sì. La tutela riguarda gli eventi nei luoghi delle attività didattiche e loro pertinenze e le attività ludico-sportive organizzate dalla scuola.

La tutela estesa vale ancora nel 2026/2027?

Sì. Il comma 4-bis dell'art. 18 del D.L. 48/2023 la rende applicabile a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Entro quanto va fatta la denuncia?

Entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico; entro ventiquattro ore in caso di morte o pericolo di morte.

Chi trasmette il certificato medico all'INAIL?

Il medico o la struttura sanitaria che lo rilascia, per via telematica. La scuola usa i riferimenti del certificato per la denuncia.

Uno studente che si fa male andando a scuola è tutelato?

In generale no: per gli studenti l'infortunio in itinere è escluso, salvo il tragitto legato ai percorsi di formazione scuola-lavoro.

E un docente che si fa male nel tragitto casa-scuola?

Per il personale docente l'INAIL indica che l'infortunio in itinere è compreso nella tutela.

Agli studenti spetta l'indennità giornaliera?

No, l'indennità per inabilità temporanea assoluta non è prevista per alunni e studenti, salvo gli studenti lavoratori.

La polizza integrativa della scuola sostituisce l'INAIL?

No. È un contratto distinto, con condizioni proprie che vanno verificate nel testo della polizza.

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