Il diploma cartaceo della maturità arriva nelle segreterie scolastiche a distanza di mesi dagli esami. Per il ritiro non esiste una scadenza unica: la scuola conserva il documento e lo consegna quando il diplomato o un suo delegato ne fa richiesta. Guida operativa alle procedure, alla delega, al certificato sostitutivo e ai passaggi tipici richiesti dalle segreterie.
Quando e come si ritira il diploma di maturità
Il diploma di maturità è un documento cartaceo stampato ogni anno dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lo invia agli Uffici scolastici regionali, che a loro volta lo trasmettono alle singole scuole. Il ritiro avviene direttamente presso la segreteria dell’istituto in cui il candidato ha sostenuto gli esami, su richiesta rivolta al dirigente scolastico. La pagina istituzionale del MIM sui diplomi non fissa un termine unico e nazionale per il ritiro: la disponibilità concreta dipende dai tempi di stampa e di trasmissione e viene comunicata dalle segreterie.
Nel frattempo, il diplomato che ha bisogno di dimostrare il conseguimento del titolo (per iscrizioni universitarie, concorsi, contratti di lavoro) può richiedere alla scuola i certificati semplici attestanti l’avvenuto conseguimento del diploma: sono rilasciati in numero illimitato dalla segreteria, ma non hanno valore sostitutivo del diploma originale.
Chi contattare: segreteria dell’istituto, non il MIM
Il primo interlocutore è sempre la segreteria della scuola che ha rilasciato il diploma. Il MIM e gli Uffici scolastici regionali intervengono nei casi particolari (scuola chiusa, decentramento, certificati sostitutivi). Prima di andare in segreteria è utile verificare l’orario di apertura al pubblico e chiedere se la scuola richiede un appuntamento o una comunicazione preventiva.
Cosa portare al momento del ritiro
La segreteria richiede in genere un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale del diplomato. Le prassi possono variare da istituto a istituto: alcune scuole chiedono di firmare un registro di consegna, altre rilasciano una ricevuta. Se il diplomato è nel frattempo diventato maggiorenne, il ritiro può avvenire personalmente senza necessità di autorizzazioni familiari.
Chi può ritirare il diploma: diplomato, delegato, genitore per il minore
La titolarità del ritiro appartiene alla persona intestataria del diploma. Se il diplomato non può presentarsi di persona può nominare un delegato, che si presenta in segreteria con la delega scritta e i documenti richiesti. Per il diplomato ancora minorenne al momento del ritiro, la scuola consegna il documento a un genitore o all’esercente la responsabilità genitoriale.
Il caso del diplomato all’estero o fuori sede
Chi si trova fuori sede al momento della disponibilità del diploma può delegare un familiare o una persona di fiducia. La segreteria accetta la delega in forma scritta con allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In caso di trasferimento all’estero è consigliabile richiedere anche una copia autentica dei certificati semplici, utile per traduzioni giurate.
Delega per il ritiro: modulo, documenti, procedura
La delega per il ritiro del diploma è un atto scritto in cui il diplomato autorizza una persona specifica a ritirare il documento in sua vece. Non esiste un modulo unico nazionale: le segreterie forniscono spesso un fac-simile sul sito della scuola o allo sportello. In assenza di modulo prestampato è sufficiente una dichiarazione firmata dal diplomato che contenga i dati essenziali dell’operazione.
Cosa deve contenere la delega
- Dati anagrafici completi del delegante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
- Dati anagrafici del delegato con estremi del documento di identità.
- Oggetto della delega: ritiro del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2025/2026.
- Data e firma leggibile del delegante.
- Fotocopia del documento di identità del delegante allegata.
Il delegato si presenta in segreteria con la delega originale, il proprio documento di identità e la fotocopia del documento del delegante. Le segreterie trattengono di norma copia della delega e del documento del delegante come giustificativo della consegna.
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Diploma originale, certificato sostitutivo e certificati semplici: le differenze
Il quadro dei documenti che attestano il conseguimento del diploma prevede tre livelli distinti. Il diploma originale è il documento cartaceo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, viene rilasciato una sola volta e non è materialmente duplicabile. Il certificato sostitutivo è previsto solo per i casi di smarrimento, furto o distruzione del diploma originale ed è rilasciato una sola volta con lo stesso valore legale dell’originale. I certificati semplici attestano il conseguimento del titolo e sono rilasciati in numero illimitato dalla scuola, ma non sostituiscono il diploma.
Quando serve il diploma originale
Il diploma originale in forma cartacea viene richiesto in alcune procedure specifiche: iscrizione a concorsi pubblici che richiedono l’esibizione del titolo, riconoscimento del titolo all’estero, alcune procedure notarili. In molte situazioni operative è sufficiente il certificato semplice o l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Quando basta il certificato semplice
Per l’iscrizione all’università, per la partecipazione a concorsi pubblici che ammettono autocertificazione, per la sottoscrizione della gran parte dei contratti di lavoro, l’autocertificazione o il certificato semplice rilasciato dalla scuola sono sufficienti. Prima di richiedere il diploma originale è utile verificare quale forma documentale sia effettivamente necessaria.
Duplicato del diploma smarrito, rubato o distrutto: come procedere
Il diploma originale, essendo un documento stampato una sola volta, non può essere fisicamente duplicato. In caso di smarrimento, furto o distruzione del cartaceo l’interessato può richiedere un certificato sostitutivo del diploma, che ha lo stesso valore dell’originale ma può essere rilasciato una sola volta. La procedura è disciplinata dal Testo Unico dell’Istruzione, articoli 187 (commi 3 e 4) e 199 (comma 6) del D.Lgs. 297/1994.
A chi rivolgersi
Il certificato sostitutivo è rilasciato dall’Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il titolo. Se la scuola non ha ricevuto il decentramento amministrativo per la gestione di questi documenti, la competenza passa all’Ufficio scolastico territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) nel cui ambito rientra l’istituto. In caso di dubbio, la segreteria della scuola indica l’ufficio competente per il proprio caso.
Documenti tipicamente richiesti
Le segreterie chiedono in genere una domanda scritta con i dati anagrafici del diplomato e l’anno di conseguimento del titolo, la denuncia di smarrimento o furto rilasciata dalle forze dell’ordine oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di distruzione, un documento di identità in corso di validità. Il pagamento di eventuali diritti di segreteria o marche da bollo dipende dai regolamenti della singola scuola e dalla normativa fiscale vigente: la segreteria fornisce l’informazione precisa al momento dell’avvio della pratica.
Il caso del diploma depositato in università
Prima di attivare la richiesta di certificato sostitutivo è opportuno verificare che il diploma non sia stato depositato presso una università al momento dell’iscrizione: alcuni atenei trattengono il documento originale negli archivi durante il corso di studi. Il MIM richiama espressamente questa verifica come primo passo in caso di dubbio sulla localizzazione del documento.
Dati anagrafici errati sul diploma: cosa fare
Se sul diploma sono riportati dati anagrafici errati (nome, cognome, data o luogo di nascita) è opportuno rivolgersi alla segreteria della scuola che ha rilasciato il documento. Se la scuola non esiste più, la competenza è dell’Ufficio scolastico territoriale. La segreteria o l’Ufficio possono apportare le correzioni necessarie al documento esistente, ma non possono rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche in presenza di correzioni apportate secondo la procedura prevista dalla Legge 7 febbraio 1969, n. 15.
Errori frequenti / Cosa fare se il diploma non è ancora arrivato in segreteria
Le segnalazioni più ricorrenti nel periodo estivo e autunnale successivo agli esami riguardano ritardi nell’arrivo dei diplomi e prassi non chiare sulla delega. Ecco i casi più comuni e le soluzioni operative.
Diploma non ancora disponibile
Se in segreteria comunicano che il diploma non è ancora arrivato dall’Ufficio scolastico regionale, la scuola può rilasciare intanto un certificato semplice attestante il conseguimento del titolo. Il certificato semplice è sufficiente per l’iscrizione all’università, per l’autocertificazione presso concorsi pubblici e per la maggior parte delle procedure amministrative. È utile chiedere alla segreteria una stima orientativa sui tempi di disponibilità del cartaceo.
Documento di identità scaduto
Se il documento di identità del diplomato è scaduto la segreteria può rifiutare il ritiro. È necessario rinnovare il documento presso il Comune di residenza prima di presentarsi allo sportello. In alternativa si può nominare un delegato con documento di identità valido, seguendo la procedura di delega.
Delega senza documento del delegante
La delega presentata senza allegare la fotocopia del documento di identità del delegante viene di norma respinta. Prima di consegnare la delega al delegato è indispensabile verificare che la fotocopia del proprio documento sia leggibile e completa dei dati identificativi.
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Domande frequenti sul ritiro del diploma di maturità
Quanto tempo dopo gli esami arriva il diploma in segreteria?
Non esiste un termine uniforme a livello nazionale. I diplomi vengono stampati ogni anno dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviati agli Uffici scolastici regionali, che li trasmettono alle scuole. La segreteria dell’istituto è il riferimento per conoscere la disponibilità concreta del proprio diploma.
Posso richiedere il diploma per posta o via email?
No. La consegna del diploma originale avviene sempre in forma cartacea presso la segreteria della scuola. Non sono previste consegne per posta ordinaria o in formato digitale. È tuttavia possibile richiedere alla scuola certificati semplici del titolo, in numero illimitato, con le modalità indicate dalla segreteria.
Cosa serve per delegare un’altra persona al ritiro?
Serve una delega scritta firmata dal diplomato, con i dati del delegato e dell’operazione. Al momento del ritiro il delegato presenta la delega originale, il proprio documento di identità e la fotocopia del documento del delegante. Le segreterie trattengono copia della delega e del documento del delegante come giustificativo.
Ho perso il diploma originale: posso averne un altro uguale?
Il diploma originale cartaceo è unico e non può essere fisicamente duplicato. In caso di smarrimento, furto o distruzione si può richiedere un certificato sostitutivo che, ai sensi degli articoli 187 e 199 del D.Lgs. 297/1994, ha lo stesso valore dell’originale. Viene rilasciato una sola volta dalla scuola o dall’Ufficio scolastico territoriale competente.
Il certificato sostitutivo ha lo stesso valore del diploma?
Sì. Il certificato sostitutivo del diploma ha a tutti gli effetti lo stesso valore legale dell’originale, come previsto dal Testo Unico dell’Istruzione. È tuttavia rilasciato una sola volta: se anche il certificato sostitutivo viene smarrito, si può fare ricorso solo ai certificati semplici, che attestano il conseguimento del titolo ma non lo sostituiscono giuridicamente.
Il diploma ha una scadenza per il ritiro?
La pagina istituzionale del MIM non indica un termine di decadenza per il ritiro. In pratica la scuola conserva il diploma nei propri archivi e lo consegna a chiunque abbia titolo a richiederlo. Ritiri anche a distanza di anni sono possibili, seguendo la procedura ordinaria in segreteria.
Cosa succede se la scuola non esiste più?
Se la scuola che ha rilasciato il diploma è stata chiusa o accorpata, la competenza per il ritiro, per il certificato sostitutivo e per la correzione di eventuali dati errati passa all’Ufficio scolastico territoriale competente per il territorio in cui aveva sede l’istituto. Le procedure restano quelle previste dal Testo Unico dell’Istruzione e dalla normativa sui documenti amministrativi.
Serve la marca da bollo per il ritiro del diploma?
Il ritiro del diploma originale non prevede in genere il pagamento di importi. Per il certificato sostitutivo e per alcuni certificati specifici possono essere richiesti diritti di segreteria o marche da bollo, secondo i regolamenti della singola scuola e la normativa fiscale vigente. La segreteria fornisce il quadro preciso dei costi al momento dell’avvio della pratica.




