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Redazione Spaggiari31/10/26, 09:016 min di lettura

Istruzione parentale: comunicazione, obblighi ed esami di idoneità

Risposta rapida

Con l'istruzione parentale i genitori provvedono direttamente all'istruzione dei figli. Devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e presentare ogni anno la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono ogni anno l'esame di idoneità come candidati esterni in una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'istruzione parentale, chiamata spesso homeschooling nell'uso comune, è una delle modalità con cui si può assolvere il dovere di istruzione. La scelta resta delle famiglie, ma comporta adempimenti precisi verso la scuola e verso le autorità che vigilano sull'obbligo.

Questa guida riporta solo quanto previsto dal testo vigente di due norme: il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sulla valutazione e gli esami. Per gli aspetti organizzativi, come tempi e modalità di presentazione, il riferimento sono le indicazioni della scuola a cui si fa la comunicazione.

Che cos'è l'istruzione parentale?

È la scelta dei genitori di provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli. L'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 76/2005 prevede che i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano seguire questa strada ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, debbano dimostrare di averne la capacità tecnica o economica. Devono inoltre darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Il contesto è quello del comma 3 dello stesso articolo. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'istruzione parentale è quindi un modo diverso di esercitare questo diritto-dovere, non un'esenzione.

Due elementi ricorrono nella norma. Il primo è la capacità tecnica o economica dei genitori, il secondo è la comunicazione annuale. La norma non definisce come si dimostri la capacità né elenca i contenuti della comunicazione.

Come si presenta la comunicazione preventiva?

L'art. 23 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Dal testo derivano tre caratteristiche:

  • è annuale: va ripetuta per ogni anno in cui si sceglie l'istruzione parentale;
  • è preventiva: precede l'anno di istruzione a cui si riferisce;
  • ha un destinatario preciso: il dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le due norme lette non fissano una data di scadenza e non prevedono un modulo. Per sapere entro quando e in che forma presentare la comunicazione, conviene chiedere alla scuola del territorio di residenza. Chi valuta la scelta in vista del prossimo anno può tenere presente anche il calendario delle iscrizioni 2027/2028, che riguarda le famiglie che scelgono la frequenza.

Mani di un adulto che sistemano una pila di libri e un quaderno su una scrivania di casa davanti a una libreria
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Chi vigila sull'assolvimento dell'obbligo?

L'art. 5 del D.Lgs. 76/2005 individua prima di tutto i responsabili. Sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, tenuti a iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Alla vigilanza provvedono, anche sulla base dei dati delle anagrafi degli studenti:

  • il comune di residenza dei giovani soggetti al dovere di istruzione e formazione;
  • il dirigente dell'istituzione scolastica, o il responsabile dell'istituzione formativa, presso cui gli studenti sono iscritti o hanno fatto richiesta di iscrizione;
  • la provincia, attraverso i servizi per l'impiego, per le funzioni di loro competenza;
  • per i giovani in apprendistato, i soggetti che li assumono e i soggetti competenti per le funzioni ispettive previste dalla norma.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme previgenti per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. La comunicazione annuale e l'esame di idoneità sono i passaggi che documentano l'assolvimento del dovere.

Come funziona l'esame di idoneità annuale?

Secondo l'art. 23 del D.Lgs. 62/2017, gli alunni e gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. Lo sostengono in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli elementi fissati dalla norma sono quattro:

  • l'esame è annuale;
  • serve per il passaggio alla classe successiva;
  • si sostiene da candidati esterni;
  • si svolge presso una scuola statale o paritaria.

L'art. 23 non indica periodi, sessioni, materie o modalità di svolgimento dell'esame. Questi aspetti vanno verificati con la scuola presso cui si sostiene. Per un quadro generale su come le scuole organizzano esami integrativi e di idoneità e sulla commissione, si può consultare la guida agli esami integrativi e di idoneità 2026/2027.

Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane tra scuola, studenti e famiglie.

Come si torna a scuola dopo l'istruzione parentale?

Le norme lette collegano il percorso in istruzione parentale all'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva. L'esito di questo esame è quindi il riferimento per la classe in cui l'alunno può proseguire.

Le altre fasi del rientro, come la richiesta di iscrizione, i documenti da presentare e i tempi, non sono disciplinate dagli articoli citati. Le modalità le indica la scuola a cui si chiede l'iscrizione. Conviene contattare la segreteria con anticipo, soprattutto se il rientro coincide con l'inizio di un nuovo anno scolastico.

Anche quando si rientra a scuola, il quadro di fondo resta l'art. 5 del D.Lgs. 76/2005. L'iscrizione alle istituzioni scolastiche o formative è il modo ordinario con cui i genitori adempiono al dovere di istruzione.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: considerare la comunicazione valida per più anni

La norma prevede che la comunicazione sia presentata annualmente. Cosa fare: ripeterla per ciascun anno di istruzione parentale.

Errore: inviarla al destinatario sbagliato. Il destinatario indicato è il dirigente scolastico del territorio di residenza. Cosa fare: verificare con la scuola del proprio territorio a chi indirizzarla.

Errore: presentarla ad anno iniziato. La comunicazione è preventiva. Cosa fare: chiedere alla scuola i tempi indicati per la presentazione.

Errore: non programmare l'esame di idoneità. L'esame è annuale e serve per il passaggio alla classe successiva. Cosa fare: individuare per tempo la scuola statale o paritaria presso cui sostenerlo.

Cosa fare se si vuole rientrare a scuola. Contattare la segreteria della scuola scelta per conoscere modalità e tempi dell'iscrizione.

Domande frequenti

Chi può scegliere l'istruzione parentale?

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendono provvedere direttamente all'istruzione dei figli e che possono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica.

A chi va presentata la comunicazione?

Al dirigente scolastico del territorio di residenza, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 62/2017.

Ogni quanto va presentata?

Annualmente, prima dell'anno di istruzione a cui si riferisce.

C'è una scadenza fissata dalla legge?

Le norme citate non indicano una data. Tempi e forma vanno verificati con la scuola del territorio di residenza.

Dove si sostiene l'esame di idoneità?

Presso una scuola statale o paritaria, in qualità di candidati esterni.

Fino a quando si sostiene l'esame ogni anno?

Fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, secondo l'art. 23 del D.Lgs. 62/2017.

Chi controlla che l'obbligo sia rispettato?

Il comune di residenza, il dirigente della scuola presso cui lo studente è iscritto o ha chiesto l'iscrizione, la provincia tramite i servizi per l'impiego e, per l'apprendistato, i soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 76/2005.

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