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Gruppo Spaggiari Parma14/10/26, 17:047 min di lettura

Supplenze ATA 2026/27: dalla nomina alla presa di servizio, contratto e periodo di prova

Risposta rapida

Le supplenze ATA annuali e fino al termine delle attività didattiche si conferiscono dalle graduatorie provinciali; quelle temporanee dalle graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2024-2027. Gli effetti di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono sono diversi secondo la graduatoria. Il periodo di prova dell'art. 62 del contratto 2019-21 riguarda i neoassunti a tempo indeterminato.

Per le segreterie l'autunno è il periodo in cui si concentrano le supplenze del personale ATA: assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici e gli altri profili. Il percorso, dalla nomina alla firma del contratto, segue regole precise, fissate soprattutto dal regolamento sulle supplenze ATA. Qui ricostruiamo i passaggi e gli effetti delle scelte del candidato. Per la parte tecnica sul SIDI rimandiamo al nostro approfondimento su fascicolo personale e contratti di supplenza al SIDI.

Da quali graduatorie arriva la nomina di supplenza ATA?

La disciplina di riferimento è il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, il regolamento sulle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L'articolo 1 distingue tre tipi di supplenza:

  • supplenze annuali, per posti vacanti disponibili entro il 31 dicembre che restano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
  • supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per posti non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità.

Le prime due si conferiscono dalle graduatorie provinciali permanenti, le cosiddette graduatorie 24 mesi; le supplenze temporanee dalle graduatorie di circolo e di istituto. In caso di esaurimento delle graduatorie provinciali si usano gli elenchi provinciali previsti dallo stesso articolo 1. Il regolamento non si applica al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, sostituito secondo le norme contrattuali.

Come spiega la pagina del Ministero sulle supplenze ATA, le graduatorie 24 mesi si formano con concorsi per soli titoli aperti a chi ha maturato 24 mesi di servizio come ATA e sono indetti ogni anno dagli Uffici scolastici regionali. Sulla fase delle nomine provinciali c'è il nostro articolo sulle nomine ATA dalle graduatorie 24 mesi.

Come sono organizzate le graduatorie di circolo e di istituto?

Ogni scuola costituisce una graduatoria per ciascun profilo professionale presente, divisa in tre fasce da usare nell'ordine (art. 5 del D.M. 430/2000):

  • prima fascia: gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per lo stesso profilo;
  • seconda fascia: gli aspiranti delle graduatorie e degli elenchi provinciali ad esaurimento, secondo i requisiti di servizio indicati dal regolamento;
  • terza fascia: gli aspiranti con il titolo di studio valido per l'accesso al profilo.

Le graduatorie di circolo e di istituto in uso nel 2026/27 sono quelle del triennio 2024/25-2026/27: il Ministero ha indicato che sostituiscono integralmente le precedenti e che le domande sono state presentate tramite POLIS secondo il D.M. 89 del 21 maggio 2024. Il 2026/27 è quindi l'ultimo anno di validità. Nella domanda il candidato sceglie fino a 30 istituzioni scolastiche della stessa provincia, come ricorda la scheda ministeriale sul personale ATA.

Che cosa succede se il candidato rinuncia o non prende servizio?

È il punto su cui le segreterie ricevono più domande. L'articolo 7 del D.M. 430/2000 distingue secondo la graduatoria da cui deriva la proposta.

Supplenze dalle graduatorie provinciali

La rinuncia a una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di avere analoghi rapporti di lavoro dalle graduatorie provinciali per l'anno scolastico successivo. L'abbandono del servizio comporta questo effetto e, in più, la perdita di qualsiasi supplenza, da graduatorie provinciali e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Supplenze dalle graduatorie di circolo e di istituto

La rinuncia a una proposta, alla sua proroga o conferma "non comporta alcun effetto". L'abbandono della supplenza invece fa perdere la possibilità di avere qualsiasi supplenza, da graduatorie provinciali e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Lo stesso articolo prevede alcune eccezioni utili da conoscere: chi non è già in servizio con una supplenza fino al termine delle attività didattiche può risolvere il contratto per accettarne una di quella durata; chi ha una supplenza da graduatoria di istituto può lasciarla per accettarne una da graduatoria provinciale. Le sanzioni non si applicano se il mancato perfezionamento o la risoluzione anticipata dipendono da un giustificato motivo documentato dall'interessato.

Mani che firmano un documento su una scrivania con timbro e penna
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Che cosa fa la scuola tra accettazione e contratto?

Dopo l'accettazione, la scuola cura la presa di servizio e la stipula del contratto a tempo determinato. L'articolo 8 del regolamento chiede che le operazioni siano improntate a trasparenza e snellimento, anche per l'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e rinvia, per quanto non previsto, alle norme di legge e di contratto sui rapporti a tempo determinato vigenti alla data di stipula.

In pratica, per la segreteria è utile:

  1. Verificare la provenienza della nomina: graduatoria provinciale o di istituto, e tipologia di supplenza, perché cambiano durata ed effetti di eventuali rinunce.
  2. Registrare data e ora di presa di servizio: è il riferimento per distinguere una mancata presa di servizio da un abbandono.
  3. Controllare i titoli dichiarati in graduatoria secondo le indicazioni ministeriali dell'anno.
  4. Stipulare il contratto e inserirlo nei sistemi informativi: per tipologie e trasmissione al SIDI valgono le indicazioni dell'articolo del 7 settembre già citato; per i problemi di accesso al portale c'è la nostra guida al portale SIDI 2026/27.
  5. Documentare eventuali rinunce o giustificati motivi, perché incidono sull'applicazione delle sanzioni dell'articolo 7.

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Il periodo di prova vale anche per i supplenti ATA?

Il periodo di prova del personale ATA è regolato dall'art. 62 del contratto collettivo del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024. La norma riguarda il personale ATA "assunto in servizio a tempo indeterminato", a tempo pieno o parziale, con durate diverse secondo l'area:

  • due mesi per le Aree dei Collaboratori e degli Operatori;
  • quattro mesi per l'Area degli Assistenti;
  • sei mesi per l'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.

Ai fini del compimento conta solo il servizio effettivamente prestato; il periodo è sospeso per malattia e negli altri casi previsti da legge o contratto. Superata la metà del periodo ciascuna parte può recedere senza preavviso, e il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Possono essere esonerati, con il loro consenso, i dipendenti che hanno già superato la prova nello stesso profilo o in un profilo corrispondente di un'altra amministrazione.

Per una supplenza, quindi, non si applica questo articolo: riguarda chi entra in ruolo. Per i neoassunti a tempo indeterminato c'è il nostro approfondimento sulla presa di servizio dei neoassunti.

Errori frequenti e cosa fare se

  • Applicare a una supplenza da graduatoria di istituto le sanzioni previste per le graduatorie provinciali. Per la rinuncia gli effetti sono diversi: da graduatoria di istituto non ci sono conseguenze.
  • Confondere mancata presa di servizio e abbandono. Hanno effetti diversi: conviene registrare con precisione la data di presa di servizio.
  • Applicare l'art. 62 ai supplenti. Il periodo di prova contrattuale riguarda il personale assunto a tempo indeterminato.
  • Usare le graduatorie di istituto per una supplenza annuale. Le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche si conferiscono dalle graduatorie provinciali, salvo i casi di esaurimento previsti.
  • Cosa fare se il candidato rinuncia per un motivo documentato. L'articolo 7 esclude le sanzioni in caso di giustificato motivo che risulti da una richiesta documentata: conservane copia agli atti.
  • Cosa fare se arriva una proposta da graduatoria provinciale a un supplente già in servizio da graduatoria di istituto. Il regolamento consente di lasciare la supplenza in corso per accettare quella.

Domande frequenti

Quale norma regola le supplenze ATA?

Il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, adottato in base all'articolo 4 della legge 124/1999.

Fino a quando valgono le graduatorie di istituto ATA attuali?

Sono valide per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

Rinunciare a una supplenza da graduatoria di istituto ha conseguenze?

No: secondo l'articolo 7 del regolamento la rinuncia non comporta alcun effetto. Diverso è l'abbandono della supplenza.

Cosa comporta l'abbandono del servizio?

La perdita della possibilità di avere qualsiasi supplenza, da graduatorie provinciali e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Il regolamento vale anche per i DSGA?

No: il D.M. 430/2000 esclude il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Quanto dura il periodo di prova per un assistente amministrativo di ruolo?

Quattro mesi, come previsto per l'Area degli Assistenti dall'art. 62 del contratto 2019-2021.

Le assenze per malattia allungano il periodo di prova?

Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal contratto, e si conta solo il servizio effettivo.

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