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Gruppo Spaggiari Parma24/08/26, 09:007 min di lettura

Rientro secondaria II grado dal 24 agosto: esami di recupero, scrutini e obblighi

Il 24 agosto è la data in cui, in molte scuole secondarie di secondo grado, ricomincia l'attività dei docenti coinvolti nella sospensione del giudizio. Non si tratta della ripresa delle lezioni, ma di una fase organizzativa che precede l'inizio dell'anno scolastico: prove finali di recupero, scrutini integrativi, verbalizzazioni, comunicazioni alle famiglie. È una settimana breve ma densa, con vincoli normativi precisi.

Quando si torna a scuola nella secondaria di secondo grado?

Il rientro dei docenti della secondaria di secondo grado con studenti in sospensione del giudizio è previsto tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. Il riferimento normativo è il DM 3 ottobre 2007, n. 80, articolo 6, che stabilisce che gli interventi didattici finalizzati al recupero si concludano di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni. In pratica, il 24 agosto è per molti istituti il primo giorno operativo dopo la pausa estiva.

Il calendario esatto è stabilito dal collegio dei docenti in coerenza con il calendario scolastico regionale. Nella prassi degli ultimi anni la finestra utile per esami e scrutini integrativi va dal 24 agosto ai primi giorni di settembre, come confermato dalla circolare MIM n. 3910 dell'11 giugno 2025, che indica dal 18 agosto all'8 settembre la finestra SIDI per la comunicazione degli esiti degli studenti con giudizio sospeso.

Esami di recupero settembre: procedura e commissione

La procedura è disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007, n. 92, articolo 8. Le prove finali per gli studenti con sospensione del giudizio sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti dello stesso consiglio di classe. Il docente titolare formula la valutazione tenendo conto del percorso di recupero svolto e del risultato della verifica.

Come si compone la commissione di verifica

La commissione non ha una composizione predeterminata: si va da un solo docente aggiuntivo a una configurazione più ampia decisa dal consiglio di classe stesso, in funzione della complessità della prova e delle risorse disponibili. La prova può essere scritta, orale, pratica o combinata, a seconda della disciplina e delle carenze accertate. La durata minima degli interventi di recupero fissata dall'OM 92/2007 non è inferiore a 15 ore per disciplina, salvo diversa modulazione decisa dal collegio dei docenti.

Dettaglio ravvicinato di mani che sfogliano un fascicolo di verbali scolastici su tavolo di legno, palette verde bosco

Chi convoca i docenti

La convocazione è disposta dalla dirigenza scolastica sulla base del calendario approvato dal collegio dei docenti. La comunicazione deve arrivare in tempo utile, tipicamente entro luglio, e deve indicare le date delle prove, le classi coinvolte, i docenti convocati e le eventuali sostituzioni previste. In caso di assenze impreviste il DS individua un docente sostitutivo del medesimo consiglio di classe o, se non disponibile, un docente della stessa disciplina.

Scrutinio integrativo: cosa cambia rispetto allo scrutinio di giugno

Lo scrutinio integrativo si tiene dopo le prove di verifica del recupero e ha lo scopo di formulare il giudizio definitivo di ammissione alla classe successiva. Si distingue dallo scrutinio finale di giugno perché non riguarda l'intera classe, ma solo gli studenti con sospensione del giudizio. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dell'OM 92/2007, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale espresso con una valutazione complessiva dello studente.

Gli esiti possibili

Lo scrutinio integrativo può concludersi con tre esiti. In caso di esito positivo il consiglio di classe formula il giudizio di ammissione alla classe successiva; per gli studenti del terzultimo e penultimo anno procede anche all'attribuzione del punteggio di credito scolastico (articolo 7 DM 80/2007). In caso di esito negativo con carenze non colmate la delibera è di non ammissione. Se lo studente non si presenta alla prova, senza giustificata motivazione riconosciuta dal consiglio di classe, l'assenza equivale in linea di principio a esito negativo, salvo diverse valutazioni collegiali motivate.

La settimana degli esami di recupero è più fluida quando le prove, i verbali e le comunicazioni alle famiglie passano dallo stesso canale del registro. ClasseViva, il registro Spaggiari usato da 4,5 milioni di utenti giornalieri, gestisce lo scrutinio integrativo, la comunicazione degli esiti e l'archivio dei verbali. Scopri ClasseViva.

Adempimenti obbligatori del DS prima dell'inizio delle lezioni

Nella settimana tra il 24 agosto e l'inizio delle lezioni il dirigente scolastico gestisce diversi adempimenti in parallelo. Il primo è la firma delle nomine dei supplenti da graduatorie provinciali, con priorità agli incarichi da GPS in coordinamento con l'ufficio scolastico territoriale. Il secondo è la convocazione del collegio docenti di inizio anno, che nella maggior parte delle scuole avviene entro il 3-5 settembre. Il terzo è la comunicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio integrativo alle famiglie, con le modalità già usate per lo scrutinio finale di giugno.

A questi si aggiungono la verifica delle iscrizioni definitive, la pubblicazione dell'orario provvisorio, il coordinamento con il DSGA per l'apertura degli uffici di segreteria e la ricezione delle prese di servizio dei neoassunti del 1° settembre. Nelle scuole con studenti in sospensione del giudizio la settimana tra il 24 e il 31 agosto è densa e richiede una tempistica precisa per non compromettere l'avvio regolare delle lezioni.

Errori frequenti nella gestione degli esami di recupero

Il primo errore è considerare le prove di recupero come una formalità: la normativa richiede una verifica documentabile, con tracce e verbali che restano agli atti. Il secondo è convocare le famiglie con preavviso insufficiente: la comunicazione degli esiti deve seguire la stessa cornice temporale delle comunicazioni degli scrutini finali. Il terzo è sottovalutare la composizione della commissione: l'assenza dei docenti assistenti previsti dall'articolo 8, comma 2 dell'OM 92/2007 può viziare la validità della prova.

Un errore ricorrente riguarda anche gli studenti che cambiano indirizzo dopo la sospensione del giudizio. In questi casi si applica una procedura diversa (esami integrativi disciplinati dal DL 127/2025 convertito in Legge 164/2025), non lo scrutinio integrativo, e la scuola di destinazione deve essere informata con anticipo per organizzare la sessione unica di agosto. Confondere le due procedure crea contenziosi con le famiglie.

Cosa fare se lo studente non si presenta alla prova

Se lo studente non si presenta alla verifica finale senza giustificato motivo, il consiglio di classe verbalizza l'assenza e delibera l'esito negativo. Se l'assenza è invece giustificata da certificato medico o da altra causa riconosciuta, il consiglio può disporre una prova suppletiva entro l'inizio delle lezioni. Il criterio guida è la parità di trattamento con gli altri studenti: la prova suppletiva non può risultare in una sessione differita che ritardi lo scrutinio integrativo oltre l'inizio delle lezioni.

Domande frequenti sul rientro anticipato secondaria II grado

Dal 24 agosto tutti i docenti della secondaria di secondo grado devono rientrare a scuola?

No. Rientrano i docenti convocati per esami di recupero, scrutini integrativi o adempimenti collegiali. I docenti non coinvolti nella sospensione del giudizio riprendono servizio secondo il calendario del collegio dei docenti, generalmente nella prima settimana di settembre.

Il consiglio di classe può decidere di spostare le prove a settembre inoltrato?

No. Le prove finali di recupero e lo scrutinio integrativo devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni, come stabilito dall'articolo 6 del DM 80/2007. Il collegio dei docenti fissa il calendario puntuale in base al calendario scolastico regionale.

Chi comunica gli esiti dello scrutinio integrativo alle famiglie?

La comunicazione ufficiale è disposta dalla dirigenza scolastica, con le stesse modalità utilizzate per lo scrutinio finale di giugno. La finestra SIDI per l'inserimento degli esiti è indicata dalla circolare MIM 3910/2025 dal 18 agosto all'8 settembre.

Cosa succede se lo studente ha carenze in una sola disciplina?

La procedura è la stessa: prova finale di verifica nella disciplina interessata, scrutinio integrativo con delibera collegiale. La valutazione tiene conto del percorso di recupero svolto (corso organizzato dalla scuola o studio autonomo) e del risultato della prova.

Il docente in servizio in altra scuola può essere convocato per gli esami?

Sì, se è ancora titolare o incaricato nella classe interessata alla data della prova. La convocazione è disposta dalla scuola di titolarità o di incarico. In caso di sovrapposizioni tra scuole diverse i dirigenti si coordinano per garantire la presenza necessaria.

La prova di verifica è pubblica?

No. La prova di verifica finale non è pubblica: si svolge in presenza dei docenti indicati dall'articolo 8 dell'OM 92/2007 e non è ammessa la presenza di soggetti esterni. La documentazione della prova resta agli atti della scuola.

Cosa deve fare la famiglia se non condivide l'esito dello scrutinio integrativo?

La famiglia può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito. Prima del ricorso è opportuno richiedere l'accesso agli atti della prova e ai verbali dello scrutinio, ai sensi della Legge 241/1990.

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