Risposta rapida
Per la validità dell'anno scolastico serve la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Lo prevedono l'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 per la scuola secondaria di primo grado e l'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009. Le deroghe per casi eccezionali e documentati sono stabilite da ciascuna scuola con delibera del collegio dei docenti.
Ogni anno, tra famiglie e studenti, torna la stessa domanda: quante assenze si possono fare senza perdere l'anno? La risposta non è un numero unico valido per tutti. Le norme fissano una proporzione, i tre quarti, e la applicano a un monte ore che dipende dall'ordinamento e dal percorso di ciascun alunno. Le eccezioni, poi, non sono elencate dalla legge: le decide il collegio dei docenti di ogni istituto.
Questa guida riporta solo quanto scritto nel testo vigente delle norme: il DPR 22 giugno 2009, n. 122, e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per i dettagli applicati nella propria scuola il riferimento resta la delibera del collegio dei docenti e quanto comunicato dall'istituto.
Che cosa dice la regola dei tre quarti?
La regola è la stessa nei due testi che la disciplinano. L'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'art. 5 del D.Lgs. 62/2017, dedicato alla scuola secondaria di primo grado, richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ai fini della valutazione finale.
In pratica, la soglia riguarda le ore effettivamente frequentate rispetto a quelle previste per l'alunno nell'anno. Non è un limite espresso in giorni: le norme parlano sempre di orario o monte ore. Superare il quarto di assenze non comporta automaticamente la perdita dell'anno, perché entrano in gioco le deroghe e la valutazione del consiglio di classe, descritte nei paragrafi successivi.
Come si calcola il monte ore annuale personalizzato?
Il monte ore di riferimento è quello annuale personalizzato. Per la secondaria di primo grado l'art. 5 precisa che è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e che vi rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il monte ore va comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
Le norme non indicano un numero di ore uguale per tutti e non stabiliscono un metodo di conteggio delle singole assenze, come ingressi posticipati o uscite anticipate. Questi aspetti sono definiti a livello di istituto. Per conoscere il proprio monte ore e il limite corrispondente, il riferimento è la comunicazione della scuola.
A puro titolo illustrativo, e senza riferimento a una classe o a un indirizzo reale: con un monte ore ipotetico di 1.000 ore, i tre quarti corrispondono a 750 ore di frequenza, quindi le ore di assenza oltre le quali serve una deroga sarebbero più di 250. Il calcolo reale parte sempre dal monte ore personalizzato comunicato dalla scuola.
Chi decide le deroghe al limite di assenze?
Le deroghe sono stabilite dalle istituzioni scolastiche. Per la secondaria di primo grado l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 62/2017 prevede che le scuole stabiliscano, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
L'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 usa una formula analoga. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite. Le deroghe sono previste per assenze documentate, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Le norme non elencano le tipologie di assenza che rientrano nelle deroghe. Le stabilisce il collegio dei docenti di ciascuna scuola, che quindi possono essere diverse da un istituto all'altro. Per sapere quali casi sono ammessi e quale documentazione serve, occorre consultare la delibera della propria scuola.
Le deroghe non sono un'esenzione automatica. Anche quando un'assenza rientra nei casi previsti, resta necessario che il consiglio di classe disponga di elementi sufficienti per valutare lo studente.
Che differenza c'è tra primo e secondo ciclo?
Scuola secondaria di primo grado. Si applica l'art. 5 del D.Lgs. 62/2017. Se non è possibile procedere alla valutazione, il comma 3 prevede che il consiglio di classe accerti e verbalizzi, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico. Di conseguenza delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Scuola primaria. L'art. 5 riguarda espressamente la secondaria di primo grado: il limite dei tre quarti fissato da questo articolo non si riferisce alla scuola primaria.
Scuola secondaria di secondo grado. La regola è quella dell'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Ultimo anno e esame di Stato. L'art. 13, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 62/2017 indica tra i requisiti di ammissione all'esame di Stato la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009. L'ammissione è disposta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Nel triennio la validità dell'anno incide anche sul percorso valutato ogni anno, compresa l'attribuzione del credito: per il calcolo si può consultare la guida sui crediti scolastici 2026/2027.
Scuola e famiglie. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane tra docenti, studenti e famiglie.
Come vengono informate le famiglie?
Per la secondaria di primo grado l'art. 5 stabilisce che il monte ore annuale personalizzato va comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno. È il primo dato da conoscere, perché da esso deriva il limite di frequenza.
Per il resto, le modalità con cui la scuola informa sull'andamento delle assenze nel corso dell'anno sono organizzate dall'istituto. Quando le assenze aumentano, il confronto con il coordinatore di classe è il canale più diretto per capire la situazione e la documentazione utile per un'eventuale deroga. I tempi e i modi dei colloqui sono descritti nella guida ai colloqui scuola-famiglia 2026/2027.
Conservare la documentazione delle assenze nel momento in cui si verificano è la scelta più semplice. Le deroghe riguardano infatti assenze documentate, e ricostruire la documentazione a fine anno può essere più difficile.
Errori frequenti e cosa fare se
Errore: contare le assenze in giorni invece che in ore
Le norme fanno riferimento all'orario o al monte ore annuale personalizzato. Cosa fare: chiedere alla scuola il monte ore e ragionare in ore.
Errore: considerare le deroghe uguali in tutte le scuole. Le tipologie di deroga sono stabilite dal collegio dei docenti di ciascun istituto. Cosa fare: leggere la delibera della propria scuola.
Errore: pensare che una deroga basti da sola. Serve anche che il consiglio di classe abbia elementi sufficienti per la valutazione. Cosa fare: seguire con continuità le attività valutate, anche dopo periodi di assenza.
Errore: non documentare le assenze. Le deroghe riguardano casi eccezionali documentati. Cosa fare: consegnare la documentazione alla scuola secondo le modalità indicate dall'istituto.
Cosa fare se le assenze si avvicinano al limite. Chiedere un colloquio con il coordinatore di classe per verificare il conteggio e i casi di deroga previsti dalla scuola.
Domande frequenti
Qual è il limite di assenze per la validità dell'anno scolastico?
Serve la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 e dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009.
Il limite è espresso in giorni?
No. Le norme fanno riferimento all'orario o al monte ore annuale personalizzato, non a un numero di giorni.
Chi stabilisce le deroghe?
Ciascuna scuola, con delibera del collegio dei docenti, per casi eccezionali e documentati.
La legge elenca i motivi di deroga?
No. Le tipologie di deroga sono definite dal collegio dei docenti di ogni istituto, quindi possono variare da scuola a scuola.
Cosa succede se il limite non viene raggiunto alle superiori?
Il mancato conseguimento del limite, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
E nella scuola secondaria di primo grado?
Se non è possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo.
La frequenza conta per l'ammissione all'esame di Stato?
Sì. L'art. 13 del D.Lgs. 62/2017 richiede la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando l'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009.
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