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Redazione Spaggiari24/10/26, 09:039 min di lettura

Istruzione domiciliare e scuola in ospedale 2026/27: come si attiva e chi fa cosa

Risposta rapida

L'istruzione domiciliare si attiva per alunni che, a causa di gravi patologie, non possono frequentare per almeno 30 giorni, anche non continuativi. Servono la richiesta della famiglia e una certificazione del medico ospedaliero o dei servizi sanitari nazionali. Il consiglio di classe elabora il progetto, approvato da collegio dei docenti e consiglio d'istituto; l'USR può assegnare un contributo.

Ogni anno alcune famiglie si trovano a gestire assenze lunghe dovute a cure ospedaliere o domiciliari. In questi casi il diritto allo studio è garantito da due servizi distinti: la scuola in ospedale, per chi è ricoverato, e l'istruzione domiciliare, per chi è in cura a casa. Per l'anno scolastico 2026/27 il quadro di riferimento resta quello delle Linee di indirizzo nazionali del Ministero, insieme a due articoli dei decreti legislativi del 2017 su inclusione e valutazione. Questa guida riassume requisiti, passaggi e ruoli, distinguendo ciò che è stabilito a livello nazionale da ciò che dipende dall'Ufficio scolastico regionale.

Cosa prevedono le Linee di indirizzo nazionali?

Le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare sono state adottate con il D.M. n. 461 del 6 giugno 2019 e sono consultabili anche sul portale ministeriale dedicato. Il documento definisce i due servizi, ne descrive l'organizzazione e attribuisce i compiti ai diversi livelli dell'amministrazione.

La base normativa è l'art. 16 del D.Lgs. 66/2017: le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per almeno trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate. La norma prevede che si possano usare anche le nuove tecnologie e che si operi nell'ambito delle risorse disponibili.

La distinzione tra i due servizi è operativa:

  • scuola in ospedale: si svolge in sezioni dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'ospedale sulla base di apposite convenzioni;
  • istruzione domiciliare: è attivata dalla scuola di appartenenza dell'alunno, con un progetto specifico, quando le terapie impediscono la frequenza regolare.

Chi ha diritto all'istruzione domiciliare?

Secondo le Linee di indirizzo, il servizio può essere erogato ad alunni di scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, che a causa di gravi patologie siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare per un periodo non inferiore a 30 giorni, anche non continuativi.

Tre precisazioni sono utili per famiglie e segreterie:

  • periodi non continuativi: il servizio è previsto anche quando si alternano cicli di cura ospedaliera e domiciliare, o quando la struttura sanitaria autorizza rientri a scuola durante le cure a casa;
  • nessun ricovero obbligatorio: l'attivazione non deve necessariamente seguire un'ospedalizzazione;
  • alunni con disabilità certificata: per chi è certificato ai sensi della legge 104/92, l'istruzione domiciliare può essere garantita dall'insegnante di sostegno, in coerenza con il progetto individuale e il PEI. Sul lavoro di osservazione e definizione degli obiettivi, si veda la nostra guida a PEI e PDP 2026/27.

Conta anche chi rilascia la certificazione. Le Linee di indirizzo richiedono una certificazione sanitaria idonea e dettagliata, che indichi l'impossibilità di frequentare per almeno 30 giorni, rilasciata dal medico ospedaliero (come già previsto dalla C.M. n. 149 del 10 ottobre 2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali. Sono esclusi il medico di famiglia e i medici o le strutture private.

Come si attiva il progetto e chi fa cosa?

Il percorso parte dalla famiglia e coinvolge la scuola e l'amministrazione regionale. In sintesi:

  1. Famiglia: presenta alla scuola di appartenenza una richiesta formale, con la certificazione sanitaria.
  2. Consiglio di classe: elabora un progetto formativo che indica il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari a cui dare priorità e le ore di lezione previste.
  3. Collegio dei docenti e consiglio d'istituto: approvano il progetto, che va inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.
  4. Dirigente scolastico: comunica l'attivazione all'Ufficio scolastico regionale e, se necessario, chiede l'accesso alle risorse ministeriali trasmettendo la documentazione al Comitato tecnico regionale.
  5. USR e Comitato tecnico regionale: valutano le richieste e assegnano eventuali contributi, nel limite delle risorse e secondo criteri di priorità.

Un punto spesso frainteso: secondo le Linee di indirizzo, il parere del Comitato tecnico regionale serve solo per accedere al contributo economico e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto. La scuola, quindi, può avviare l'istruzione domiciliare dopo l'approvazione degli organi collegiali, anche prima che sia definito l'eventuale finanziamento.

Per accelerare i tempi, le scuole possono anche predisporre un progetto generale per l'istruzione domiciliare, approvato una volta dagli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dettagliano di volta in volta con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.

Mani di un docente che sfogliano un quaderno accanto a un raccoglitore di documenti su una scrivania
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Quali docenti sono coinvolti e per quante ore?

Le Linee di indirizzo indicano un monte ore orientativo: 4-5 ore settimanali per la scuola primaria e 6-7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Il documento specifica che si tratta di valori indicativi, da stabilire in base ai bisogni formativi, di cura e di riabilitazione dell'alunno.

Sui docenti l'ordine indicato è questo:

  • in generale, l'istruzione domiciliare è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo;
  • in mancanza di disponibilità, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola o di scuole vicine, senza escludere i docenti ospedalieri;
  • se nessun docente interno si rende disponibile, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche con l'aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere del territorio.

Se l'alunno è in cura lontano da casa, per esempio in un'altra Regione, è la scuola polo della Regione in cui è in cura a predisporre il percorso, con docenti delle scuole vicine e il supporto degli Uffici scolastici regionali coinvolti.

Le Linee di indirizzo considerano auspicabile l'uso delle tecnologie e, quando possibile, della didattica a distanza, anche per ridurre l'isolamento che il rapporto individuale insegnante-alunno può comportare. Se non tutte le materie possono essere svolte a domicilio, è opportuno prevedere attività di insegnamento a distanza.

Su retribuzione delle ore aggiuntive, importi dei contributi e modulistica non esiste un valore nazionale unico: dipendono dal riparto ministeriale, dalle decisioni del Comitato tecnico regionale e dalle indicazioni del singolo USR. Il riferimento operativo è l'Ufficio scolastico regionale e la scuola polo regionale, che le Linee di indirizzo descrivono come "sportello informativo" sul territorio.

Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e famiglie.

Come funzionano valutazione, scrutinio ed esami?

La valutazione è regolata dall'art. 22 del D.Lgs. 62/2017. Per gli alunni che frequentano corsi in ospedale per periodi rilevanti, i docenti ospedalieri trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato, ai fini della valutazione periodica e finale. Se la frequenza in ospedale è prevalente rispetto a quella nella classe, lo scrutinio lo effettuano i docenti ospedalieri, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli elementi di valutazione elaborati dai docenti della classe.

Il comma 3 dello stesso articolo estende queste modalità di valutazione ai casi di istruzione domiciliare. Per gli esami, le Linee di indirizzo rinviano al D.M. 741/2017 per il primo ciclo e all'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 62/2017 per l'esame di Stato del secondo ciclo, anche quando l'alunno è ricoverato nel periodo delle prove.

Sulla documentazione, le Linee di indirizzo stabiliscono che il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua le verifiche e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. Per tutti i percorsi è previsto un portfolio dello studente, compilato dai docenti domiciliari e da quelli della classe, anche sulla base delle relazioni degli insegnanti ospedalieri. Il documento non detta regole specifiche sul registro per l'istruzione domiciliare: le modalità di registrazione delle attività vanno definite dalla scuola nel progetto, in modo coerente con la valutazione prevista dall'art. 22.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: accettare una certificazione del medico di famiglia

Le Linee di indirizzo la escludono. Cosa fare: chiedere alla famiglia una certificazione del medico ospedaliero o dei servizi sanitari nazionali che indichi il periodo di impossibilità alla frequenza.

Errore: attendere il parere del Comitato tecnico regionale per avviare il progetto. Il parere riguarda solo il contributo economico. Cosa fare: completare l'approvazione degli organi collegiali e attivare il servizio, comunicandolo all'USR.

Errore: escludere l'istruzione domiciliare perché non c'è stato un ricovero. Non è un requisito. Cosa fare: valutare la certificazione delle terapie domiciliari o in day hospital.

Errore: trattare i 30 giorni come un periodo continuativo. La soglia vale anche per periodi non continuativi. Cosa fare: considerare l'insieme dei cicli di cura indicati nella certificazione.

Cosa fare se nessun docente della classe è disponibile. Coinvolgere altri docenti della scuola o di scuole vicine e, se necessario, cercare personale esterno con il supporto delle scuole con sezioni ospedaliere.

Cosa fare se l'alunno è in cura in un'altra Regione. Contattare la scuola polo della Regione in cui è in cura, che secondo le Linee di indirizzo predispone il percorso.

Domande frequenti

Quanti giorni di assenza servono per l'istruzione domiciliare?

Almeno 30 giorni di impossibilità alla frequenza, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.

Chi deve firmare la certificazione medica?

Il medico ospedaliero o comunque i servizi sanitari nazionali. Non sono ammessi il medico di famiglia e i medici o le strutture private.

L'istruzione domiciliare vale anche per le scuole paritarie?

Sì. Le Linee di indirizzo la prevedono per alunni di scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie.

Chi presenta la domanda?

La famiglia, con una richiesta formale alla scuola di appartenenza corredata dalla certificazione sanitaria.

Quante ore di lezione sono previste a domicilio?

Indicativamente 4-5 ore settimanali alla primaria e 6-7 alla secondaria, da adattare ai bisogni e alle condizioni di salute dell'alunno.

Chi valuta un alunno seguito in ospedale?

La scuola di appartenenza, sulla base degli elementi trasmessi dai docenti ospedalieri. Se la frequenza in ospedale è prevalente, lo scrutinio lo fanno i docenti ospedalieri d'intesa con la scuola.

Un alunno con disabilità può essere seguito a casa dall'insegnante di sostegno?

Sì, le Linee di indirizzo lo prevedono per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92, in coerenza con il progetto individuale e il PEI.

A chi chiedere informazioni su contributi e modulistica?

All'Ufficio scolastico regionale e alla scuola polo regionale, che gestiscono risorse e indicazioni operative sul territorio.

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