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Redazione Spaggiari28/10/26, 09:027 min di lettura

Riforma della disabilità dal 1° gennaio 2027: cosa cambia per la scuola con il D.Lgs. 62/2024

Risposta rapida

Il D.Lgs. 62/2024 riforma il riconoscimento della disabilità: introduce la valutazione di base, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita. Dopo la sperimentazione avviata nel 2025 in alcuni territori, queste parti si applicano in tutta Italia dal 1° gennaio 2027. Per la scuola cambia il percorso di accertamento in età evolutiva; il decreto non detta nuove regole su PEI e GLO.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è in vigore dal 30 giugno 2024, ma molte delle sue disposizioni sono state applicate finora solo nelle province della sperimentazione. Con il 2027 il quadro si estende al resto del Paese. Per dirigenti, docenti di sostegno e famiglie la domanda è concreta: cosa cambia nel percorso che porta un alunno con disabilità dall'accertamento al Piano educativo individualizzato? Questa guida si basa sul testo vigente del D.Lgs. 62/2024 pubblicato su Normattiva e riporta solo ciò che vi è scritto.

Che cosa prevede il D.Lgs. 62/2024?

Il decreto attua la legge delega 227/2021 e ridisegna il percorso con cui una persona ottiene il riconoscimento della condizione di disabilità e i sostegni conseguenti. I pilastri sono tre:

  • valutazione di base: un procedimento unitario che riunisce gli accertamenti oggi separati, come invalidità civile, cecità, sordità e condizione di disabilità ai fini della legge 104/1992;
  • valutazione multidimensionale: svolta da un'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona, per elaborare il progetto di vita;
  • progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: lo strumento che individua sostegni, servizi e accomodamenti ragionevoli nei diversi ambiti di vita.

Il decreto aggiorna anche la terminologia. Dall'entrata in vigore la parola «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità» e le espressioni come «disabile» o «diversamente abile» da «persona con disabilità». Le formule «in situazione di gravità» diventano «con necessità di sostegno elevato o molto elevato».

Da quando si applica e dove?

L'art. 40 del decreto distingue due date. Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2024, ma un gruppo di articoli, tra cui quelli sulla valutazione di base e sul progetto di vita, si applica:

  • dal 1° gennaio 2025 nei territori interessati dalla sperimentazione prevista dall'art. 33;
  • dal 1° gennaio 2027 sul restante territorio nazionale.

La sperimentazione dura ventiquattro mesi e riguarda sia la valutazione di base sia la valutazione multidimensionale con il progetto di vita. Altre parti, come le nuove definizioni e la terminologia, non rientrano nell'elenco dell'art. 40 e valgono già dal 30 giugno 2024.

Mani di un adulto che sfogliano un fascicolo con schede colorate accanto a una tazza su un tavolo di scuola
Immagine generata con AI a partire da brief editoriale Spaggiari, senza rappresentare persone reali.

Cosa cambia per l'accertamento ai fini scolastici?

Il punto che tocca più da vicino la scuola è l'art. 5 del D.Lgs. 62/2024. La valutazione di base comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente e, tra questi, espressamente l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 66/2017 sull'inclusione scolastica.

In pratica, l'accertamento che oggi apre il percorso scolastico confluisce nel procedimento unico di valutazione di base. Il D.Lgs. 66/2017 continua a prevedere che il profilo di funzionamento sia il documento propedeutico alla predisposizione del PEI e che le famiglie lo trasmettano alla scuola. Il D.Lgs. 62/2024, negli articoli esaminati, non detta nuove regole sulla redazione del PEI, sulla composizione del GLO o sulle ore di sostegno.

Che cos'è l'accomodamento ragionevole?

L'art. 17 del decreto introduce nella legge 104/1992 il nuovo art. 5-bis. L'accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati quando l'applicazione delle norme non garantisce alla persona con disabilità l'effettivo esercizio dei diritti, a condizione che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo.

Tre aspetti sono rilevanti anche per le istituzioni scolastiche:

  • è sussidiario: non sostituisce né limita il diritto alle prestazioni e ai sostegni già previsti;
  • si chiede per iscritto: la persona con disabilità o, per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale può presentare un'istanza alla pubblica amministrazione, anche con una proposta;
  • è partecipato: la persona e il richiedente prendono parte al procedimento che individua la misura.

Come si collegano progetto di vita e PEI?

Secondo l'art. 18, il progetto di vita individua strumenti, risorse, interventi e accomodamenti ragionevoli per l'inclusione nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici. La persona con disabilità ne è titolare e ne chiede l'attivazione.

L'art. 24 indica i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale che elabora il progetto. Tra questi figura un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 66/2017, quello sul Progetto individuale. La scuola, dunque, partecipa alla costruzione del progetto di vita, mentre il PEI resta disciplinato dal D.Lgs. 66/2017. Per il quadro aggiornato su PEI e GLO rimandiamo agli approfondimenti su PEI definitivo, ore di sostegno e GLO e su osservazione e obiettivi di PEI e PDP.

Scuola e inclusione. Spaggiari affianca le scuole che usano ClasseViva nelle comunicazioni quotidiane con docenti, personale e famiglie.

Cosa resta valido per chi ha già una certificazione?

L'art. 35 del decreto contiene le tutele transitorie:

  • sono mantenuti i diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026;
  • sono fatte salve le prestazioni e le agevolazioni già erogate o accertate entro la stessa data, e alle istanze di accertamento presentate entro il 31 dicembre 2026 si applicano le regole precedenti;
  • chi possiede una certificazione ai sensi della legge 104/1992 rilasciata prima del 1° gennaio 2027 può chiedere il progetto di vita senza effettuare la valutazione di base.

Per le famiglie di alunni già certificati, quindi, la riforma non richiede di ripetere l'accertamento per mantenere i diritti già riconosciuti.

Errori frequenti e cosa fare se

Errore: pensare che dal 2027 serva rifare tutte le certificazioni

L'art. 35 mantiene i diritti riconosciuti e fa salve le prestazioni già accertate. Cosa fare: informare le famiglie che le certificazioni esistenti restano valide.

Errore: attribuire al decreto nuove regole sul PEI. Il PEI resta disciplinato dal D.Lgs. 66/2017. Cosa fare: seguire le indicazioni del Ministero sui modelli e sui tempi del PEI.

Errore: considerare la riforma già applicata ovunque. Fino al 31 dicembre 2026 la valutazione di base e il progetto di vita si applicano solo nei territori della sperimentazione. Cosa fare: verificare se la propria provincia rientra tra quelle coinvolte.

Errore: confondere accomodamento ragionevole e sostegno. L'accomodamento è sussidiario e non sostituisce i sostegni previsti dalla legge. Cosa fare: valutarlo come misura aggiuntiva per casi specifici.

Cosa fare se una famiglia chiede il progetto di vita. La richiesta spetta alla persona con disabilità o a chi la rappresenta; la scuola partecipa all'unità di valutazione multidimensionale nei casi previsti.

Domande frequenti

Da quando la riforma vale in tutta Italia?

Dal 1° gennaio 2027 per gli articoli elencati all'art. 40, comma 2; nei territori della sperimentazione dal 1° gennaio 2025.

Le certificazioni rilasciate prima del 2027 restano valide?

Sì, l'art. 35 mantiene i diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026 e consente di chiedere il progetto di vita senza nuova valutazione.

Il decreto cambia il PEI?

Il D.Lgs. 62/2024 non detta nuove regole sulla redazione del PEI, che resta disciplinato dal D.Lgs. 66/2017.

Che cos'è la valutazione di base?

È il procedimento unitario per il riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende anche l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica.

Chi può chiedere un accomodamento ragionevole a scuola?

La persona con disabilità o, per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale, con istanza scritta all'amministrazione.

La scuola partecipa al progetto di vita?

Sì, un rappresentante dell'istituzione scolastica fa parte dell'unità di valutazione multidimensionale nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 66/2017.

Che cosa cambia nel linguaggio?

Il decreto sostituisce «handicap» con «condizione di disabilità» e introduce l'espressione «persona con disabilità» nei testi normativi.

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