Risposta rapida
Gli alunni stranieri si iscrivono in qualunque momento dell'anno e la classe è decisa dal collegio dei docenti. La scuola accerta le competenze in italiano, predispone un PDP e organizza interventi di italiano L2. Per le classi con almeno il 20 per cento di neoarrivati o alunni sotto il livello A2 può essere assegnato un docente dedicato. Con i CPIA si possono stipulare accordi.
Ogni anno le scuole accolgono alunni appena arrivati in Italia, spesso a lezioni già iniziate. Le domande pratiche sono sempre le stesse: in quale classe inserirli, come valutare la conoscenza dell'italiano, quali laboratori attivare, che cosa possono fare i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Questa guida riassume le norme in vigore e le indicazioni ministeriali, distinguendo ciò che è previsto dalla legge da ciò che resta all'organizzazione della singola scuola.
Qual è il quadro di riferimento per l'italiano L2 a scuola?
Il riferimento normativo principale è l'art. 45 del DPR 394/1999, che disciplina l'iscrizione scolastica dei minori stranieri. A questo si aggiunge l'art. 11 del D.L. 71/2024, che ha introdotto misure specifiche per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Sul piano delle indicazioni operative, il Ministero rinvia a due documenti, pubblicati nella sezione Principi del proprio sito:
- le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, trasmesse con nota prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014;
- gli Orientamenti interculturali del marzo 2022, curati dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri, che aggiornano e attualizzano le Linee guida del 2014 con modalità organizzative e indicazioni operative.
Gli Orientamenti ribadiscono un principio di fondo: il diritto e il dovere all'istruzione riguarda tutti i minori presenti sul territorio. L'art. 45 lo traduce in regole precise: i minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione di soggiorno, nelle stesse forme previste per i cittadini italiani.
Come funzionano iscrizione e accoglienza?
Secondo l'art. 45 del DPR 394/1999:
- l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico;
- senza documenti o con documentazione irregolare o incompleta, il minore è iscritto con riserva, e la riserva non pregiudica il conseguimento del titolo;
- la classe è individuata dal collegio dei docenti, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, dell'accertamento di competenze e abilità, del corso di studi seguito e del titolo eventualmente posseduto;
- la ripartizione nelle classi va proposta dal collegio evitando classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
Gli Orientamenti interculturali indicano come gestire la fase di accoglienza, definita decisiva per gli studenti neoarrivati. La scuola, con la collaborazione dei mediatori linguistico-culturali, avvia un dialogo con l'alunno e la famiglia per accertare la scolarizzazione pregressa e costruire un primo profilo linguistico e cognitivo. Strumenti tipici sono la commissione accoglienza, un protocollo di accoglienza approvato dagli organi collegiali, avvisi tradotti e materiali informativi in più lingue.
Anche la comunicazione con le famiglie è prevista dalla norma: il collegio formula proposte sui criteri e le modalità di comunicazione e, dove necessario, anche con intese con l'ente locale, la scuola si avvale di mediatori culturali qualificati.
Come si organizzano i laboratori di italiano L2?
L'art. 45, comma 4, attribuisce al collegio dei docenti il compito di definire, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, il necessario adattamento dei programmi. Allo scopo possono essere adottati interventi individualizzati o per gruppi, utilizzando ove possibile le risorse professionali della scuola, e attivati corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti.
Gli Orientamenti interculturali distinguono due percorsi complementari:
- la lingua per la comunicazione interpersonale di base;
- la lingua dello studio, cioè l'italiano necessario per apprendere i contenuti disciplinari.
Tra le azioni indicate dal documento figurano interventi mirati e aggiuntivi per gli alunni neoarrivati, il potenziamento dell'italiano dello studio, attività di accompagnamento e aiuto allo studio nel tempo extrascolastico e la formazione dei docenti sull'insegnamento dell'italiano L2. Gli Orientamenti chiedono inoltre agli Uffici scolastici regionali di incentivare un'adeguata dotazione di organico per le scuole che hanno inserito i laboratori di italiano L2 nel proprio Piano dell'offerta formativa.
Il docente dedicato e il potenziamento extracurricolare
L'art. 11, comma 1, del D.L. 71/2024 prevede che, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, possa essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri. La misura riguarda le classi in cui gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione, o che non hanno competenze di base in italiano almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento, sono pari o superiori al 20 per cento della classe. L'assegnazione è prevista dal 2025/2026 e il fabbisogno è collegato alla classe di concorso A-23. È una possibilità legata all'organico disponibile, non un'assegnazione automatica.
Il comma 3 prevede inoltre, dal 2024/2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare finanziate dal Programma nazionale "Scuola e competenze 2021-2027". La partecipazione è riservata alle scuole con tassi di presenza di alunni sotto il livello A2 definiti con decreto ministeriale.
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Come si valutano gli alunni neoarrivati?
La norma non prevede una pagella diversa, ma un percorso personalizzato. L'art. 11, comma 2, del D.L. 71/2024 parla espressamente di accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo e di Piani didattici personalizzati per il pieno inserimento degli studenti che si iscrivono per la prima volta. Sull'impostazione del PDP si veda la nostra guida a PEI e PDP 2026/27.
La valutazione va quindi letta insieme all'adattamento dei programmi deliberato dal collegio (art. 45, comma 4, DPR 394/1999). Il documento "Diversi da chi?" dell'Osservatorio nazionale raccomanda che la valutazione di fine anno sia coerente con i piani personalizzati e tenga conto dei progressi effettivi rispetto alla situazione di ingresso. In pratica:
- registrare il livello di partenza in italiano al momento dell'accertamento;
- indicare nel PDP obiettivi, discipline con programmi adattati e strumenti;
- motivare la valutazione in relazione al percorso svolto, non solo al confronto con la classe.
Che ruolo hanno i CPIA?
I CPIA, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, hanno un ruolo specifico previsto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 71/2024: per l'accertamento delle competenze in ingresso e per la predisposizione dei PDP degli studenti neoarrivati, le scuole possono stipulare accordi con i CPIA, anche con le risorse del Programma nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
L'art. 45 del DPR 394/1999 richiama inoltre, al comma 7, l'istituzione presso gli organismi per l'istruzione degli adulti di corsi di lingua italiana e di percorsi per il conseguimento dei titoli di studio. Per un alunno minorenne il riferimento resta la scuola in cui è iscritto: l'accordo con il CPIA è uno strumento di supporto, non un'alternativa alla frequenza. Per un quadro dei dati sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, si veda il nostro approfondimento su cosa dicono i dati sull'integrazione scolastica.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: rinviare l'iscrizione in attesa dei documenti
L'art. 45 prevede l'iscrizione con riserva. Cosa fare: iscrivere l'alunno e completare la documentazione in seguito.
Errore: inserire l'alunno automaticamente nella classe corrispondente all'età senza delibera. La classe è individuata dal collegio dei docenti sulla base dei criteri della norma. Cosa fare: applicare la procedura prevista dal protocollo di accoglienza.
Errore: dare per scontato il docente di italiano L2. La norma dice che può essere disposto, nei limiti dell'organico. Cosa fare: verificare con l'Ufficio scolastico regionale e organizzare comunque gli interventi con le risorse interne.
Errore: valutare l'alunno neoarrivato con gli stessi parametri della classe. Cosa fare: collegare la valutazione al PDP e al livello di partenza accertato.
Cosa fare se la scuola non ha competenze interne per l'accertamento. Valutare un accordo con il CPIA del territorio, come previsto dall'art. 11 del D.L. 71/2024.
Cosa fare se la famiglia non parla italiano. Ricorrere a mediatori culturali, anche tramite intese con l'ente locale, e a comunicazioni tradotte.
Domande frequenti
Un alunno straniero può iscriversi a metà anno?
Sì. L'art. 45 del DPR 394/1999 consente l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Serve il permesso di soggiorno per iscrivere un minore?
No. Il diritto all'istruzione vale indipendentemente dalla regolarità del soggiorno; senza documenti l'iscrizione avviene con riserva.
Chi decide la classe di inserimento?
Il collegio dei docenti, tenendo conto del percorso nel Paese di provenienza, delle competenze accertate e dell'eventuale titolo posseduto.
Quando spetta il docente dedicato all'italiano per stranieri?
Può essere assegnato, nei limiti dell'organico nazionale, alle classi con almeno il 20 per cento di studenti neoiscritti al sistema o senza competenze di livello A2.
Il PDP è obbligatorio per gli alunni neoarrivati?
Il D.L. 71/2024 lega l'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso alla predisposizione di Piani didattici personalizzati per gli studenti che si iscrivono per la prima volta.
Che cosa fa il CPIA per la scuola?
Può collaborare, tramite accordo, all'accertamento delle competenze in italiano e alla predisposizione dei PDP degli studenti neoarrivati.
Quali documenti ministeriali seguire per l'accoglienza?
Le Linee guida del 2014 (nota 4233) e gli Orientamenti interculturali del 2022, che le aggiornano.
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