Risposta rapida
Dal 2017 l'art. 19-bis del D.L. 148/2017, introdotto dalla legge 172/2017, consente a genitori, tutori e affidatari dei minori di 14 anni di autorizzare la scuola a far uscire il ragazzo da solo al termine delle lezioni. La decisione tiene conto di età, autonomia e contesto. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.
Ogni inizio d'anno le segreterie raccolgono decine di moduli per l'uscita autonoma, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Sul tema circolano ancora dubbi: chi deve firmare, che cosa valuta la scuola, cosa cambia per lo scuolabus e come si gestisce il modulo digitale. Questa guida riassume cosa dice la norma, cosa hanno indicato il Ministero e la piattaforma Unica, e quali passaggi conviene curare per evitare incertezze tra scuola e famiglia.
Cosa prevede la norma sull'uscita autonoma?
La regola è contenuta nell'art. 19-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. Il comma 1 stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei ragazzi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
La norma indica anche i criteri della scelta. L'autorizzazione si dà:
- in considerazione dell'età del minore;
- del suo grado di autonomia;
- dello specifico contesto, cioè il percorso casa-scuola e le condizioni in cui avviene;
- nell'ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione del ragazzo.
Il secondo periodo del comma 1 chiarisce l'effetto giuridico: l'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. La norma non fissa un'età minima, non prevede un modulo nazionale obbligatorio e non elenca i casi in cui l'autorizzazione non va accolta.
Perché è stata introdotta nel 2017?
Il comunicato del Ministero sull'approvazione definitiva della norma ricorda il contesto: nel settembre 2017 un'ordinanza della Cassazione aveva adottato un'interpretazione rigorosa dell'obbligo di vigilanza, generando incertezza nelle scuole sulle liberatorie firmate dalle famiglie. La nuova disposizione ha dato una base di legge a queste autorizzazioni, nel segno della corresponsabilità educativa tra famiglia e scuola.
Dopo l'entrata in vigore, il Ministero ha diffuso la nota prot. n. 2379 del dicembre 2017 sull'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, con indicazioni alle scuole sull'applicazione della norma.
Chi firma l'autorizzazione?
La norma individua tre categorie di soggetti che possono rilasciare l'autorizzazione:
- i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- i tutori;
- i soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983.
Per la segreteria conviene verificare che il modulo sia firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le regole già adottate dalla scuola per le altre comunicazioni importanti, ad esempio la firma di entrambi i genitori o la dichiarazione di chi firma di agire in accordo con l'altro genitore. Nei casi di separazione o di affidamento, il fascicolo dell'alunno è il riferimento per capire chi è legittimato a firmare.
Che ruolo ha la scuola?
La legge attribuisce la scelta alle famiglie, che valutano età, autonomia e contesto. La scuola, tuttavia, resta l'istituzione che riceve l'autorizzazione e organizza l'uscita. Nella pratica molti istituti:
- disciplinano la procedura nel regolamento d'istituto, indicando modulo, tempi di consegna e durata dell'autorizzazione;
- informano le famiglie su orari di uscita, ingressi utilizzati e modalità di revoca;
- comunicano ai docenti dell'ultima ora l'elenco aggiornato degli alunni autorizzati;
- gestiscono le variazioni, come uscite anticipate, gite o attività pomeridiane, che non coincidono con il termine dell'orario delle lezioni.
Su quest'ultimo punto il testo è preciso: si parla di uscita al termine dell'orario delle lezioni. Le uscite anticipate seguono le regole proprie della scuola, di cui abbiamo parlato anche nell'articolo su uscite anticipate e disabilità secondo la Cassazione. Se la scuola rileva elementi che la preoccupano, il canale naturale è il confronto con la famiglia, ad esempio durante i colloqui scuola-famiglia.
Cosa cambia per il trasporto scolastico?
Il comma 2 dell'art. 19-bis riguarda lo scuolabus. Genitori, tutori e affidatari possono rilasciare agli enti locali che gestiscono il servizio un'autorizzazione a usufruire in modo autonomo del trasporto scolastico. Questa autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Si tratta di un'autorizzazione distinta da quella consegnata alla scuola: il destinatario è il Comune o l'ente che gestisce il servizio. Per le famiglie è utile sapere che servono, di norma, due moduli diversi se il ragazzo esce da solo da scuola e utilizza anche lo scuolabus in autonomia.
Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e famiglie.
Come funziona il modulo in ComUnica?
Con la nota DGCASIS prot. n. 4121 del 2 agosto 2024 il Ministero ha presentato le nuove funzionalità di ComUnica, l'area della piattaforma Unica dedicata allo scambio di dati e documenti tra famiglie e scuole. Tra queste c'è la disponibilità del modello di autorizzazione all'uscita autonoma del minore di 14 anni, rivolta ai genitori dei nuovi iscritti alle scuole di ogni ordine e grado.
Le segreterie visualizzano i moduli trasmessi dal SIDI, nel percorso Gestione Alunni, Funzioni per UNICA, Area ComUnica. Il canale digitale non sostituisce il regolamento della scuola: chiarisce solo come la famiglia può trasmettere il documento. Per gli alunni già frequentanti, la scuola continua a usare le modalità che ha stabilito.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: considerare l'autorizzazione valida anche per le uscite anticipate
La norma parla di uscita al termine dell'orario delle lezioni. Cosa fare: indicare nel regolamento come si gestiscono uscite anticipate e variazioni d'orario.
Errore: non aggiornare l'elenco degli autorizzati. I docenti dell'ultima ora devono sapere chi può uscire da solo. Cosa fare: condividere l'elenco aggiornato a ogni nuova consegna o revoca.
Errore: confondere scuola e scuolabus. L'autorizzazione al trasporto autonomo va rilasciata all'ente gestore del servizio. Cosa fare: ricordare alle famiglie che i moduli sono due.
Errore: estendere il modulo ComUnica a tutti gli alunni. La nota 4121 lo riferisce ai genitori dei nuovi iscritti. Cosa fare: per gli altri alunni seguire la procedura interna della scuola.
Cosa fare se la famiglia vuole revocare l'autorizzazione. Chiedere una comunicazione scritta, protocollarla e avvisare subito i docenti interessati.
Domande frequenti
Da quale età un alunno può uscire da solo da scuola?
La legge non fissa un'età minima: rinvia alla valutazione di età, autonomia e contesto da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'autorizzazione vale anche alla scuola primaria?
Il testo riguarda le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i minori di 14 anni, senza distinguere tra ordini di scuola.
Cosa comporta l'autorizzazione per i docenti?
Esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, al termine dell'orario delle lezioni.
Serve un modulo nazionale?
No, la legge non prevede un modello unico. In ComUnica è disponibile un modello per i genitori dei nuovi iscritti.
Chi può firmare il modulo?
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983.
Lo scuolabus richiede un'autorizzazione separata?
Sì, va rilasciata all'ente locale che gestisce il servizio di trasporto scolastico, come previsto dal comma 2 dell'art. 19-bis.
L'autorizzazione si può revocare?
La norma non disciplina la revoca: è buona prassi che la scuola indichi nel regolamento come comunicarla per iscritto.
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